Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’INPS, sono adeguate le tariffe emanate per l’applicazione dell’ articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.
197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
199. All’ articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis: 1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’ articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell’elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia»; 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive»; b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali».
200. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera a), del presente articolo si provvede con le modalità di cui all’ articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8: 1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300»; 2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»; b) all’articolo 11: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»; 1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , la prestazione può essere interamente erogata in capitale»; 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l’erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. 3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 . 3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma. 3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione»; 3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: «rendite» è inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «vitalizia»; 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta. 6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»; 5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» è sostituita dalla seguente: «5.300»; 6) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’ articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall’articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 . I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»; c) all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse; d) all’articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: «n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all’articolo 11, comma 3-bis; n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’articolo 8, comma 9».
202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 nonché per l’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026 . La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date.
203. All’ articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato».
204. All’ articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»; c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. L’adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater. 7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85 , alla quale è conferito l’intero importo del TFR. 7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’ articolo 2120 del codice civile . Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia. 7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data»; d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. 9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente»; e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».
205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.
206. All’ articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2027»; b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall’anno 2027,» sono soppresse; c) il terzo periodo è soppresso.
207. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e la gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e la gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 . L’INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.