Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 19 LB26: tetto reddito 40.000 euro per agevolazione del co

    Comma 19 LB26: tetto reddito 40.000 euro per agevolazione del co

    Comma 19 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.

  • Art. 1275 Codice della Navigazione – Soppressione della Cassa depositi della gente di mare

    Art. 1275 Codice della Navigazione – Soppressione della Cassa depositi della gente di mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con l’entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente di mare. Il ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello [per le finanze] (2), stabilisce le norme per la liquidazione della cassa. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione. (2) Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  • Art. 88 DPR 602/1973 – Ammissione al passivo con riserva

    Art. 88 DPR 602/1973 – Ammissione al passivo con riserva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

    3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2.

  • Art. 14 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

    Art. 14 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell’articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 117 DPR 495/1992 – Segnali di divieto specifici

    Art. 117 DPR 495/1992 – Segnali di divieto specifici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53); c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54); d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55). Indica il divieto di transito per i velocipedi; e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (figura II.56); f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57); g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore; h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (figura II.59); i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/bz), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito; l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello integrativo; m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig. II.62); n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63). o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantità.

    2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione modello II.4/a è consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.

  • Art. 69 DPR 602/1973 – Secondo incanto

    Art. 69 DPR 602/1973 – Secondo incanto

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del primo incanto.

  • Art. 33 Codice del Processo Amministrativo – Provvedimenti

    Art. 33 Codice del Processo Amministrativo – Provvedimenti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice pronuncia:

    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

    b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

    c) decreto nei casi previsti dalla legge.

    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma 3.

    4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

  • Art. 3 L. 431/1998 – Disdetta del contratto da parte del locatore

    Art. 3 L. 431/1998 – Disdetta del contratto da parte del locatore

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

    2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’ articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

    3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

    4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’ articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

    5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

    6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

  • Comma 55 LB 2026 (soppresso): determinazione acconto IRES 2026 c

    Comma 55 LB 2026 (soppresso): determinazione acconto IRES 2026 c

    Comma 55 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 – Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    55. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Art. 139 Bis TUIR: Recupero delle perdite compensate

    Art. 139 Bis TUIR: Recupero delle perdite compensate

    Art. 139 bis TUIR – Recupero delle perdite compensate.

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. Nell’ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa’ consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o societa’ consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della societa’ estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa societa’ inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo (1).

    2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.”

    (1) Comma cosi’ modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

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  • Comma 737 LB 2026: finanziamento CONI, Sport e salute, NADO Italia

    Comma 737 LB 2026: finanziamento CONI, Sport e salute, NADO Italia

    Comma 737 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. I criteri operativi di riparto interno alla quota Sport e salute Spa verso federazioni, discipline associate, enti di promozione e altri soggetti sono determinati con atti deliberativi di Sport e salute Spa in accordo con CONI, secondo procedure consolidate. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    737. Il comma 630-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è sostituito dai seguenti: «630-bis. Per l’anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell’Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. 630-ter. A decorrere dall’anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell’IRES, dell’IVA, dell’IRAP e dell’IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa».

  • Comma 472 LB 2026: Fondi turismo, riparto 80/20 e nuova governance

    Comma 472 LB 2026: Fondi turismo, riparto 80/20 e nuova governance

    Comma 472 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del turismo, sentito il MEF, previa intesa Stato-Regioni, da adottare entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio (primo termine: 30 aprile 2026). Mancato rispetto comporta revoca automatica delle risorse della prima annualità. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    472. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse; b) il comma 369 è sostituito dal seguente: «369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell’80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell’accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»; c) dopo il comma 369 è inserito il seguente: «369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»; d) il comma 370 è sostituito dal seguente: «370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall’anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».