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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 28-ter del DPR 602/1973 disciplina la compensazione volontaria tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e somme iscritte a ruolo. Il meccanismo è attivato automaticamente dall'Agenzia delle entrate quando, in sede di erogazione di un rimborso superiore a 500 euro, verifica che il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo: in tal caso trasmette una segnalazione all'Agente della riscossione, che notifica al contribuente una proposta di compensazione sospendendo l'azione di recupero. Il contribuente ha 60 giorni per accettare o rifiutare la proposta. In caso di accettazione, le somme vengono movimentate e attribuite al credito iscritto a ruolo; in caso di rifiuto o silenzio, la sospensione cessa e la riscossione coattiva riprende.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28-ter DPR 602/1973 — Compensazione volontaria con crediti d’imposta

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione.

2. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme e le riversa nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione.

6. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.

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In sintesi

L'art. 28-ter del DPR 602/1973 disciplina la compensazione volontaria tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e somme iscritte a ruolo. Il meccanismo è attivato automaticamente dall'Agenzia delle entrate quando, in sede di erogazione di un rimborso superiore a 500 euro, verifica che il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo: in tal caso trasmette una segnalazione all'Agente della riscossione, che notifica al contribuente una proposta di compensazione sospendendo l'azione di recupero. Il contribuente ha 60 giorni per accettare o rifiutare la proposta. In caso di accettazione, le somme vengono movimentate e attribuite al credito iscritto a ruolo; in caso di rifiuto o silenzio, la sospensione cessa e la riscossione coattiva riprende.
Ratio della norma

La compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo risponde a un principio di economia processuale e di tutela reciproca: è irrazionale rimborsare il contribuente un credito d'imposta e contemporaneamente tentare di riscuotere coattivamente un debito della stessa persona verso il Fisco. La norma evita questa duplicità consentendo di compensare i due flussi in un'unica operazione, a vantaggio sia del contribuente (che estingue il debito a ruolo senza esborso monetario) sia dell'Erario (che recupera il credito senza attivare procedure coattive costose).

Analisi e struttura

Il meccanismo è innescato dall'Agenzia delle entrate in fase di erogazione del rimborso: se il rimborso è superiore a 500 euro e il beneficiario ha cartelle pendenti, scatta la segnalazione. L'Agente della riscossione notifica la proposta di compensazione e sospende la riscossione per 60 giorni. Il contribuente ha tre opzioni: (a) accettare la proposta, con conseguente movimentazione e attribuzione delle somme al debito iscritto; (b) rifiutare espressamente, con ripresa della riscossione; (c) non rispondere entro 60 giorni, con medesimi effetti del rifiuto. Il comma 6 prevede la regolamentazione attuativa con decreto ministeriale.

Quando si applica

L'art. 28-ter si attiva automaticamente quando confluiscono due condizioni: un rimborso d'imposta superiore a 500 euro da erogare e uno o più debiti iscritti a ruolo a carico del medesimo soggetto. Non è necessaria la domanda del contribuente: è l'Agenzia delle entrate a rilevare la situazione e ad attivare il meccanismo. La norma si applica sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche.

Confronto e norme correlate

L'art. 28-ter va distinto dall'art. 28-quater (compensazione di crediti verso la PA con somme a ruolo) e dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (compensazione orizzontale tramite F24 dei tributi non ancora a ruolo). La principale differenza è che l'art. 28-ter opera sulla fase di erogazione dei rimborsi, mentre l'F24 opera nella fase di versamento spontaneo delle imposte. La proposta di compensazione sospende le procedure esecutive già avviate, garantendo un periodo di tranquillità al contribuente durante la valutazione.

Problemi applicativi

Il principale profilo critico riguarda il caso in cui il contribuente abbia già affidato il rimborso a un terzo (cessione del credito, factoring): la segnalazione dell'Agenzia interviene comunque, ma il cessionario del credito potrebbe rivendicare il rimborso ceduto. La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che la segnalazione all'Agente della riscossione deve essere notificata anche al cessionario del credito, che ha poi 60 giorni per manifestare la propria posizione. Un secondo profilo riguarda la soglia dei 500 euro: rimborsi di importo inferiore vengono erogati direttamente senza attivare il meccanismo, anche se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo.

Casi pratici

Caso 1: Rimborso IRPEF e cartella pendente: proposta di compensazione

Caso 2: Rifiuto della proposta di compensazione

Caso 3: Rimborso inferiore a 500 euro: nessuna compensazione

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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