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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il vettore (o il raccomandatario o il comandante) può inserire in polizza riserve quando non è in grado di verificare le indicazioni del caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci.
  • Le riserve sono legittime ogni volta che la verifica non sia eseguibile in tutto o in parte con modalità normali, ad esempio per imballaggi chiusi o quantità eccessive.
  • In assenza di riserve, la polizza fa piena prova fino a prova contraria che le merci consegnate corrispondano a quanto ivi indicato.
  • La presunzione di conformità tutela il destinatario e i terzi acquirenti del titolo che fanno affidamento sulle risultanze documentali.
  • Le riserve devono riguardare specificamente le indicazioni non verificabili; non possono essere apposte in modo generico per escludere ogni responsabilità del vettore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 462 Codice della Navigazione — Natura, qualità e quantità delle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno. In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

Commento

Funzione delle riserve e principio di buona fede documentale

L'art. 462 del Codice della navigazione disciplina uno degli aspetti più delicati del trasporto marittimo di merci: la facoltà del vettore di apporre riserve sulle indicazioni fornite dal caricatore circa la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero dei colli e le loro marche identificative. La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato l'esigenza del vettore di non essere vincolato a dichiarazioni che non ha potuto verificare; dall'altro la necessità dei destinatari e dei terzi — che acquistano la polizza di carico come titolo di credito — di poter fare affidamento sul contenuto documentale senza dover procedere a verifiche autonome.

Il meccanismo delle riserve è ben noto nel diritto marittimo internazionale: le Regole di Aja-Visby (art. 3, par. 3 e 5) prevedono analoga facoltà, consentendo al vettore di inserire nella polizza la locuzione 'said to contain' o simili espressioni qualificative quando non abbia potuto verificare le indicazioni del caricatore. La norma italiana si allinea a tale impostazione.

Presupposti per l'apposizione delle riserve

Le riserve sono legittimamente apponibili quando il vettore — ovvero il raccomandatario o il comandante della nave che emette il titolo — non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore. La 'normalità' della verifica deve essere intesa in relazione alle circostanze concrete: si considera normale una verifica che possa essere eseguita con gli strumenti e le risorse ordinariamente disponibili nel porto di caricazione, senza richiedere operazioni straordinarie, costose o pericolose.

Nella prassi, i casi più frequenti di impossibilità di verifica riguardano: merci contenute in container sigillati o in imballaggi chiusi (non apribili senza danneggiamento); carichi sfusi misurabili solo con strumenti non disponibili; merci pericolose che non possono essere ispezionate per ragioni di sicurezza; spedizioni di grandi quantitativi per le quali il conteggio richiederebbe un tempo sproporzionato rispetto alle esigenze operative del porto.

Effetti della riserva: inopponibilità della presunzione al vettore

Quando le riserve sono state legittimamente apposte, il vettore non è vincolato dalle indicazioni di polizza: il caricatore non può opporre al vettore la presunzione di corrispondenza prevista dal secondo comma dell'art. 462 per i fatti coperti dalla riserva. Ciò non significa, tuttavia, che il vettore sia esonerato da ogni obbligo di cura: egli rimane responsabile per i danni derivanti da inadempimento della sua obbligazione di trasporto, indipendentemente dalle riserve apposte.

La riserva, per essere efficace, deve essere sufficientemente specifica: non è ammessa una riserva generica del tipo 'peso e contenuto ignoti a noi' quando invece il vettore avrebbe potuto — con ordinaria diligenza — procedere almeno a una verifica parziale. Una riserva ingiustificatamente ampia potrebbe essere considerata nulla per contrasto con il principio di buona fede.

Presunzione di conformità in assenza di riserve

In mancanza di riserve, l'art. 462 stabilisce che la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli, si presumono conformi alle indicazioni della polizza fino a prova contraria. Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum) che può essere superata dal vettore fornendo la prova della difformità; tuttavia, in pratica, tale prova è spesso difficile da fornire dopo che le merci sono state ricevute a bordo senza eccezioni documentali.

