Testo dell'articoloVigente
Art. 26 DPR 602/1973 — Notificazione della cartella di pagamento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
La notifica della cartella puo’ essere eseguita con le modalita’ e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 D.Lgs. 504/1995 — Gas naturale
- Articolo 26 L. 184/1983: Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione
- Art. 26 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia
Commento
Ratio della norma
La notificazione della cartella di pagamento è un atto di comunicazione fondamentale nel procedimento di riscossione: solo con la regolare notifica il contribuente viene portato a conoscenza del debito e iniziano a decorrere i termini per il pagamento, la rateazione o il ricorso. La norma deve bilanciare l'esigenza di certezza della notifica (per l'Erario) con la tutela del contribuente contro notifiche fittizie o irregolari. La pluralità di modalità previste dall'art. 26 offre flessibilità operativa al concessionario, garantendo al tempo stesso che ogni modalità offra adeguate garanzie di certezza.
Analisi e struttura
La notifica può avvenire attraverso quattro canali principali: (1) ufficiali della riscossione e soggetti abilitati — gli agenti dell'AdER abilitati alla notifica, che procedono con le forme della notifica a mani proprie; (2) messi comunali e polizia municipale — previo accordo tra comune e concessionario, con le stesse modalità; (3) raccomandata con avviso di ricevimento — modalità molto diffusa nella pratica, con la cartella in plico chiuso; la notifica si considera avvenuta alla data dell'avviso di ricevimento; (4) domicilio digitale — la forma più moderna, rinviando all'art. 60-ter DPR 600/1973 che regola le notifiche digitali nell'ordinamento tributario. Il concessionario deve conservare per cinque anni la documentazione della notifica (matrice, copia con relazione, avviso di ricevimento), obbligo che consente di ricostruire la notifica in caso di contestazione.
Quando si applica
L'art. 26 si applica a ogni notifica di cartella di pagamento, che è l'atto principale della riscossione coattiva. Le modalità di notifica previste dalla norma devono essere scrupolosamente rispettate, pena la nullità della notifica e dei suoi effetti (decorrenza dei termini). In caso di notifica nulla, il contribuente può eccepirla nel ricorso contro la cartella, ottenendo che il termine per il pagamento e il ricorso decorra dalla data in cui ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Confronto e norme correlate
L'art. 26 si affianca all'art. 60 DPR 600/1973 (notifiche in materia di imposte sui redditi) e all'art. 140 c.p.c. (notifica nei casi irreperibilità o rifiuto). L'art. 26-bis (domicilio digitale) specifica le modalità della notifica digitale degli atti che non richiedono la forma notificatoria. La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato un articolato corpus di principi sulla nullità/inesistenza della notifica, sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo e sulla decorrenza dei termini in caso di notifica irregolare.
Problemi applicativi
Il profilo più controverso riguarda la notifica a mezzo raccomandata: quando la notifica si considera avvenuta se il plico non viene ritirato entro il termine di giacenza postale? La giurisprudenza ha distinto tra irreperibilità assoluta e temporanea del destinatario, con diverse conseguenze sui termini di decorrenza. Un secondo profilo riguarda la notifica tramite domicilio digitale: in caso di casella PEC piena o non attiva, la notifica si considera avvenuta dopo un certo periodo dall'invio, ma questa regola tecnica può sfavorire i contribuenti che non monitorano regolarmente la PEC. La conservazione quinquennale della documentazione è fondamentale per l'Erario in caso di contestazione.
Casi pratici
Caso 1: Notifica tramite raccomandata e decorrenza dei termini
Caso 2: Notifica al portiere: validità ed effetti
Caso 3: Contestazione della notifica per vizi formali
Domande frequenti
In che modi può essere notificata la cartella esattoriale?
L'art. 26 DPR 602/1973 prevede: notifica a mani proprie tramite ufficiale della riscossione; notifica tramite messi comunali o polizia municipale (previo accordo); raccomandata con avviso di ricevimento; domicilio digitale (PEC). Tutte le modalità sono equivalenti ai fini della decorrenza dei termini.
La notifica al portiere o a un familiare è valida?
Sì. La notifica a mani proprie al portiere dello stabile o a una persona di famiglia è espressamente prevista dall'art. 26 ed è pienamente valida. Non è richiesta la firma del destinatario: i 60 giorni per pagare o ricorrere decorrono dalla data di consegna a questi soggetti.
Cosa succede se non ritiro la raccomandata dalla posta?
Dopo il periodo di giacenza (normalmente 10 giorni), la notifica si considera avvenuta anche se non hai ritirato la raccomandata. I 60 giorni per pagare o fare ricorso decorrono dalla scadenza della giacenza, non dalla data di ritiro effettivo.
Per quanti anni l'AdER deve conservare la prova della notifica?
Cinque anni dalla data di notifica (art. 26, ultimo comma). Durante questo periodo, il contribuente può chiedere di visionare la documentazione in caso di contestazione. Dopo i cinque anni, l'AdER non è tenuta a conservarla e la prova della notifica potrebbe non essere più disponibile.
Vedi anche