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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 84 del DPR 602/1973 disciplina la fase conclusiva del riparto nell'espropriazione immobiliare: la distribuzione effettiva della somma ricavata dall'asta tra i creditori aventi diritto, secondo il progetto elaborato ai sensi dell'art. 83. Una volta che il progetto di distribuzione è diventato definitivo — perché non vi sono state contestazioni nel termine o queste sono state risolte — le somme vengono concretamente versate a ciascun creditore nell'importo assegnato. La norma stabilisce i tempi e le modalità di questo versamento, nonché le conseguenze in caso di creditori che non si presentano a riscuotere o che hanno nel frattempo rinunciato ai propri crediti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 DPR 602/1973 — Distribuzione della somma ricavata dalla vendita

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.

Commento

Ratio della norma

La distribuzione effettiva del ricavato è l'atto conclusivo dell'esecuzione: il momento in cui il creditore vede soddisfatto il proprio credito e il debito si estingue nella misura corrispondente. La norma garantisce che le somme vengano effettivamente versate in tempi rapidi dopo che il riparto è diventato definitivo, evitando che restino ferme indefinitamente presso l'AdER senza che i creditori ne beneficino.

Analisi e struttura

Dopo che il progetto di distribuzione è diventato definitivo (scaduto il termine per le contestazioni o dopo la decisione del giudice sulle opposizioni), l'AdER procede al versamento delle somme a ciascun creditore nelle modalità concordate (bonifico, vaglia, assegno). Le somme relative ai creditori non identificati o irreperibili vengono depositate in apposite contabilità speciali. Il residuo eventuale, spettante al debitore, gli viene versato all'indirizzo di domicilio o mediante bonifico sul conto corrente indicato.

Quando si applica

La norma si applica dopo che il progetto di distribuzione ex art. 83 è definitivo. Si applica sia ai creditori che hanno partecipato attivamente alla procedura (creditori iscritti, intervenuti) sia all'AdER stessa nella sua qualità di creditore principale che ha avviato l'esecuzione. L'AdER, incassata la propria quota, imputa le somme ricevute ai crediti erariali del debitore secondo l'ordine stabilito dall'art. 31 DPR 602/1973 (imputazione dei pagamenti).

Confronto e norme correlate

La norma richiama l'art. 598 c.p.c. sulla distribuzione del ricavato nell'esecuzione immobiliare civile. Il coordinamento con l'art. 31 DPR 602/1973 (imputazione dei pagamenti) è essenziale per determinare come le somme ricevute dall'AdER vengono imputate ai diversi debiti del contribuente (capitale, sanzioni, interessi, aggi). Il raccordo con l'art. 83 è sequenziale: la distribuzione ex art. 84 esegue il progetto formato ex art. 83.

Problemi applicativi

Il problema principale è la presenza di creditori non reperibili o scomparsi: le somme loro destinate restano in deposito e dopo un certo periodo possono essere devolute allo Stato. Un secondo nodo riguarda la distribuzione quando vi siano procedure pendenti di impugnazione del progetto: le somme contestate non possono essere distribuite fino alla decisione, creando incertezza sui tempi. Frequente anche la questione dei crediti ceduti o pignorati nel corso della procedura: il diritto alla quota di riparto spetta al cessionario o al pignorante, non al creditore originario.

Casi pratici

Caso 1: Versamento effettivo delle somme ai creditori dopo il riparto

Caso 2: Creditore irreperibile che non riscuote la propria quota

Caso 3: Distribuzione parziale per opposizione al progetto in corso

Domande frequenti

Quando vengono distribuite le somme dell'asta immobiliare ai creditori?

L'art. 84 DPR 602/1973 prevede la distribuzione effettiva dopo che il progetto ex art. 83 è diventato definitivo (nessuna contestazione nel termine, o contestazioni risolte dal giudice). Di regola avviene entro pochi giorni dalla definitività del progetto, con bonifici o versamenti alle coordinate fornite da ciascun creditore.

Il debitore vede qualcosa dalla distribuzione del ricavato dell'asta?

Solo se il ricavato supera tutti i debiti (incluse le spese di procedura). In quel caso il residuo spetta al debitore ed è versato all'indirizzo o conto corrente da lui indicato. Nelle esecuzioni esattoriali è però raro che il ricavato superi il totale dei debiti, quindi il debitore normalmente non riceve nulla.

Le somme del riparto vengono imputate immediatamente al debito fiscale?

Sì. L'AdER, incassata la propria quota di riparto, la imputa ai crediti erariali del debitore secondo l'ordine previsto dall'art. 31 DPR 602/1973: prima le spese di procedura, poi i tributi più antichi, poi le sanzioni e gli interessi. Il debitore vede ridursi il proprio debito complessivo per le somme incassate dall'AdER.

Cosa succede se c'è ancora un procedimento tributario pendente sul debito oggetto dell'esecuzione?

La distribuzione del ricavato avviene comunque, salvo che vi sia una sospensione giudiziale in corso. Se il contribuente vince poi il ricorso tributario e il debito viene annullato, ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente incassate dall'AdER, con gli interessi legali maturati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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