Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26-bis DPR 602/1973 — Comunicazioni al domicilio digitale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita’ e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 bis Cod. Amb. — Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
- Art. 26-bis c.p.c.: Foro dell’espropriazione forzata di crediti
- Art. 26 bis Accertamento – Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti [n.d.r. dal…
- Art. 26-bis Rev. Leg. – Sistemi interni di segnalazione delle vi