La presunzione tutela i terzi che abbiano acquisito la polizza in buona fede: il destinatario e il cessionario del titolo possono fare affidamento sul contenuto documentale, e il vettore non può opporre loro difformità che avrebbe potuto — e dovuto — rilevare al momento della presa in consegna. Questa regola è coerente con la funzione della polizza di carico come titolo di credito idoneo alla circolazione commerciale internazionale.

Coordinamento con le Regole di Aja-Visby e con la disciplina della responsabilità

Il coordinamento con le Regole di Aja-Visby è particolarmente rilevante per i trasporti internazionali: l'art. 3, par. 4, della Convenzione di Bruxelles del 1924 (come modificata dai protocolli del 1968 e del 1979) stabilisce che la polizza di carico costituisce prova prima facie delle indicazioni ivi contenute, e prova assoluta nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede. La disposizione italiana è meno rigida — ammettendo sempre la prova contraria — ma nella sostanza persegue il medesimo obiettivo di tutela della circolazione del titolo. Per i trasporti soggetti alle Regole di Rotterdam (non ancora ratificate dall'Italia al momento in cui si scrive), il sistema è ancora più articolato, distinguendo tra 'authoritative electronic transport records' e documenti cartacei tradizionali.

Casi pratici

Caso 1: Riserva legittima su container sigillato

Tizio, vettore marittimo, riceve da Caio un container sigillato contenente, secondo la polizza, 500 kg di spezie pregiate. Non potendo aprire il container senza rompere i sigilli del caricatore, Tizio inserisce nella polizza la riserva 'contenuto e peso non verificati'. All'arrivo, il container risulta contenere solo 380 kg: la riserva impedisce al destinatario Sempronio di invocare la presunzione di corrispondenza ex art. 462 per il quantitativo mancante.

Caso 2: Assenza di riserve e responsabilità per colli mancanti

Caio, raccomandatario che emette la polizza per conto del vettore Tizio, non appone alcuna riserva su un carico di 300 casse di vino. All'arrivo nel porto di Barcellona, il destinatario Sempronio riceve solo 270 casse. In assenza di riserve, la polizza fa prova della quantità di 300 casse, e il vettore Tizio non riesce a dimostrare che le 30 casse mancanti non fossero state consegnate dal caricatore; è pertanto tenuto al risarcimento.

Caso 3: Riserva generica dichiarata inefficace

Sempronio, comandante della nave, appone sulla polizza la riserva generica 'qualità e stato ignoti' pur avendo potuto ispezionare visivamente gli imballaggi esterni del carico. Il tribunale marittimo ritiene la riserva invalida perché non giustificata da una reale impossibilità di verifica: Sempronio avrebbe potuto almeno attestare lo stato apparente degli imballi, e la riserva generica non può sostituire quell'indicazione obbligatoria ex art. 460.

Domande frequenti

Il vettore può sempre apporre riserve sulla polizza di carico?

No: le riserve sono legittime solo quando il vettore non può eseguire, in tutto o in parte, una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore. Una riserva apposta senza giustificazione può essere considerata inefficace.

Cosa significa che la polizza fa prova 'fino a prova contraria'?

La presunzione di conformità è relativa: il vettore può superarla dimostrando che le merci effettivamente consegnate differivano da quanto indicato in polizza, ma la prova è in genere difficile se nessuna riserva fu apposta al momento della presa in consegna.

Le riserve tutelano il vettore anche nei confronti dei terzi acquirenti della polizza?

Sì, se le riserve sono specifiche e giustificate: i terzi in buona fede non possono invocare la presunzione di conformità per i fatti espressamente coperti dalla riserva.

Cosa rischia il vettore che non appone riserve pur non avendo potuto verificare le merci?

Rimane esposto alla presunzione di conformità: il destinatario può far valere la corrispondenza tra le merci indicate in polizza e quelle che avrebbe dovuto ricevere, e il vettore dovrà fornire prova contraria della difformità.

Le Regole di Aja-Visby prevedono un meccanismo simile alle riserve?

Sì: l'art. 3, par. 3 e 5, della Convenzione di Bruxelles del 1924 consente al vettore di qualificare le indicazioni con espressioni come 'said to contain' quando non abbia potuto verificarle, con effetti analoghi a quelli delle riserve nel diritto italiano.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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