Testo dell'articoloVigente
Art. 43 DPR 602/1973 — Recupero di somme erroneamente rimborsate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione
- Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
- Art. 43 D.Lgs. 42/2004 — Custodia coattiva
- Art. 43 CAD — Conservazione ed esibizione dei documenti
- Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza
Commento
Ratio della norma
L'art. 43 riflette il principio che un rimborso concesso erroneamente non crea un diritto definitivo nel patrimonio del contribuente: il Fisco ha il potere-dovere di recuperare le somme indebitamente erogate. La norma è simmetrica rispetto all'art. 38 (che tutela il contribuente nel recuperare i propri versamenti indebiti): così come il contribuente ha 48 mesi per chiedere il rimborso di quanto ha versato in più, il Fisco ha un termine specifico per recuperare i rimborsi concessi per errore. Il meccanismo del ruolo garantisce rapidità ed efficienza nel recupero, evitando il più lento strumento dell'azione civile di ripetizione dell'indebito.
Analisi e struttura
Il recupero avviene in due fasi. Nella prima fase l'ufficio verifica che il rimborso sia stato concesso in modo errato (es. per errore nel calcolo, per dati falsi forniti dal contribuente, per successivo accertamento che ridetermina l'imposta dovuta). Nella seconda fase iscrive a ruolo le somme da recuperare, comprensive degli interessi eventualmente già corrisposti al contribuente. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di esecuzione del rimborso, con possibilità di applicare il termine più lungo (accertamento ordinario + 12 mesi) se questo risulta più favorevole al Fisco. Se successivamente al rimborso il contribuente propone un ricorso e ottiene una decisione definitiva sfavorevole, il termine decorre dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.
Quando si applica
Si applica ogni volta che un rimborso già eseguito risulta successivamente non spettante: per errore dell'ufficio nella liquidazione (sovrastima del credito), per dichiarazione infedele del contribuente, per successivo accertamento che ridetermina l'imposta, per intervenuta prescrizione o decadenza del credito rimborsato, o per annullamento in autotutela del provvedimento che aveva riconosciuto il rimborso. Non si applica ai rimborsi IVA (che seguono l'art. 38-bis del DPR 633/1972) né ai rimborsi di contributi previdenziali.
Confronto e norme correlate
L'art. 43 va letto con l'art. 43-bis (responsabilità solidale del cessionario del credito d'imposta in caso di rimborso recuperato) e con l'art. 44 (interessi per ritardato rimborso: gli interessi già corrisposti vengono recuperati insieme al capitale). Il DPR 600/1973, art. 43, fissa i termini ordinari di accertamento che costituiscono il termine alternativo (e più lungo) per la notifica della cartella di recupero. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone la motivazione dell'iscrizione a ruolo anche in sede di recupero di rimborsi.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è il coordinamento tra il termine triennale dell'art. 43 DPR 602/1973 e il termine dell'accertamento ordinario (DPR 600/1973, art. 43): l'Amministrazione può scegliere il termine più lungo, ma deve motivare l'opzione. Ulteriore questione riguarda il recupero nei confronti dei cessionari di crediti d'imposta (art. 43-bis): il cedente rimane responsabile in solido ma il recupero può colpire anche il cessionario che ha materialmente incassato il rimborso. In caso di rimborso già speso dal contribuente, il recupero mediante ruolo può causare gravi difficoltà economiche, tema che rileva anche per le possibili istanze di dilazione ex art. 19.
Casi pratici
Caso 1: Rimborso IRPEF recuperato dopo accertamento
Caso 2: Recupero rimborso per dichiarazione infedele
Caso 3: Rimborso recuperato dopo sentenza definitiva sfavorevole
Domande frequenti
Cos'è il recupero di somme erroneamente rimborsate ex art. 43 DPR 602/1973?
È il diritto-dovere dell'Agenzia delle Entrate di recuperare i rimborsi tributari concessi per errore mediante iscrizione a ruolo delle somme non spettanti, maggiorate degli interessi già corrisposti. Il contribuente riceve una cartella di pagamento per l'importo da restituire.
Entro quando l'Agenzia può recuperare un rimborso sbagliato?
Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di esecuzione del rimborso, oppure entro il termine ordinario di accertamento (DPR 600/1973, art. 43) maggiorato di 12 mesi, se questo è più lungo. L'Agenzia può scegliere il termine più favorevole tra i due.
Devo restituire anche gli interessi che avevo ricevuto con il rimborso?
Sì: l'art. 43 prevede il recupero sia del capitale sia degli interessi eventualmente corrisposti. Il contribuente deve restituire l'intero importo incassato a titolo di rimborso indebito, comprese le somme a titolo di interessi maturati nel periodo.
Posso chiedere la dilazione per restituire il rimborso indebitamente ricevuto?
Sì: la cartella emessa per recupero di rimborso indebito è iscritta a ruolo come qualsiasi altra cartella e il contribuente può chiedere la dilazione di pagamento ex art. 19 DPR 602/1973 fino a 120 rate mensili, dimostrando la temporanea difficoltà economica.
Vedi anche