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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 55 del DPR 602/1973 stabilisce il divieto assoluto per il concessionario della riscossione di acquistare i beni pignorati nelle aste tributarie, sia direttamente sia attraverso interposta persona. Il divieto si estende all'assegnazione dei beni pignorati, ferme restando le disposizioni del codice di procedura civile sulle assegnazioni in favore di creditori (artt. 539 e 553 c.p.c.). La norma garantisce la terzietà e l'imparzialità del concessionario nell'esercizio delle funzioni esecutive, evitando conflitti di interesse che potrebbero distorcere la procedura di vendita a danno del debitore e degli altri creditori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 DPR 602/1973 — Divieto acquisto beni pignorati dal concessionario

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, ne’ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

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In sintesi

L'art. 55 del DPR 602/1973 stabilisce il divieto assoluto per il concessionario della riscossione di acquistare i beni pignorati nelle aste tributarie, sia direttamente sia attraverso interposta persona. Il divieto si estende all'assegnazione dei beni pignorati, ferme restando le disposizioni del codice di procedura civile sulle assegnazioni in favore di creditori (artt. 539 e 553 c.p.c.). La norma garantisce la terzietà e l'imparzialità del concessionario nell'esercizio delle funzioni esecutive, evitando conflitti di interesse che potrebbero distorcere la procedura di vendita a danno del debitore e degli altri creditori.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Il concessionario ha una posizione privilegiata nell'esecuzione tributaria: dirige le aste, fissa i prezzi base, gestisce la pubblicità delle vendite, sceglie i tempi. Se potesse acquistare i beni pignorati, avrebbe un interesse personale a manipolare la procedura in modo da aggiudicarseli al prezzo più basso possibile. Il divieto assoluto di cui all'art. 55 è una norma di carattere etico-ordinamentale che garantisce la neutralità del concessionario come gestore imparziale della procedura esecutiva.

Analisi e struttura

Il divieto è formulato in modo molto ampio: il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente «negli incanti», né acquistarli «neppure per interposta persona». L'interposta persona ricomprende qualsiasi soggetto (parente, dipendente, società collegata) che agisca nell'interesse del concessionario. L'art. 55 fa salve le disposizioni degli artt. 539 e 553 c.p.c., che riguardano l'assegnazione di crediti in favore di creditori nell'esecuzione ordinaria: queste disposizioni però si riferiscono ai creditori in generale, non al concessionario che ha una posizione speciale. La violazione del divieto comporta la nullità dell'acquisto e l'eventuale responsabilità disciplinare e penale del concessionario.

Quando si applica

Si applica a tutte le aste e vendite coattive gestite dall'AdER nell'ambito delle esecuzioni tributarie: aste di beni mobili, immobili, crediti, attività aziendali. Il divieto vale non solo per gli acquisti formalmente conclusi dal concessionario ma anche per quelli effettuati indirettamente. Non si applica ai dipendenti dell'AdER che partecipano alle aste a titolo personale senza agire nell'interesse dell'ente, anche se nella pratica è consigliabile una policy interna restrittiva.

Confronto e norme correlate

L'art. 55 si inserisce in un quadro normativo che prevede analoghi divieti per altri soggetti con posizioni di conflitto di interesse nelle aste: l'art. 1471 c.c. vieta l'acquisto da parte di tutori, mandatari e altri soggetti in conflitto. Il codice di procedura civile (art. 570) prevede un divieto analogo per i custodi giudiziari. Il D.Lgs. 112/1999 rafforza i doveri di imparzialità del concessionario.

Problemi applicativi

Il problema principale riguarda l'identificazione delle interposte persone: società collegate all'AdER, familiari di dipendenti, soggetti con rapporti commerciali con il concessionario. La norma non definisce i criteri per qualificare una persona come «interposta», lasciando al giudice la valutazione caso per caso. Ulteriore questione: le conseguenze della violazione del divieto (nullità dell'acquisto) devono essere fatte valere da chi ha interesse (debitore, altri creditori), non sono rilevabili d'ufficio automaticamente.

Casi pratici

Caso 1: Dipendente dell'AdER che cerca di acquistare un bene all'asta tributaria

Caso 2: Acquisto tramite interposta persona scoperto e annullato

Caso 3: Bene non assegnato al concessionario anche dopo asta deserta

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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