Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 455 Codice della Navigazione – Mancata riscossione del nolo o degli assegni
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione della norma
L'art. 455 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze della negligenza del vettore nella riscossione dei crediti e degli assegni al momento della riconsegna delle merci al destinatario. La norma risponde a una logica di tutela del caricatore che abbia affidato al vettore il compito di riscuotere somme dal destinatario come condizione della consegna del carico: si tratta di una funzione analoga a quella del mandatario con rappresentanza nella riscossione dei crediti, che il vettore accetta assumendosi la relativa responsabilità. La disciplina è ispirata al principio che chi accetta di svolgere una funzione di riscossione per conto altrui deve eseguirla diligentemente, e risponde delle conseguenze del proprio inadempimento.
La struttura della fattispecie: crediti propri e assegni del caricatore
L'art. 455 distingue due categorie di importi che il vettore deve riscuotere prima di consegnare le merci al destinatario. La prima categoria è costituita dai crediti propri del vettore: si tratta tipicamente del nolo (il corrispettivo del trasporto) e di ogni altra spesa o compensazione che il vettore vanti nei confronti del destinatario in relazione al trasporto. La seconda categoria è quella degli assegni di cui è gravata la cosa: si tratta di somme che il destinatario è tenuto a versare al caricatore come condizione della consegna, analogamente a quanto avviene nel trasporto terrestre con il contrassegno. Questi assegni possono corrispondere al prezzo delle merci vendute con pagamento alla consegna, a crediti del caricatore verso il destinatario, o ad altri importi pattuiti tra le parti del contratto di compravendita sottostante. Il vettore, ricevendo in consegna queste merci per il trasporto, assume implicitamente o esplicitamente il compito di riscuotere tali assegni prima di consegnare il carico.
Il duplice effetto sanzionatorio per il vettore negligente
La norma prevede due conseguenze distinte e cumulative per il vettore che consegni le merci senza riscuotere quanto dovuto. In primo luogo, il vettore è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non riscossi: il vettore deve quindi risarcire il caricatore per la somma che avrebbe dovuto riscuotere per suo conto e che ha invece lasciato incassare dal destinatario senza corrispettivo. In secondo luogo, e questo è il profilo più severo, il vettore che non ha riscosso i propri crediti non può rivolgersi al caricatore per il pagamento degli stessi. Questa seconda conseguenza opera come una sorta di decadenza: il vettore che ha accettato il rischio di consegnare le merci senza incassare il nolo o le proprie spese non può poi trasferire tale rischio sul caricatore. In pratica, il vettore negligente rimane senza tutela per i propri crediti nei confronti del destinatario che non paga.
Il ruolo del vettore come riscossore e i suoi obblighi di diligenza
La funzione di riscossore svolta dal vettore nell'ambito del trasporto marittimo richiede un comportamento diligente e un'accurata verifica, prima della consegna, della situazione debitoria del destinatario. In pratica, il vettore deve verificare: l'ammontare dei propri crediti (nolo, spese accessorie, soprannolo se dovuto); l'esistenza e l'ammontare degli assegni indicati in polizza di carico o nelle istruzioni del caricatore; e la disposizione del destinatario a versare le somme dovute prima di ricevere le merci. Qualora il destinatario non intenda o non possa pagare, il vettore non deve procedere alla consegna, ma deve invece avvalersi dei rimedi previsti dagli artt. 450 e 454 (deposito delle merci, richiesta di istruzioni al caricatore). La norma non prevede eccezioni per il caso in cui il vettore sia stato in buona fede o abbia subito pressioni da parte del destinatario: la responsabilità è oggettiva nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di riscossione è di per sé sufficiente a far scattare le conseguenze previste dall'art. 455.
