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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi, escludendo i giorni festivi.
  • Sono festivi i giorni tali secondo la legge e le consuetudini locali del porto interessato.
  • Il decorso delle stallie è sospeso nei giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.
  • La sospensione avviene automaticamente senza necessità di atti formali da parte dell'interessato.
  • La norma tutela il caricatore e il destinatario da ritardi dovuti a cause esterne e a loro non imputabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 445 Codice della Navigazione — Computo delle stallie

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali. Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

Commento

Ratio e contesto sistematico

L'art. 445 del Codice della navigazione regola le modalità di computo del termine di stallia, intervenendo su due aspetti distinti: la qualità dei giorni che rientrano nel computo (giorni lavorativi) e la previsione di cause di sospensione automatica del decorso. Entrambi i profili mirano a tutelare il caricatore e il destinatario da conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventi che non dipendono dalla loro condotta, mantenendo al tempo stesso la funzione economica delle stallie quale strumento di incentivo all'efficienza delle operazioni portuali.

La norma si coordina con l'art. 444, che determina il dies a quo del termine, e con gli artt. 446 ss., che disciplinano le conseguenze del superamento del termine (controstallie). La corretta applicazione dell'art. 445 è decisiva per quantificare le controstallie eventualmente dovute, e le controversie sul computo delle stallie sono tra le più frequenti nel contenzioso marittimo.

Il computo a giorni lavorativi

La regola fondamentale è che il termine di stallia si computa a giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi. L'adozione del criterio lavorativo riflette la realtà operativa portuale: le operazioni di caricazione e scaricazione richiedono manodopera, attrezzature e organizzazione, che normalmente non sono disponibili nei giorni di festività. Computare le stallie a giorni di calendario imporrebbe al caricatore e al destinatario un sacrificio ingiustificato per i periodi in cui le operazioni sono strutturalmente impossibili indipendentemente dalla loro volontà.

La determinazione dei giorni festivi segue due criteri cumulativi: la legge (che stabilisce le festività civili e religiose a livello nazionale) e le consuetudini locali del porto interessato. Queste ultime hanno un ruolo importante perché ogni porto ha tradizioni e prassi operative proprie: festività locali, giornate di chiusura degli uffici portuali, consuetudini legate a fiere o eventi particolari possono essere riconosciute come festività rilevanti ai fini del computo. L'interprete deve quindi verificare non solo il calendario delle festività nazionali, ma anche le consuetudini consolidate nel porto di caricazione o scaricazione.

Nella prassi contrattuale marittima internazionale, si distingue tra termini espressi come 'running days' (giorni di calendario, compreso festivi e domeniche), 'working days' (giorni lavorativi, come nell'art. 445) e 'weather working days' (giorni lavorativi e con condizioni meteo favorevoli). L'art. 445 adotta la categoria intermedia dei giorni lavorativi, lasciando alle parti la possibilità di derogare a favore di un criterio diverso.

La sospensione del decorso

Il secondo elemento disciplinato dall'art. 445 è la sospensione automatica del termine di stallia nei giorni in cui le operazioni di caricazione o scaricazione sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario. La norma è formulata in modo negativo: la sospensione si verifica quando la causa dell'impedimento non è imputabile alla parte che beneficia della sospensione stessa.

Rientrano tipicamente nelle cause di sospensione: le condizioni meteomarine avverse (tempeste, nebbia fitta, mareggiate) che rendano impossibili o pericolose le operazioni di movimentazione; gli scioperi dei lavoratori portuali quando questi non siano stati provocati da comportamenti della parte interessata; i guasti alle attrezzature portuali non imputabili al caricatore o al destinatario; le disposizioni delle autorità pubbliche che vietino temporaneamente le operazioni portuali; le avarie alla nave stessa che rendano impossibile la caricazione o scaricazione.

La sospensione opera automaticamente, senza che il caricatore o il destinatario debbano compiere atti formali di riserva o opposizione. Questo è un elemento importante nella gestione pratica delle operazioni: la parte interessata non decade dal beneficio della sospensione per non aver formalizzato la propria riserva nel corso delle operazioni portuali, contrariamente a quanto talvolta previsto nei formulari contrattuali internazionali.

