Testo dell'articoloVigente
Art. 43-bis DPR 602/1973 — Cessione dei crediti d’imposta
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo’ cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche’ al concessionario del servizio di riscossione presso il quale e’ tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Commento
Ratio della norma
L'art. 43-bis consente la circolazione dei crediti tributari, avvicinando il sistema fiscale a quello civile commerciale dove i crediti verso terzi sono liberamente cedibili. La cessione del credito d'imposta è utile per le imprese con posizioni creditorie di importo rilevante: invece di attendere il rimborso (che può richiedere mesi o anni), possono cederlo a terzi (banche, factor, altre imprese del gruppo) ricevendo liquidità immediata, sia pure scontata. La norma tutela anche l'Erario, mantenendo la responsabilità solidale del cedente per l'eventuale recupero.
Analisi e struttura
La cessione del credito d'imposta avviene secondo le modalità degli artt. 69-70 del R.D. 2440/1923, che richiedono la notifica della cessione all'Amministrazione o l'accettazione da parte di questa. La cessione ha effetto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate solo dalla data di notifica. Il divieto di ri-cessione è assoluto: il cessionario non può trasferire ulteriormente il credito, impedendo catene di cessioni difficili da tracciare. Gli interessi per ritardato rimborso maturano a favore del cessionario, non del cedente originario, poiché il titolare attuale del credito è il cessionario. La responsabilità solidale del cedente e del cessionario ex art. 43 opera in caso di recupero del rimborso per credito inesistente o di importo inferiore: entrambi possono essere destinatari della cartella di pagamento.
Quando si applica
Si applica ai crediti d'imposta indicati nella dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e chiesti a rimborso. Non si applica ai crediti IVA (per i quali esiste una disciplina specifica) né ai crediti che il contribuente intende utilizzare in compensazione (che non transitano per la procedura di rimborso). La cessione è efficace verso l'AdE solo dopo la notifica formale; fino a quel momento i rimborsi vengono eseguiti a favore del cedente originario.
Confronto e norme correlate
L'art. 43-bis va coordinato con l'art. 43-ter (cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo societario, che non richiede le formalità degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923) e con l'art. 43 (recupero rimborsi indebiti, che si applica anche al cessionario). Il D.Lgs. 46/1999 ha introdotto modifiche alla disciplina della cessione in ambito tributario. Le regole privatistiche sulla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) si applicano nei rapporti tra cedente e cessionario, mentre il R.D. 2440/1923 disciplina l'opponibilità verso l'Amministrazione.
Problemi applicativi
Il principale problema operativo riguarda il momento di efficacia della cessione verso l'AdE: se l'ufficio esegue il rimborso al cedente prima di ricevere la notifica della cessione, lo fa validamente e il cessionario deve agire contro il cedente in sede civile. Ulteriore questione è la responsabilità del cessionario in caso di recupero ex art. 43: il cessionario risponde fino a concorrenza dell'importo ceduto, anche se in buona fede, salvo che provi di aver agito con la diligenza ordinaria nell'acquisire il credito. Il divieto assoluto di ri-cessione limita la liquidità del mercato dei crediti fiscali rispetto ai crediti commerciali ordinari.
Casi pratici
Caso 1: Cessione credito IRES a una banca per liquidità immediata
Caso 2: Tentativo di ri-cessione bloccato dalla norma
Caso 3: Recupero del rimborso ceduto per credito risultato inesistente
Domande frequenti
Cos'è la cessione del credito d'imposta ex art. 43-bis DPR 602/1973?
È il trasferimento del diritto al rimborso di un credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da un contribuente (cedente) a un terzo (cessionario), tipicamente una banca o una società finanziaria. La cessione consente di ottenere liquidità immediata in cambio del credito fiscale futuro.
Il cessionario del credito d'imposta può ricederlo ad altri?
No: l'art. 43-bis vieta espressamente la ri-cessione. Il cessionario non può trasferire ulteriormente il credito ricevuto. Questo limite garantisce la tracciabilità del credito fiscale e semplifica i rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Chi incassa gli interessi per rimborso tardivo dopo la cessione?
Il cessionario: poiché è il titolare attuale del credito, gli interessi ex art. 44 DPR 602/1973 per il ritardo nel rimborso maturano a suo favore, non del cedente originario. L'Agenzia delle Entrate li liquida direttamente al cessionario insieme al capitale del rimborso.
Il cedente risponde se il credito ceduto risulta inesistente?
Sì: il cedente rimane responsabile in solido con il cessionario per l'eventuale recupero del rimborso ex art. 43. Se il credito è inesistente o di importo inferiore, l'Agenzia può notificare la cartella di recupero sia al cedente sia al cessionario, fino a concorrenza dell'importo ceduto.
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