Autore: Andrea Marton

  • Art. 130 TUIR: Soggetti ammessi alla determinazione della uni

    Art. 130 TUIR: Soggetti ammessi alla determinazione della uni

    Art. 130 TUIR – Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le societa’ e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l’opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all’articolo 133. 2. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 e’ consentito alle societa’ ed agli enti:
    a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
    b) controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa’ o ente commerciale residente o non residente.
    3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
    4. La societa’ controllante che si qualifica per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 non puo’ quale controllata esercitare anche l’opzione di cui alla sezione precedente.”

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  • Art. 27 DPR 230/2000 – Osservazione della personalità

    Art. 27 DPR 230/2000 – Osservazione della personalità

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

    2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

    3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

    4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.

  • Art. 15 D.Lgs. 174/2016 – Difetto di giurisdizione

    Art. 15 D.Lgs. 174/2016 – Difetto di giurisdizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.

    2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

  • Art. 43-bis DPR 602/1973 – Cessione dei crediti d’imposta

    Art. 43-bis DPR 602/1973 – Cessione dei crediti d’imposta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo’ cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.

    2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

    3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche’ al concessionario del servizio di riscossione presso il quale e’ tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

  • Art. 17 D.Lgs. 472/1997 – Irrogazione immediata delle sanzioni tributarie

    Art. 17 D.Lgs. 472/1997 – Irrogazione immediata delle sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

    2. E’ ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

    3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell’articolo 16, comma 3.

  • Art. 465 Codice della Navigazione – Duplicati della polizza

    Art. 465 Codice della Navigazione – Duplicati della polizza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

  • Commi 196-207 LB 2026: pensioni, TFS pubblici e fondi pensione

    Commi 196-207 LB 2026: pensioni, TFS pubblici e fondi pensione

    Commi 196-207 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore prevalente: 01/01/2026. Il comma 197 dichiara in vigore dal 30/12/2025 le norme sui commi 185-193; il comma 198 (TFS pubblici, riduzione da 12 a 9 mesi) decorre dal 01/01/2027; i commi 204-205 (estensione fondi negoziali a lavoratori autonomi e iscritti gestione separata) entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono attesi due decreti attuativi: (1) decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF e sentito l’INPS, entro 90 giorni dal 30/12/2025 (quindi entro fine marzo 2026), per l’adeguamento delle tariffe ex art. 13 L. 1338/1962 con coefficienti attuariali aggiornati (comma 196); (2) decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, per la definizione dei requisiti informativi e organizzativi dei sistemi multilaterali di negoziazione su cui i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio prevalente (comma 199, lett. b). Fino all’emanazione del DM MEF resta salva la disciplina previgente, ai sensi del comma 200. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l’applicazione dell’ articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

    197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

    199. All’ articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis: 1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’ articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell’elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia»; 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive»; b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali».

    200. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalità di cui all’ articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8: 1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300»; 2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»; b) all’articolo 11: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»; 1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , la prestazione può essere interamente erogata in capitale»; 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l’erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. 3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 . 3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma. 3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione»; 3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: «rendite» è inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «vitalizia»; 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta. 6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»; 5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» è sostituita dalla seguente: «5.300»; 6) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’ articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall’articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 . I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»; c) all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse; d) all’articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: «n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all’articolo 11, comma 3-bis; n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’articolo 8, comma 9».

    202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 nonché per l’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026 . La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date.

    203. All’ articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato».

    204. All’ articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»; c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. L’adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater. 7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85 , alla quale è conferito l’intero importo del TFR. 7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’ articolo 2120 del codice civile . Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia. 7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data»; d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. 9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente»; e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».

    205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

    206. All’ articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2027»; b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall’anno 2027,» sono soppresse; c) il terzo periodo è soppresso.

    207. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e la gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e la gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 . L’INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 82 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale

    Art. 82 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

    3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

    4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

    5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.

  • Art. 26 DPR 602/1973 – Notificazione della cartella di pagamento

    Art. 26 DPR 602/1973 – Notificazione della cartella di pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

    La notifica della cartella puo’ essere eseguita con le modalita’ e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

    Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune.

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

  • Art. 107 DPR 495/1992 – Segnale fermarsi e dare precedenza

    Art. 107 DPR 495/1992 – Segnale fermarsi e dare precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.

    2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità.

    3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma

    8. 4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.

  • Art. 27 D.Lgs. 472/1997 – Violazioni riferite a società, associazioni od enti

    Art. 27 D.Lgs. 472/1997 – Violazioni riferite a società, associazioni od enti

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a societa’, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 471 Codice della Navigazione – Spese eccezionali

    Art. 471 Codice della Navigazione – Spese eccezionali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all'operazione. Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.