Prova dell'impedimento e onere probatorio

In caso di contestazione, l'onere di provare l'impedimento e la sua non imputabilità grava sulla parte che invoca la sospensione, cioè sul caricatore o sul destinatario. Questi dovranno dimostrare che le operazioni erano effettivamente impossibili nei giorni contestati e che l'impossibilità non era a loro causalmente riferibile. A tal fine, sono rilevanti i registri di bordo del comandante, le comunicazioni dell'autorità portuale, i bollettini meteorologici e qualsiasi altro documento che attesti le condizioni operative del porto nei giorni in questione.

Coordinamento con le clausole 'weather permitting' e 'SHEX'

Nella prassi dei noleggi a viaggio, le parti frequentemente inseriscono clausole che integrano o modificano la disciplina legale del computo delle stallie. La clausola 'SHEX' (Sundays and Holidays Excluded) conferma la regola dell'art. 445 escludendo le domeniche e i giorni festivi; la clausola 'FHEX' (Fridays and Holidays Excluded) è comune nei contratti che coinvolgono porti di paesi a tradizione islamica. La clausola 'weather permitting' aggiunge alla sospensione legale anche l'ipotesi delle condizioni meteo avverse, talvolta già compresa nella nozione di impedimento non imputabile ma resa esplicita per maggiore certezza. Tutte queste clausole operano come deroghe pattizie all'art. 445, consentite dalla natura dispositiva della norma.

Casi pratici

Caso 1: Sciopero dei portuali: sospensione delle stallie

Il caricatore Tizio ha a disposizione 4 giorni lavorativi di stallia per imbarcare le merci. Al secondo giorno, uno sciopero dei lavoratori portuali — non provocato da Tizio — blocca le operazioni per 2 giorni interi: la sospensione opera automaticamente e il termine residuo di 2 giorni riprende a decorrere quando lo sciopero cessa, senza che Tizio debba pagare controstallie per quei 2 giorni di blocco.

Caso 2: Maltempo: un giorno di impossibilità operativa

Sempronio, destinatario, deve scaricare un cargo in 3 giorni lavorativi. Al terzo giorno, condizioni di vento e mare rendono oggettivamente impossibili le operazioni di sbarco: il comandante della nave annota il fatto nel registro di bordo. Sempronio può invocare la sospensione ex art. 445 per quel giorno, e le controstallie decorreranno solo dall'eventuale scadenza del giorno aggiuntivo riconosciuto.

Caso 3: Festività locale non prevista in contratto

Il vettore Caio contesta che il sabato nel porto di Genova non conti come giorno lavorativo ai fini del computo delle stallie. Il caricatore Tizio dimostra che, per consuetudine consolidata del porto genovese, le operazioni di caricazione si interrompono il sabato pomeriggio: il sabato non è computato per la frazione non operativa, riducendo le controstallie pretese da Caio.

Domande frequenti

Le stallie si calcolano su giorni di calendario o su giorni lavorativi?

Sul tempo di stallia ordinario si computano i giorni lavorativi, escludendo i festivi stabiliti dalla legge e dalle consuetudini locali del porto. Le parti possono però pattuire diversamente, ad esempio adottando il criterio dei giorni di calendario.

La domenica è sempre esclusa dal computo delle stallie?

In base all'art. 445, la domenica è esclusa se festiva per legge o consuetudine locale. Nella prassi portuale italiana la domenica è generalmente esclusa, ma le consuetudini specifiche del porto possono variare.

Le stallie sono sospese in caso di maltempo?

Sì, se il maltempo rende le operazioni oggettivamente impossibili e non è imputabile al caricatore o al destinatario. La sospensione opera automaticamente, ma la parte interessata dovrà provare l'effettiva impossibilità operativa.

Il caricatore deve comunicare formalmente l'impedimento per ottenere la sospensione?

No. L'art. 445 prevede la sospensione automatica, senza necessità di atti formali. Tuttavia, la parte interessata ha l'onere di provare l'esistenza e la non imputabilità dell'impedimento in caso di contestazione.

Lo sciopero dei portuali sospende le stallie?

Sì, se lo sciopero non è stato provocato dal comportamento del caricatore o del destinatario. Lo sciopero di lavoratori terzi (portuali, doganieri) rientra tra le cause di impedimento non imputabili alla parte commerciale, e ne determina la sospensione del termine.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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