Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 466 Codice della Navigazione – Ordini di consegna

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico. In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza. Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o nominativi. Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico.

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In sintesi

  • Gli ordini di consegna possono essere emessi dal vettore o dal raccomandatario quando ciò sia previsto nel contratto di trasporto, su richiesta del titolare del diritto di disposizione delle merci.
  • Ogni ordine di consegna riguarda singole partite delle merci rappresentate dalla polizza, consentendo il frazionamento del carico tra più destinatari.
  • All'atto dell'emissione degli ordini, il vettore o il raccomandatario devono annotare sull'originale trasferibile della polizza le merci specificate, apponendo la propria firma e quella del richiedente.
  • Quando l'intero carico viene frazionato tra gli ordini di consegna, il vettore o il raccomandatario sono tenuti a ritirare l'originale trasferibile della polizza.
  • Gli ordini di consegna attribuiscono gli stessi diritti dell'originale di polizza ex art. 463 e possono essere al portatore, all'ordine o nominativi.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione degli ordini di consegna

L'art. 466 del Codice della navigazione disciplina lo strumento degli ordini di consegna, che consente di frazionare tra più soggetti il diritto alla consegna delle merci incorporate in un'unica polizza di carico. La norma risponde a un'esigenza tipica del commercio all'ingrosso: il caricatore può vendere le merci a più acquirenti durante il viaggio marittimo, ciascuno interessato a una quota o partita del carico complessivo, senza dover attendere l'arrivo nel porto di destinazione per procedere alla suddivisione fisica.

Nella prassi, gli ordini di consegna sono particolarmente diffusi nel trasporto di merci sfuse (cereali, prodotti petroliferi, materie prime) dove il caricatore-venditore può cedere singole partite a compratori diversi, ciascuno dei quali riceve un ordine di consegna come titolo autonomo che lo abilita a ritirare la propria quota nel porto di arrivo.

Presupposti contrattuali per l'emissione

L'emissione di ordini di consegna non è un diritto automatico del caricatore: la norma richiede che tale facoltà sia stata espressamente convenuta nel contratto di trasporto. Il vettore (o il raccomandatario in sua vece) è tenuto a emettere gli ordini solo se questa previsione risulta dal contratto; in assenza di tale accordo, non è obbligato ad accettare il frazionamento del carico in partite separate. Nella prassi, la clausola è frequentemente inserita nelle polizze di nolo a viaggio per carichi di commodity, ma deve essere esplicitamente negoziata.

Il procedimento di emissione e la nota sull'originale di polizza

Il meccanismo di emissione degli ordini di consegna è articolato e richiede una serie di formalità destinate a garantire la certezza giuridica: (i) il richiedente - che deve essere il titolare del diritto di disposizione, ossia il legittimo possessore dell'originale trasferibile - presenta la polizza al vettore o al raccomandatario; (ii) il vettore o il raccomandatario emette l'ordine di consegna relativo alla partita richiesta; (iii) sull'originale trasferibile della polizza viene annotata la partita distaccata, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci, e viene apposta la firma del vettore (o del raccomandatario) e quella del richiedente.

La doppia firma - del vettore e del richiedente - serve a documentare l'accordo tra le parti sulla partita distaccata, prevenendo contestazioni successive sulla quantità e qualità delle merci assegnate a ciascun ordine. La nota sull'originale di polizza è una garanzia di trasparenza: chiunque esamini la polizza può verificare quali partite siano già state distaccate e quali siano ancora rappresentate dall'originale.

Obbligo di ritiro dell'originale di polizza al completamento del frazionamento

La norma prevede che, quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato tra i vari ordini di consegna, il vettore o il raccomandatario siano tenuti a ritirare l'originale trasferibile della polizza. La ragione è evidente: se tutti i diritti alle singole partite sono stati trasferiti agli ordini di consegna, la polizza originale non rappresenta più alcuna merce e la sua ulteriore circolazione potrebbe ingannare i terzi. Il ritiro dell'originale previene dunque possibili frodi o usi abusivi del documento 'svuotato' di contenuto.

