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Comma 861 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attende circolare INPS con istruzioni operative su platea, modalità di richiesta, eventuale codice tributo F24 per la compensazione e soglie di utilizzo annuale del credito derivante dal comma 860. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell’esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall’interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 38 Costituzione (comma 861): Tutela previdenziale obbligatoria e copertura figurativa dei periodi agevolati
- Art. 2115 Codice Civile (comma 861): Previdenza e assistenza nel rapporto di lavoro: contribuzione obbligatoria
- Art. 2935 Codice Civile (comma 861): Decorrenza della prescrizione: principio applicabile alla decadenza dal credito contributivo
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione del comma 861: la finestra temporale di utilizzo
Il comma 861 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha funzione strumentale rispetto al comma 860 della stessa legge: ne fissa il termine entro il quale l'interessato può far valere il credito generato dal riconoscimento dei periodi di esonero contributivo previsti dal comma precedente. La finestra di utilizzo è di un anno solare: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Si tratta di un termine perentorio: decorso il 31 dicembre 2026 il credito si estingue e non potrà più essere fatto valere, salvo casi di forza maggiore o di errore imputabile all'amministrazione.
Il meccanismo del comma 860: profilo ricostruito
Pur in mancanza del testo del comma 860 in questa sede, dal tenore del comma 861 si ricava che il meccanismo agevolativo introdotto dal comma 860 opera attraverso il riconoscimento di periodi di esonero contributivo e la trasformazione di tale riconoscimento in un credito a favore dell'interessato. Si tratta tipicamente di un meccanismo retrospettivo: il legislatore riconosce ex post che determinati periodi (probabilmente di lavoro o di prestazione previdenziale) avrebbero dovuto essere agevolati ai fini contributivi e attribuisce all'interessato (datore di lavoro? lavoratore? entrambi?) un credito di importo corrispondente al risparmio contributivo non goduto. Tale credito potrà essere utilizzato, secondo le modalità operative INPS, in compensazione con altri debiti contributivi (modello F24) o secondo altre forme di accredito sulla posizione previdenziale.
La natura del termine: perentorio o ordinatorio?
L'utilizzo dell'espressione «può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026» depone per la natura perentoria del termine. Si tratta dunque di un termine di decadenza analogo a quello previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione di crediti d'imposta) e dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (rimborso di tributi). La perentorietà del termine impone all'interessato di attivarsi tempestivamente entro l'anno 2026, pena la perdita del beneficio. Può eventualmente trovare applicazione l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. e all'art. 6 dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) in caso di errore imputabile all'amministrazione che abbia impedito l'utilizzo tempestivo del credito.
Modalità operative di utilizzo
Le modalità concrete di utilizzo del credito derivante dal comma 860 richiedono attuazione amministrativa. In particolare, l'INPS dovrà emanare apposita circolare con: identificazione della platea degli aventi diritto, definizione delle modalità di richiesta del credito (presumibilmente attraverso il portale telematico INPS), formato di esposizione in F24 in caso di compensazione (con apposito codice tributo da concordare con l'Agenzia delle entrate), eventuali soglie massime di utilizzo annuale, modalità di verifica e di controllo successivo. La tempistica di emanazione della circolare INPS è cruciale per consentire all'interessato di rispettare il termine del 31 dicembre 2026.
Profili di coordinamento contributivo
Il meccanismo del credito si coordina con la disciplina generale dell'obbligazione contributiva di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. degli assegni familiari) e alla disciplina specifica della gestione previdenziale di riferimento. L'esonero contributivo riconosciuto retrospettivamente non pregiudica l'accredito previdenziale dei periodi corrispondenti ai fini pensionistici, in coerenza con il principio fondamentale dell'art. 38 della Costituzione e con le regole sulla copertura figurativa dei periodi agevolati previste dall'art. 8, c. 5, della L. 12 novembre 2011, n. 183 e disposizioni analoghe. Il credito generato è dunque di natura economica e non incide negativamente sulla posizione previdenziale del lavoratore beneficiario.
Implicazioni operative
Per il professionista del lavoro e per il consulente previdenziale, il comma 861 implica tre attenzioni operative. Prima: identificazione tempestiva degli aventi diritto al credito ai sensi del comma 860 della LB 2026. Seconda: monitoraggio dell'emanazione della circolare INPS attuativa e degli eventuali codici tributo dell'Agenzia delle entrate per la compensazione in F24. Terza: pianificazione dell'utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2026, preferibilmente nei primi mesi dell'anno per evitare il rischio di mancato utilizzo a fine anno per congestione amministrativa. Un'eventuale richiesta di interpello all'Agenzia delle entrate o all'INPS può essere utile per casi di dubbia qualificazione del credito o di sovrapposizione con altri benefici.
