Testo dell'articoloVigente
Art. 85 DPR 602/1973 — Assegnazione dell’immobile allo Stato
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non puo’ essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 85 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
- Art. 85 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
- Art. 85 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 85 D.Lgs. 42/2004 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Art. 85 CAD — Articolo abrogato
- Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente
Commento
Ratio della norma
L'assegnazione allo Stato è la soluzione di chiusura dell'esecuzione immobiliare: un immobile che nessun privato vuole acquistare all'asta può comunque avere un valore per lo Stato, che può destinarlo a finalità pubbliche (uffici, servizi, alloggi popolari, patrimonio demaniale). La norma evita che la procedura rimanga aperta a tempo indeterminato e che i costi di custodia erodano il valore residuo del bene.
Analisi e struttura
Quando tutti e tre gli incanti immobiliari sono andati deserti, l'AdER forma la proposta di assegnazione allo Stato al prezzo base dell'ultimo incanto tenuto. L'assegnazione è disposta con provvedimento dell'AdER (o del giudice nelle procedure delegate) e comporta: (a) trasferimento della proprietà allo Stato; (b) cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli opponibili all'asta; (c) imputazione del valore di assegnazione al debito del contribuente; (d) eventuale residuo del debito che rimane azionabile con altri strumenti. L'immobile entra nel patrimonio dello Stato ed è gestito dall'Agenzia del Demanio.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente dopo l'insuccesso di tutti i tentativi di vendita all'asta. Non si applica se il debitore paga il debito prima dell'assegnazione: in quel caso la procedura si chiude e l'immobile rimane di proprietà del debitore. Non si applica ai beni mobili: per questi vale l'art. 70 (beni invenduti) con disciplina analoga ma differente nel meccanismo di assegnazione.
Confronto e norme correlate
L'assegnazione allo Stato richiama l'art. 591-ter c.p.c. sull'assegnazione nell'esecuzione civile, con la specificità che nell'esecuzione esattoriale non è previsto che il creditore possa chiedere l'assegnazione a sé: lo Stato è il soggetto assegnatario designato per legge. Il raccordo con l'Agenzia del Demanio (D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale) è rilevante per la gestione successiva dell'immobile assegnato.
Problemi applicativi
Il problema principale è il valore di assegnazione: se il prezzo base dell'ultimo incanto è molto basso (per effetto dei ribassi successivi), il debito del contribuente viene ridotto di poco e rimane una quota importante non soddisfatta. Un secondo nodo riguarda gli immobili con gravi problemi strutturali o ambientali (amianto, inquinamento del suolo): lo Stato potrebbe non voler accettare l'assegnazione di immobili che comportano costi di bonifica superiori al valore del bene.
Casi pratici
Caso 1: Capannone industriale assegnato allo Stato dopo tre aste deserte
Caso 2: Debitore che paga prima dell'assegnazione allo Stato
Caso 3: Immobile con problemi ambientali non accettato dallo Stato
Domande frequenti
Cosa significa che l'immobile viene assegnato allo Stato?
Quando nessun privato compra l'immobile nelle aste esattoriali (tutti gli incanti sono deserti), lo Stato lo acquisisce al prezzo base dell'ultimo incanto (art. 85 DPR 602/1973). Questa somma è imputata al debito fiscale del contribuente e l'immobile entra nel patrimonio statale gestito dall'Agenzia del Demanio.
Il debitore perde definitivamente l'immobile con l'assegnazione allo Stato?
Sì. L'assegnazione allo Stato trasferisce definitivamente la proprietà dell'immobile e il debitore non può più reclamarla. Rimane però debitore per la quota di debito fiscale non coperta dal valore di assegnazione, che l'AdER può continuare a riscuotere con altri strumenti.
L'assegnazione allo Stato cancella le ipoteche sull'immobile?
Sì, come per l'asta ordinaria. L'assegnazione allo Stato produce effetti purgativi: le iscrizioni ipotecarie e i vincoli pregiudizievoli precedenti all'esecuzione vengono cancellati con il trasferimento allo Stato, che acquisisce il bene libero da gravami.
Cosa fa lo Stato con gli immobili assegnati?
Gli immobili acquisiti per assegnazione nell'esecuzione esattoriale entrano nel patrimonio statale e sono gestiti dall'Agenzia del Demanio. Possono essere destinati a uffici pubblici, ceduti in locazione, venduti all'asta pubblica, o trasferiti agli enti locali nell'ambito del federalismo demaniale.
Vedi anche