In sintesi
- I duplicati della polizza possono essere emessi su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo originale trasferibile.
- I duplicati non attribuiscono i diritti previsti dall'art. 463, terzo comma: non danno diritto alla consegna delle merci né al possesso giuridico di esse.
- I duplicati sono non trasferibili per definizione e devono recare esplicita menzione della non trasferibilità.
- Ogni duplicato deve essere contraddistinto da un numero d'ordine di rilascio, per consentirne l'identificazione precisa.
- La funzione dei duplicati è essenzialmente probatoria: servono a documentare il rapporto di trasporto senza sostituire l'originale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 465 Codice della Navigazione — Duplicati della polizza
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione dei duplicati
L'art. 465 del Codice della navigazione introduce la figura del duplicato della polizza, distinguendola nettamente dall'originale trasferibile disciplinato dall'art. 463. La distinzione è di sostanza, prima ancora che di forma: mentre l'originale attribuisce i diritti reali sulle merci e può circolare commercialmente, il duplicato è uno strumento puramente documentale, privo di efficacia rappresentativa. La norma risponde a un'esigenza pratica frequente: il titolare della polizza può aver bisogno di disporre di copie del documento per finalità amministrative, doganali, assicurative o per consentire a più soggetti di conoscere le condizioni del trasporto, senza per questo trasferire i diritti sulle merci.
Presupposti per l'emissione dei duplicati
I duplicati possono essere emessi su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo mediante disposizione del medesimo — ossia il soggetto che, in quel momento, è il legittimo possessore dell'originale trasferibile e ha il potere di girarlo o cederlo. Non è sufficiente essere destinatario della consegna delle merci o aver ricevuto semplici istruzioni verbali del caricatore: è necessario essere il titolare del diritto reale incorporato nel titolo.
La norma non specifica il numero massimo di duplicati emissibili né impone limiti quantitativi: nella prassi, vengono normalmente emessi uno o due duplicati per rispondere alle esigenze degli intermediari commerciali e delle autorità doganali. Il vettore (o il raccomandatario o il comandante) che emette i duplicati deve verificare con attenzione l'identità e la legittimazione del richiedente, per evitare di emettere duplicati a favore di soggetti non titolati.
Effetti giuridici dei duplicati: mancata attribuzione dei diritti ex art. 463
Il tratto più rilevante della disciplina è l'espressa esclusione degli effetti giuridici dell'originale: i duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'art. 463, ossia il diritto alla consegna delle merci, il possesso giuridico e il diritto di disposizione mediante disposizione del titolo. Chi detiene un duplicato non può presentarsi al vettore nel porto di destinazione ed esigere la consegna delle merci in forza di quel documento.
Questa esclusione è coerente con la funzione di certezza che caratterizza i titoli di credito: il diritto incorporato nel titolo circola con l'originale e non può essere duplicato, pena la perdita di ogni certezza sui soggetti legittimati. Se i duplicati potessero attribuire diritti, si creerebbe il rischio che più soggetti vantino contemporaneamente diritti sulla stessa partita di merci.
Forma dei duplicati: non trasferibilità e numerazione
I duplicati devono essere: (i) non trasferibili, con esplicita menzione di tale limitazione sul documento; (ii) numerati progressivamente in ordine di rilascio. La non trasferibilità è un requisito formale e sostanziale: il duplicato che non rechi tale indicazione potrebbe creare confusione con l'originale, generando il rischio che terzi in buona fede lo accettino come titolo circolante. La numerazione progressiva serve a consentire la ricostruzione della serie completa dei duplicati emessi, nonché a identificare il duplicato specifico in caso di controversia.
Coordinamento con la disciplina dell'ammortamento e della perdita dell'originale
L'art. 465 non disciplina espressamente l'ipotesi della perdita dell'originale trasferibile. In tale evenienza, il titolare dovrà ricorrere alle procedure di ammortamento dei titoli di credito previste dagli artt. 90 e ss. della legge cambiaria (r.d. 1669/1933) e dalle norme generali del codice civile, che consentono di ottenere un decreto giudiziale che sostituisce il titolo smarrito e abilita il legittimo titolare a esercitare i propri diritti. I duplicati eventualmente emessi in precedenza non possono ovviamente surrogare tale procedura, poiché sono privi degli effetti rappresentativi dell'originale.
Casi pratici
Caso 1: Duplicato richiesto per finalità doganali
Tizio, importatore, ha bisogno di presentare una copia della polizza di carico all'ufficio doganale per avviare le procedure di sdoganamento, ma non vuole consegnare l'originale trasferibile prima di aver completato il pagamento al venditore. Richiede al vettore Caio l'emissione di un duplicato numerato 'n. 1', con esplicita menzione della non trasferibilità; l'ufficio doganale accetta il duplicato ai fini della verifica dei dati di spedizione, senza che Tizio perda il controllo sull'originale.
Caso 2: Tentativo invalido di ottenere la consegna con un duplicato
Sempronio sostiene di aver acquistato le merci da Caio e si presenta al porto di Napoli con un duplicato della polizza di carico numerato 'n. 2'. Il vettore Tizio si rifiuta di consegnare le merci perché il duplicato non attribuisce i diritti ex art. 463 co. 3; Sempronio deve invece ottenere da Caio l'originale trasferibile con la relativa girata o, in caso di impossibilità, promuovere il procedimento di ammortamento.
Caso 3: Emissione non autorizzata di duplicati e responsabilità del vettore
Caio, raccomandatario marittimo, emette tre duplicati della polizza di carico senza verificare adeguatamente che il richiedente fosse il legittimo possessore dell'originale trasferibile. Il vero possessore Tizio scopre l'irregolarità e agisce per danni contro Caio: anche se i duplicati non attribuiscono diritti sulle merci, la loro emissione non autorizzata ha causato a Tizio danni reputazionali e ritardi nella gestione della spedizione, di cui Caio risponde per negligenza.
Domande frequenti
Il duplicato della polizza dà diritto alla consegna delle merci?
No: i duplicati non attribuiscono i diritti previsti dall'art. 463, terzo comma, del Codice della navigazione. Solo il possessore legittimato dell'originale trasferibile può esigere la consegna delle merci dal vettore.
Chi può richiedere l'emissione di un duplicato?
Chi ha il diritto di disporre del titolo originale trasferibile, ossia il legittimo possessore della polizza che abbia il potere di cederla o girarla.
I duplicati possono essere trasferiti a terzi?
No: i duplicati sono per definizione non trasferibili e devono recare esplicita menzione della non trasferibilità; ogni duplicato deve essere contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
A cosa servono concretamente i duplicati della polizza?
Servono per finalità probatorie, amministrative, doganali e assicurative: consentono di documentare le condizioni del trasporto senza trasferire i diritti reali sulle merci.
Come si tutela il titolare che ha perso l'originale trasferibile?
Non può sostituirlo con un duplicato: deve ricorrere alle procedure di ammortamento dei titoli di credito previste dalla legge, che consentono di ottenere un decreto giudiziale sostitutivo dell'originale smarrito.