Domande frequenti
Entro quando deve essere utilizzato il credito previsto dal comma 861?
Il credito derivante dal riconoscimento dei periodi di esonero contributivo di cui al comma 860 della LB 2026 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Si tratta di una finestra temporale di un anno solare. L'utilizzo dell'espressione «può essere fatto valere» tra date precise depone per la natura perentoria del termine, analoga a quella prevista per i crediti d'imposta dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Decorso il 31 dicembre 2026 il credito si estingue e non potrà più essere utilizzato, salvo eventuali casi di rimessione in termini per errore imputabile all'amministrazione ai sensi dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). È quindi essenziale per gli aventi diritto attivarsi tempestivamente non appena saranno disponibili le istruzioni operative dell'INPS.
Chi sono gli 'interessati' che possono far valere il credito?
Pur in mancanza del testo del comma 860 in questa sede, l'espressione 'l'interessato' nel comma 861 individua il soggetto destinatario del riconoscimento dell'esonero contributivo previsto dal comma 860. A seconda della struttura del meccanismo agevolativo, l'interessato può essere il datore di lavoro (se l'esonero riguarda la contribuzione a suo carico), il lavoratore (se l'esonero riguarda la quota di contribuzione a suo carico) o entrambi. L'individuazione precisa dipende dal testo del comma 860 e dalle istruzioni operative che l'INPS emanerà con apposita circolare. Il professionista che assiste l'interessato dovrà verificare la posizione del cliente alla luce del testo del comma 860 e delle istruzioni amministrative, presentando se necessario un interpello previdenziale all'INPS in caso di dubbia qualificazione.
Come si concretizza l'utilizzo del credito? Compensazione F24, rimborso o altro?
Le modalità concrete di utilizzo del credito non sono specificate nel comma 861 e richiedono attuazione amministrativa con apposita circolare INPS. Le opzioni tipiche per crediti contributivi di questa natura sono: a) compensazione in F24 con altri debiti contributivi o tributari, attraverso un codice tributo da concordare con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997; b) accredito sulla posizione contributiva presso l'INPS, utilizzabile per ridurre i versamenti contributivi del periodo successivo; c) rimborso diretto, soluzione meno frequente per crediti contributivi ma teoricamente possibile. La scelta dipende dalla circolare INPS attuativa e dalle preferenze del legislatore. La tempistica di emanazione della circolare è cruciale per consentire all'interessato di rispettare il termine del 31 dicembre 2026.
L'esonero contributivo pregiudica l'accredito previdenziale dei periodi agevolati?
No. La disciplina generale dell'esonero contributivo nel sistema italiano prevede che l'agevolazione operi sul lato datore di lavoro (o, in alcuni casi, sul lato lavoratore) senza pregiudicare l'accredito previdenziale dei periodi corrispondenti ai fini pensionistici. Il principio è di copertura figurativa dei periodi agevolati, in coerenza con l'art. 38 della Costituzione che garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori e con le regole sulla contribuzione figurativa previste dall'art. 8, c. 5, della L. 12 novembre 2011, n. 183 e disposizioni analoghe per le agevolazioni di settore. Il credito generato dal comma 860 e utilizzabile ai sensi del comma 861 è dunque di natura economica e non incide negativamente sulla posizione previdenziale del lavoratore. La copertura figurativa del periodo agevolato è garantita ai fini del calcolo della pensione.
Cosa succede se l'interessato non utilizza il credito entro il 31 dicembre 2026?
Se l'interessato non utilizza il credito entro il termine del 31 dicembre 2026, il credito si estingue per decadenza. La natura perentoria del termine ricavabile dall'espressione «può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026» non lascia spazio a utilizzi tardivi automatici. Eventuali ipotesi di recupero residue possono ricondursi all'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 6 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e all'art. 153 c.p.c., applicabile per analogia in caso di errore imputabile all'amministrazione (ad esempio ritardo nell'emanazione della circolare INPS attuativa che abbia di fatto impedito l'utilizzo tempestivo del credito). In ogni caso si tratta di rimedi residuali ed eccezionali. La gestione prudente impone all'interessato e al suo consulente di pianificare l'utilizzo del credito tempestivamente, preferibilmente nei primi mesi del 2026.