- Disciplina la certificazione e documentazione d'impresa dei dati del Registro Imprese.
- Le PA acquisiscono d'ufficio i dati delle imprese dal Registro tenuto dalle Camere di commercio.
- Le imprese possono produrre alle PA visure aggiornate del Registro o dichiarazioni sostitutive.
- Le verifiche antimafia avvengono tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
- Norma di raccordo con il Codice antimafia e con il CAD per l'interoperabilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 43-bis D.P.R. 445/2000 — (Certificazione e documentazione d’impresa)
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
((
1. 1. Lo sportello unico per le attività produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
Commento
Introduzione dell'articolo 43-bis
L'articolo 43-bis è stato introdotto nel D.P.R. 445/2000 dal D.L. 5/2012 (decreto Semplifica Italia), per coordinare le regole generali sulla decertificazione con le peculiarità della documentazione d'impresa. La norma riconosce un ruolo centrale al Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di commercio, quale fonte autentica dei dati relativi all'esistenza, alla composizione societaria, alla gestione e alla situazione di impresa. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire d'ufficio tali dati anziché chiederli all'impresa interessata.
Acquisizione d'ufficio dei dati del Registro
Le PA accedono al Registro delle Imprese in via telematica, tramite il portale di InfoCamere o tramite specifici protocolli di interoperabilità. La visura camerale, comprensiva di dati anagrafici, sede legale, oggetto sociale, organi di amministrazione, capitale sociale, ramo di attività ATECO, fascicolo informatico, è ottenuta in tempo reale. La piena disponibilità della visura riduce la necessità di certificati cartacei e accelera l'istruttoria di gare, autorizzazioni, contributi pubblici.
Documentazione antimafia
L'articolo 43-bis disciplina anche le verifiche antimafia, che oggi si svolgono prevalentemente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), gestita dal Ministero dell'Interno e accessibile dalle PA aderenti. La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia previste dal Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011, articoli 84 e seguenti) sono richieste in via telematica, con tempi di rilascio standardizzati. L'integrazione fra Registro Imprese e BDNA consente alle stazioni appaltanti di verificare in modo unitario la posizione dell'impresa.
Dichiarazione sostitutiva dell'impresa
L'impresa può comunque produrre alla PA dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati del Registro: iscrizione, vigenza, organi di amministrazione, capitale sociale. La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, ha pieno valore probatorio salvi i controlli a campione e di ufficio. La pratica è frequente nelle gare pubbliche quando il bando richiede la presentazione di documenti specifici allegati alla domanda. La verifica avviene successivamente, presso il Registro, prima della stipula del contratto.
Visure aggiornate e fascicolo digitale
Le imprese possono accedere autonomamente al proprio fascicolo digitale tramite il portale impresa.italia.it, scaricando visure aggiornate con QR code di verifica. La visura digitale ha pieno valore probatorio e può essere presentata anche nei rapporti con i privati. L'evoluzione recente del Registro va verso modelli paperless che riducono drasticamente la richiesta di documenti cartacei. Anche le sopravvenute modifiche statutarie sono accessibili in tempo reale, riducendo i rischi di disallineamento informativo.
Rapporto con CAD e profili sanzionatori
L'articolo 43-bis costituisce uno degli snodi più maturi di interoperabilità fra PA e tessuto produttivo. Il raccordo con il CAD e con la PDND consente alle PA di acquisire i dati senza doppi passaggi, mentre la responsabilità per dichiarazioni mendaci resta in capo al legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 76. Le false comunicazioni sociali e le false attestazioni in gare pubbliche configurano, oltre ai profili amministrativi della decadenza, ipotesi di reato proprio (articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e successivamente Codice 36/2023). La cura nella corretta formulazione delle dichiarazioni d'impresa è dunque essenziale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Gara pubblica e verifica camerale
Caso 2: Caso 2 — Falsa dichiarazione su organi di amministrazione
Domande frequenti
Come acquisiscono le PA i dati di un'impresa?
Tramite accesso telematico al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio, oppure tramite la PDND. Le visure camerali sono ottenute in tempo reale e contengono tutti i dati societari rilevanti.
L'impresa può produrre direttamente una dichiarazione sostitutiva?
Sì. Il legale rappresentante può attestare i dati del Registro tramite dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi dell'articolo 46. La PA verifica successivamente presso il Registro prima della stipula del contratto.
Come si effettua la verifica antimafia su un'impresa?
Tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), gestita dal Ministero dell'Interno. La comunicazione e l'informazione antimafia sono richieste in via telematica dalle PA aderenti, secondo le regole del Codice antimafia.
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