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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 222-226 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 223: decreto annuale dell’Autorità delegata politiche della famiglia di concerto con MEF, entro il 30 marzo di ciascun anno, previa intesa Stato-città. Comma 226: decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani di concerto con MEF per criteri attuativi del bonus sport con tetto ISEE 20.000 euro. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. . Con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’articolo 8 del decreto , da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:legislativo 28 agosto 1997, n. 281 a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento. . All’ , convertito, conarticolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 modificazioni, dalla , le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»legge 8 agosto 2025, n. 118 sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l’anno 2026 e 700.000 euro per l’anno 2027». . Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). . Con decreto dell’Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell’indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.

In sintesi

  • Istituito un Fondo di 60 milioni di euro annui dal 2026 presso il MEF (trasferito alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia) per attività socio-educative a favore dei minori.
  • Le risorse finanziano iniziative dei comuni (anche con enti pubblici e privati) per potenziare centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.
  • Criteri di riparto, monitoraggio e recupero delle somme stabiliti con decreto dell'Autorità delegata politiche della famiglia di concerto con il MEF, entro il 30 marzo di ciascun anno, previa intesa Conferenza Stato-città.
  • Comma 224: rifinanziato l'art. 2, comma 9-ter, DL 95/2025 (conv. L. 118/2025): da 100.000 euro a 550.000 euro nel 2026 e 700.000 euro nel 2027.
  • Comma 225: nuovo Fondo da 2 milioni di euro per l'anno 2027 per le spese di iscrizione e frequenza ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate CONI/federazioni per minori di 18 anni.
  • Accesso al beneficio sport subordinato a indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro (comma 226).
Quadro complessivo del blocco 222-226

I commi da 222 a 226 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) si muovono lungo due direttrici intrecciate: il sostegno alle famiglie con figli minori attraverso il finanziamento dei servizi socio-educativi territoriali (commi 222-223) e la promozione della pratica sportiva tra i giovani in condizioni di disagio economico (commi 225-226). Tra le due misure si inserisce il comma 224, che incrementa una dotazione già prevista da una norma estiva (DL 95/2025) rifinanziandola in modo significativo. Si tratta di un blocco coerente con la cornice strategica del Family Act (L. 32/2022) e delle politiche di conciliazione vita-lavoro che, anche dopo l'introduzione dell'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), restano un cantiere aperto sul piano delle infrastrutture territoriali per l'infanzia.

Il Fondo per le attività socio-educative (comma 222)

Il comma 222 istituisce un Fondo permanente, con dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e successivamente trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. La destinazione è tassativa: finanziamento di iniziative dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento di tre tipologie di servizi: i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. La scelta di un Fondo a regime, senza scadenza temporale predefinita, distingue questa misura da altri interventi episodici di sostegno post-pandemia (cfr. il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e i successivi rifinanziamenti) e segnala una volontà di consolidare il sistema dell'extrascuola come infrastruttura sociale stabile.

Il decreto attuativo annuale (comma 223)

Il comma 223 disciplina la fase attuativa, demandando a un decreto annuale dell'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, la definizione di: a) criteri di riparto delle risorse destinate ai comuni; b) modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi e di recupero delle somme trasferite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. Si tratta di una scansione temporale stringente (i decreti vanno emanati entro fine marzo per consentire l'avvio delle attività estive nei mesi successivi) e di un meccanismo di accountability che lega l'erogazione delle risorse all'effettiva realizzazione dei progetti. Il rinvio alla Conferenza Stato-città salvaguarda il principio di leale collaborazione e l'autonomia comunale ex art. 114 della Costituzione.

Il rifinanziamento del comma 224

Il comma 224 modifica l'art. 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sostituendo le parole «100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» con «550.000 euro per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027». Si tratta di una novella secca: il legislatore di bilancio interviene a distanza di pochi mesi dal DL estivo per quintuplicare (e oltre) la dotazione 2026 e settuplicarla nel 2027. La norma originaria del DL 95/2025 si colloca nel solco delle misure di sostegno alle politiche per la famiglia; il rifinanziamento testimonia la volontà di rafforzare lo strumento al di fuori della finestra emergenziale.

Il Fondo per lo sport giovanile (comma 225)

Il comma 225 istituisce un secondo Fondo, di natura una tantum, con dotazione di 2 milioni di euro per il solo anno 2027, finalizzato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza dei giovani di età inferiore a diciotto anni presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). La misura riprende l'esperienza del «bonus sport» già sperimentato in passato (cfr. il bando «sport e periferie») e si inquadra nella cornice della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 90) e del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 sulla riforma dello sport. Il vincolo dell'affiliazione CONI esclude le realtà sportive informali e mira a garantire standard minimi di organizzazione e tutela del minore.

Il vincolo ISEE per il bonus sport (comma 226)

Il comma 226 demanda a un decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il MEF, l'individuazione dei criteri attuativi del fondo del comma 225, fissando un parametro selettivo perentorio: l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del destinatario deve essere inferiore a 20.000 euro. Il riferimento è al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE) e alle relative successive modificazioni. La soglia è intermedia rispetto a quella che separa l'ISEE basso dal medio: si conferma un'impostazione progressiva del welfare familiare, in linea con il modello dell'Assegno Unico Universale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 230/2021, che modula gli importi in funzione dell'ISEE. La misura non sostituisce ma integra il dispositivo: l'AUU copre la vita quotidiana, il bonus sport interviene su una voce specifica di spesa che incide sul benessere e sull'inclusione del minore.

