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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 93 del DPR 602/1973 disciplinava le sanzioni applicabili nel caso di versamenti di imposte effettuati ad un ufficio incompetente, ovvero non presso il concessionario o la sezione di tesoreria indicati dalla norma. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 471/1997, che ha operato la riforma organica del sistema sanzionatorio tributario. Il vigente art. 5-bis del medesimo DPR 602/1973 stabilisce comunque che i versamenti ad ufficio incompetente sono validi, precisando che al contribuente si applica comunque la sanzione originariamente prevista, oggi ricondotta nell'alveo del D.Lgs. 471/1997.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 DPR 602/1973 — Versamenti ad ufficio incompetente – sanzioni (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

Commento

Ratio della norma

L'art. 93 del DPR 602/1973, prima della sua abrogazione, sanzionava i versamenti eseguiti presso un ufficio diverso da quello competente per territorio o per tipo di imposta. La norma rifletteva un sistema di riscossione ancora fortemente strutturato su base territoriale, in cui la corretta individuazione dell'esattore di competenza era essenziale per la regolarità del versamento. Con la progressiva informatizzazione e l'introduzione del modello F24 come strumento universale di versamento, la rilevanza pratica di questa fattispecie si è notevolmente ridotta, rendendo opportuna l'abrogazione operata dal D.Lgs. 471/1997.

Analisi e struttura

Nonostante l'abrogazione dell'art. 93, il tema del versamento ad ufficio incompetente è ancora regolato dall'art. 5-bis del DPR 602/1973, che ne stabilisce la validità sostanziale. La norma attuale distingue due ipotesi: versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per cui era prescritto il versamento all'esattoria (valido, con attribuzione dell'aggio all'esattore competente); versamento diretto all'esattoria di imposte per cui era prescritto il versamento alla tesoreria (valido, ma senza aggio all'esattore). In entrambi i casi si applica la sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le irregolarità formali nella procedura di versamento.

Quando si applica

Trattandosi di norma abrogata, non trova applicazione diretta. Nel sistema attuale, i versamenti avvengono quasi esclusivamente tramite modello F24 con addebito sul conto corrente, che esclude in radice il problema dell'ufficio competente poiché l'imputazione è gestita centralmente dall'anagrafe tributaria. Residuano ipotesi marginali di versamento non telematico, in cui può configurarsi un'irregolarità formale sanzionabile come errore nella indicazione del codice tributo o del codice ente destinatario.

Confronto e norme correlate

L'art. 5-bis DPR 602/1973 (rimasto in vigore) disciplina le conseguenze del versamento ad ufficio incompetente sul piano della validità e dell'aggio. Il D.Lgs. 471/1997 raccoglie oggi le sanzioni per le violazioni formali in materia di versamenti. Il D.Lgs. 472/1997 disciplina i principi generali della sanzione tributaria non penale, inclusa la possibilità di ravvedimento operoso per le violazioni formali che non abbiano inciso sulla determinazione del tributo.

Problemi applicativi

Nel sistema vigente, la questione principale riguarda gli errori nel modello F24: indicazione di un codice tributo errato, utilizzo di un codice ente destinatario non corretto, o imputazione a un periodo d'imposta diverso da quello di competenza. L'Agenzia delle entrate ha chiarito in più circolari che questi errori formali non comportano l'omissione del versamento se la somma è stata comunque acquisita al bilancio dello Stato, ma richiedono una procedura di correzione e possono comportare l'irrogazione di sanzioni formali. La tesi della «neutralità del versamento errato» è ormai consolidata in giurisprudenza.

Casi pratici

Caso 1: Versamento IVA con codice tributo errato

Caso 2: Acconto IRES versato con codice periodo errato

Caso 3: Ritenute versate alla tesoreria invece che al concessionario

Domande frequenti

L'art. 93 DPR 602/1973 è ancora in vigore?

No: l'art. 93 DPR 602/1973 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997. La disciplina del versamento ad ufficio incompetente è ora ricavabile dall'art. 5-bis DPR 602/1973, che ne sancisce la validità sostanziale, e dalle norme generali sulle violazioni formali contenute nel D.Lgs. 471/1997 e nel D.Lgs. 472/1997.

Un versamento eseguito con codice tributo sbagliato si considera omesso?

In linea di principio no, se la somma è stata comunque acquisita all'erario. L'errore nel codice tributo costituisce una violazione formale, non un omesso versamento. Tuttavia, l'ufficio può irrogare una sanzione per l'irregolarità formale e richiedere la correzione. È opportuno presentare tempestivamente un'istanza di correzione dell'errore al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Come si corregge un errore nel modello F24 già pagato?

Presentando un'istanza di correzione all'Agenzia delle entrate, corredata dalla ricevuta del versamento errato e dall'indicazione del codice tributo corretto. L'ufficio verifica la corrispondenza tra la somma versata e quella dovuta, effettua la correzione contabile e, se del caso, gestisce l'eventuale eccedenza o insufficienza rispetto al debito effettivo.

Qual è la sanzione attuale per un versamento con codice ente errato nelle compensazioni?

Le sanzioni per violazioni formali nel modello F24, incluse le errori nei codici ente o tributo, sono in genere irrogate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 (sanzione da 250 a 2.000 euro per violazioni formali). Se l'errore ha comportato omissione del versamento o utilizzo indebito di crediti, si applicano le sanzioni più gravi previste dallo stesso decreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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