Natura giuridica degli ordini di consegna e disciplina applicabile

Il terzo e quarto comma dell'art. 466 chiariscono che gli ordini di consegna emessi secondo questa procedura attribuiscono gli stessi diritti previsti dall'art. 463, terzo comma (diritto alla consegna, possesso giuridico, diritto di disposizione) e possono essere al portatore, all'ordine o nominativi, esattamente come la polizza originale. Ne consegue che si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico: le disposizioni sulla forma e il trasferimento (art. 464), sulla legittimazione del possessore (art. 467), nonché le norme sui titoli di credito del codice civile richiamate dall'art. 464.

Gli ordini di consegna sono quindi titoli autonomi rispetto alla polizza originale: una volta emessi, circolano in modo indipendente e il vettore è tenuto a consegnare la rispettiva partita a chi ne presenti uno nel porto di destinazione con la legittimazione richiesta dall'art. 467.

Casi pratici

Caso 1: Frazionamento di un carico di grano tra tre acquirenti

Tizio, trading company, acquista 3.000 tonnellate di grano e le carica su una nave con polizza di carico all'ordine. Durante il viaggio vende 1.000 tonnellate a Caio e 1.000 a Sempronio, tenendo per sé il rimanente. Richiede al raccomandatario l'emissione di due ordini di consegna (uno per Caio e uno per Sempronio) ciascuno per 1.000 t, con le relative annotazioni sull'originale di polizza; l'originale, ridotto a 1.000 t residue, rimane a Tizio per il ritiro della propria quota.

Caso 2: Obbligo di ritiro dell'originale al completamento del frazionamento

Caio, caricatore, fraziona l'intero carico di 500 colli di caffè in cinque ordini di consegna da 100 colli ciascuno, cedendoli a cinque diversi acquirenti. Il raccomandatario Tizio, al momento dell'emissione dell'ultimo ordine, è tenuto ex art. 466 a ritirare l'originale trasferibile della polizza da Caio; se Caio si rifiutasse di consegnare l'originale, Tizio non dovrebbe emettere l'ultimo ordine di consegna, per evitare che l'originale circoli come se rappresentasse ancora merci.

Caso 3: Emissione di ordini di consegna senza previsione contrattuale

Sempronio, titolare di una polizza di carico, chiede al vettore Tizio di emettere ordini di consegna per ripartire il carico tra i suoi clienti, ma il contratto di trasporto non prevede tale facoltà. Tizio si rifiuta legittimamente ai sensi dell'art. 466: senza la previsione contrattuale, non è obbligato al frazionamento. Sempronio dovrà attendere l'arrivo nel porto di destinazione per procedere alla suddivisione fisica delle merci.

Domande frequenti

Gli ordini di consegna attribuiscono gli stessi diritti della polizza di carico originale?

Sì: gli ordini di consegna emessi ai sensi dell'art. 466 attribuiscono il diritto alla consegna della rispettiva partita di merci, il possesso giuridico e il diritto di disposizione, esattamente come l'originale trasferibile ex art. 463.

Il vettore è sempre obbligato a emettere ordini di consegna?

No: l'obbligo sorge solo se l'emissione degli ordini di consegna è stata espressamente convenuta nel contratto di trasporto; in assenza di tale previsione, il vettore può rifiutarsi.

Cosa deve fare il vettore quando emette un ordine di consegna?

Deve annotare sull'originale trasferibile della polizza la partita distaccata (natura, qualità e quantità delle merci), apponendo la propria firma e quella del richiedente, così da documentare il frazionamento.

Quando il vettore deve ritirare l'originale della polizza?

Quando l'intero carico rappresentato dalla polizza è stato frazionato tra i vari ordini di consegna: a quel punto la polizza originale non rappresenta più merci e deve essere ritirata per evitare usi abusivi.

Gli ordini di consegna possono circolare come titoli di credito?

Sì: possono essere al portatore, all'ordine o nominativi, e si applicano in quanto compatibili le stesse norme sulla circolazione della polizza di carico.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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