Profili fiscali e cumulabilità

Sul piano fiscale, le erogazioni dei due fondi ai destinatari finali (famiglie, minori, gestori di centri estivi) non sono espressamente disciplinate dai commi 222-226 quanto al trattamento ai fini IRPEF. Per le famiglie beneficiarie del bonus sport, l'inquadramento dovrà tener conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), che già prevede una detrazione del 19% per le spese di iscrizione e abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, nel limite di 210 euro per ciascun ragazzo. La detrazione è subordinata, secondo l'art. 15 comma 1.1 del TUIR, alla tracciabilità del pagamento. Resta da verificare, in sede di decreto attuativo (comma 226), il rapporto tra contributo erogato e detrazione: presumibilmente, la quota coperta dal Fondo non sarà detraibile, in quanto non rappresenterà una spesa effettivamente sostenuta dal contribuente. Per le erogazioni del comma 222 ai comuni, vale il regime ordinario delle entrate degli enti locali ex D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coordinamento con l'Assegno Unico Universale e con la L. 104/1992

I due Fondi non interferiscono con le prestazioni dell'Assegno Unico Universale, che operano su un perimetro distinto (universalistico, con maggiorazioni per disabilità ex art. 4, comma 9, D.Lgs. 230/2021). Il quadro complessivo è quello di una stratificazione di interventi: AUU come misura monetaria universale, fondi territoriali per i servizi (comma 222), bonus sport selettivo per ISEE (commi 225-226). Non sono previste esclusioni a carico delle famiglie con figli con disabilità ex L. 5 febbraio 1992, n. 104; anzi, è verosimile che il decreto attuativo del comma 223 valorizzi la dimensione inclusiva dei centri estivi, anche in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009).

Punti di attenzione operativa per i comuni e le famiglie

Per i comuni: l'accesso alle risorse del comma 222 passerà dai criteri stabiliti dal decreto annuale del comma 223. Sarà cruciale dotarsi tempestivamente di progettualità cantierabili e di sistemi di rendicontazione, dato il meccanismo di recupero delle somme in caso di mancata o inadeguata realizzazione. Per le famiglie: il bonus sport del comma 225 sarà attivabile dal 2027 e richiederà una DSU aggiornata (ISEE 2027). È consigliabile, sin dal 2026, conservare la documentazione delle spese sportive (ricevute tracciabili, modulistica dell'associazione affiliata CONI), sia per fruire della detrazione TUIR sia per la futura istanza di accesso al Fondo. Restano da definire, in sede attuativa, modalità di domanda, tempi di erogazione e tetto massimo per famiglia/figlio.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il Fondo per centri estivi e servizi socio-educativi e chi può accedervi?

Il Fondo è istituito con dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 ed è previsto a regime, senza scadenza temporale (comma 222). I beneficiari diretti sono i comuni, che possono operare anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le famiglie e i minori sono beneficiari indiretti, attraverso il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. I criteri di riparto tra i comuni sono stabiliti annualmente con decreto dell'Autorità delegata politiche della famiglia di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 marzo di ciascun anno (comma 223). Le famiglie potranno valutare la disponibilità dei servizi sul proprio territorio una volta che i comuni avranno attivato le iniziative finanziate.

Cosa prevede il bonus sport per i minori di 18 anni e da quando si può richiedere?

Il comma 225 istituisce un Fondo da 2 milioni di euro per l'anno 2027 destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. I beneficiari sono i giovani di età inferiore a 18 anni con ISEE familiare inferiore a 20.000 euro (comma 226). La misura sarà operativa nel 2027, una volta adottato il decreto dell'Autorità delegata per lo sport e i giovani di concerto con il MEF. Le famiglie dovranno disporre di una DSU aggiornata e conservare la documentazione delle spese sportive, in coerenza anche con le regole di tracciabilità già previste ai fini della detrazione del 19% ex art. 15, comma 1, lett. i-quinquies, del TUIR (DPR 917/1986).

Il bonus sport è cumulabile con la detrazione fiscale prevista dal TUIR?

Il comma 226 demanda al decreto attuativo i criteri di erogazione e non disciplina espressamente il cumulo con la detrazione del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-quinquies, del TUIR per le spese sportive di figli tra 5 e 18 anni (limite 210 euro per ciascun ragazzo). Il principio generale è che la detrazione spetta solo sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente: la quota di spesa coperta dal contributo del Fondo, dunque, non potrà essere portata in detrazione. La parte eventualmente residua, rimasta a carico della famiglia, resta detraibile alle condizioni ordinarie, compresa la tracciabilità del pagamento ex art. 15, comma 1.1, del TUIR. Sarà il decreto attuativo a chiarire l'esatto meccanismo di interazione.

Cosa cambia rispetto al fondo già previsto dal DL 95/2025?

Il comma 224 modifica direttamente l'art. 2, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. La dotazione, originariamente pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, viene rideterminata in 550.000 euro per il 2026 e 700.000 euro per il 2027. Si tratta di una novella diretta alla norma estiva, che rifinanzia significativamente lo strumento già istituito senza modificarne la struttura o i destinatari. La modifica diventa operativa dal 1° gennaio 2026, in coerenza con la decorrenza generale della Legge di Bilancio 2026.

Cosa devono fare i comuni per accedere alle risorse del Fondo per le attività socio-educative?

I comuni dovranno attendere il decreto attuativo annuale previsto dal comma 223, che sarà emanato dall'Autorità delegata per le politiche della famiglia di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 marzo di ciascun anno. Il decreto definirà i criteri di riparto delle risorse, le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati e le procedure di recupero in caso di mancata o inadeguata realizzazione. I comuni dovranno presentare progetti coerenti (potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri educativo-ricreativi), dotarsi di sistemi di rendicontazione e prevedere collaborazioni con enti pubblici e privati. La tempistica suggerisce di iniziare la progettazione già nei primi mesi del 2026 per essere pronti all'avvio delle attività estive.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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