Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 DPR 602/1973 – Luogo e tempo del pagamento (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

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In sintesi

L'art. 27 del DPR 602/1973, abrogato dal D.Lgs. 46/1999, disciplinava il luogo e il tempo del pagamento delle somme iscritte a ruolo: il contribuente doveva pagare presso l'esattoria competente nel luogo del proprio domicilio fiscale, entro i termini previsti dalla cartella. Con la riforma del 1999, queste prescrizioni di carattere procedurale sono state superate dall'introduzione di modalità di pagamento più flessibili (disciplinate dall'art. 28): il contribuente può oggi pagare le cartelle presso gli sportelli dell'AdER, in banca, all'ufficio postale, o tramite canali telematici, senza vincoli di localizzazione territoriale.
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Ratio della norma

Nel sistema delle esattorie territoriali del 1973, la localizzazione del pagamento era necessaria per garantire che le somme affluissero all'esattore competente per territorio, che aveva la responsabilità di incassare e riversare all'Erario le somme riscosse nel suo circondario. La norma sul luogo del pagamento era quindi funzionale all'organizzazione decentrata della riscossione, non a una tutela del contribuente.

Analisi e struttura

L'art. 27 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. L'abrogazione è coerente con l'eliminazione del sistema delle esattorie territoriali e con l'introduzione di modalità di pagamento unificate su tutto il territorio nazionale. Il suo contenuto - luogo e tempo del pagamento delle somme iscritte a ruolo - è stato assorbito dall'art. 28 (modalità di pagamento) nella versione riformata, che consente il pagamento in qualsiasi sportello bancario, postale o tramite canali digitali.

Quando si applica

La norma non è più applicabile. Per le cartelle emesse dopo il 1999, il pagamento può avvenire tramite qualsiasi canale previsto dall'art. 28 DPR 602/1973. Per le cartelle anteriori al 1999, il luogo e il tempo del pagamento erano regolati dall'art. 27 vigente all'epoca, ma si tratta di situazioni ormai storicamente risolte.

Confronto e norme correlate

L'abrogazione dell'art. 27 è parte del processo di riforma del D.Lgs. 46/1999 che ha eliminato le norme legate al sistema delle esattorie territoriali. L'art. 28 (rimasto in vigore e riformato) disciplina oggi le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, prevedendo la pluralità di canali di pagamento disponibili per il contribuente. Il D.Lgs. 193/2016 (istituzione AdER) ha ulteriormente modernizzato i canali di pagamento.

Problemi applicativi

L'abrogazione dell'art. 27 non crea problemi applicativi attuali. Sul piano storico, la norma è interessante perché documenta come il sistema di riscossione coattiva fosse costruito attorno a una rete di soggetti privati con competenze territoriali definite, sistema radicalmente diverso da quello centralizzato attuale. L'eventuale contestazione del luogo di pagamento - oggi impensabile data la libertà di pagare ovunque - era invece un tema rilevante nel sistema pre-1999.

Casi pratici

Caso 1: Vincolo territoriale nel pagamento delle cartelle ante-1999

Caso 2: Libertà di pagamento post-riforma

Caso 3: Termine di pagamento: 60 giorni dalla notifica

Domande frequenti

L'art. 27 DPR 602/1973 è ancora in vigore?

No, è stato abrogato dal D.Lgs. 46/1999. Il luogo e il tempo del pagamento delle cartelle sono ora disciplinati dall'art. 28 (modalità di pagamento) e dall'art. 25 (60 giorni dalla notifica per pagare). Non esistono più vincoli di luogo per il pagamento.

Dove posso pagare oggi una cartella esattoriale?

Puoi pagare: allo sportello AdER, in qualsiasi banca, all'ufficio postale, tramite l'app AdER o il sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con addebito diretto (domiciliazione bancaria) o tramite altri canali digitali autorizzati. Non c'è un vincolo territoriale.

Entro quando devo pagare la cartella?

Entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (art. 25, comma 2 DPR 602/1973). Il sabato è equiparato ai giorni festivi per il computo di questo termine. Se il 60° giorno cade di sabato o festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.

Il tempo del pagamento era diverso nel sistema pre-1999?

Sì, l'art. 27 (abrogato) fissava specifici termini per il pagamento delle cartelle nel sistema delle esattorie territoriali. Il termine attuale di 60 giorni dalla notifica (art. 25, comma 2) è rimasto sostanzialmente invariato nella sostanza, ma il suo riferimento normativo è ora nell'art. 25, non nell'abrogato art. 27.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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