Profili pratici e coordinamento con la polizza di carico
Dal punto di vista operativo, il regime dell'art. 455 richiede al vettore di leggere attentamente la polizza di carico e ogni istruzione del caricatore per identificare eventuali assegni o condizioni di pagamento connesse alla consegna. Nella prassi del commercio marittimo internazionale, le polizze di carico contengono spesso la clausola «freight collect» (nolo dovuto alla consegna) o «cash against documents» (pagamento contro documenti): queste clausole impongono al vettore di incassare il nolo prima di consegnare le merci. In base alle Regole dell'Aja-Visby, la polizza di carico fa prova tra le parti e verso i terzi giratari, quindi le indicazioni in essa contenute hanno valore probatorio privilegiato. Il vettore che si trovi in difficoltà nella riscossione al momento della consegna dovrebbe considerare il ricorso ai rimedi alternativi (deposito, richiesta di istruzioni) piuttosto che procedere alla consegna senza aver riscosso, per evitare di incorrere nelle sanzioni dell'art. 455.
Casi pratici
Caso 1: Vettore che consegna senza riscuotere il nolo
Tizio, vettore, consegna un carico di apparecchiature elettroniche a Caio, destinatario, senza riscuotere il nolo pattuito di 15.000 euro, fidandosi della promessa di pagamento successivo di Caio che poi risulta insolvente. Tizio non può rivalersi sul caricatore Sempronio per il pagamento del nolo, avendo egli stesso scelto di consegnare senza incassare: la norma lo priva di questa tutela come conseguenza della propria negligenza.
Caso 2: Assegni del caricatore non riscossi dal vettore
Sempronio, caricatore, aveva indicato in polizza di carico che il destinatario Tizio doveva versare 8.000 euro come assegno connesso alla consegna, corrispondente al prezzo della merce. Il vettore Caio consegna le merci a Tizio senza riscuotere l'assegno. Sempronio, non ricevendo la somma, agisce contro Caio ai sensi dell'art. 455: il vettore è responsabile verso il caricatore per l'importo degli assegni non riscossi e deve rimborsargli gli 8.000 euro.
Caso 3: Vettore che non incassa né il nolo né l'assegno
Caio, vettore distratto, consegna un carico di prodotti alimentari a Tizio senza riscuotere né il nolo di 5.000 euro né un assegno di 12.000 euro dovuto al caricatore Sempronio. Caio risponde verso Sempronio per i 12.000 euro non riscossi e, in aggiunta, perde il diritto di agire contro Sempronio per il recupero del proprio credito di 5.000 euro: un doppio danno per la propria negligenza operativa.
Domande frequenti
Cosa succede se il vettore consegna le merci senza riscuotere il nolo?
Il vettore perde il diritto di rivolgersi al caricatore per il pagamento del nolo non riscosso. Dovrà eventualmente agire direttamente contro il destinatario, ma senza la tutela della rivalsa sul caricatore.
Il vettore risponde verso il caricatore se non ha riscosso gli assegni dovuti?
Sì. L'art. 455 stabilisce che il vettore è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo che non ha riscosso prima di consegnare le merci al destinatario.
Cosa sono gli 'assegni di cui è gravata la cosa' nel trasporto marittimo?
Sono somme che il destinatario deve versare al caricatore come condizione della consegna, indicate in polizza o nelle istruzioni del caricatore. Corrispondono tipicamente al prezzo delle merci o ad altri crediti del caricatore verso il destinatario.
Il vettore può consegnare le merci se il destinatario non paga subito?
No, salvo che il vettore voglia rischiare di incorrere nelle sanzioni dell'art. 455. Se il destinatario non paga, il vettore dovrebbe rifiutare la consegna e avvalersi dei rimedi previsti dagli artt. 450 e 454 (deposito delle merci, richiesta di istruzioni al caricatore).
La responsabilità del vettore ex art. 455 richiede la prova della sua malafede?
No. La norma non richiede la prova della malafede: è sufficiente che il vettore abbia consegnato le merci senza riscuotere i crediti o gli assegni dovuti, indipendentemente dalle ragioni del suo inadempimento.