In sintesi
L'art. 28-quater del DPR 602/1973 consente la compensazione dei crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture, prestazioni professionali e appalti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. I crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. La disposizione si applica anche ai carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. La norma risolve la situazione paradossale del fornitore della PA che, pur vantando crediti certi verso la stessa PA, si trova esposto a riscossione coattiva per debiti tributari.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28-quater DPR 602/1973 — Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e’ richiesta la compensazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 28-quater nasce dalla consapevolezza di una frequente asimmetria nei rapporti tra imprese fornitrici e Pubblica Amministrazione: le imprese hanno spesso crediti certi verso la PA (fatture non pagate per forniture o servizi) ma si trovano contemporaneamente esposte a cartelle esattoriali per debiti tributari. Costringerle a pagare le cartelle pur avendo crediti verso lo stesso Stato è percepito come iniquo e genera criticità finanziarie. La compensazione ex art. 28-quater consente di risolvere questa asimmetria in modo diretto.
Analisi e struttura
La norma richiede quattro caratteristiche del credito verso la PA: non prescrizione, certezza, liquidità (determinato nel quantum) ed esigibilità (non condizionato ad alcun adempimento). I crediti ammissibili sono quelli per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti: i contratti commerciali standard tra privati e PA. La limitazione temporale (carichi entro il 31 dicembre del secondo anno precedente la richiesta) evita che si utilizzino la compensazione per carichi molto risalenti rispetto al credito PA.
Quando si applica
L'art. 28-quater si applica quando un soggetto ha contemporaneamente: crediti verso PA per forniture/servizi non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e debiti iscritti a ruolo con cartelle. La compensazione avviene su istanza del creditore: non è automatica come quella dell'art. 28-ter. Le modalità operative sono disciplinate con decreto ministeriale. Le PA creditrici devono certificare il credito tramite apposita procedura (piattaforma informatica dedicata).
Confronto e norme correlate
L'art. 28-quater va distinto dall'art. 28-ter (compensazione automatica su rimborsi), dall'art. 28-quinquies (compensazione con istituti definitori tributari) e dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (compensazione ordinaria tramite F24). La distinzione principale è nella natura del credito: l'art. 28-quater riguarda crediti commerciali verso PA (non tributari), non crediti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la piattaforma informatica di certificazione dei crediti PA.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda la certificazione del credito verso la PA: il creditore deve seguire una procedura specifica (piattaforma MEF) per ottenere il riconoscimento del credito come certo, liquido ed esigibile, procedura che richiede la collaborazione dell'ente debitore PA e può essere lunga e complessa. Un secondo profilo riguarda il limite temporale per i carichi affidati all'AdER: non tutti i debiti a ruolo possono essere compensati, ma solo quelli entro certi anni. Carichi molto risalenti potrebbero non essere ammissibili alla compensazione.
Casi pratici
Caso 1: Appalto pubblico non pagato e cartella fiscale: compensazione
Caso 2: Fornitore di servizi professionali alla PA con debiti a ruolo
Caso 3: Limitazione temporale: carichi non ammissibili
Domande frequenti
Posso usare un credito verso la PA per pagare la cartella fiscale?
Sì, con le condizioni dell'art. 28-quater DPR 602/1973. Il credito verso la PA deve essere non prescritto, certo, liquido ed esigibile, e derivare da somministrazioni, forniture, prestazioni professionali o appalti. Devi certificarlo sulla piattaforma MEF e presentare istanza di compensazione.
Come si certifica il credito verso la PA per la compensazione?
Attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che consente di richiedere la certificazione alla PA debitrice. La PA ha l'obbligo di rispondere entro i termini previsti. Una volta certificato, il credito è idoneo alla compensazione.
La compensazione con crediti PA riguarda solo le cartelle fiscali?
L'art. 28-quater riguarda le somme iscritte a ruolo, che possono essere tributi, contributi previdenziali o altre entrate affidate all'AdER. Non si applica ai versamenti diretti (F24) per i quali opera il diverso strumento dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Esistono limiti di importo per la compensazione ex art. 28-quater?
La norma non prevede limiti di importo specifici per la compensazione: il credito PA può coprire integralmente o parzialmente le somme iscritte a ruolo. I limiti possono però derivare dalla certificazione del credito (la PA potrebbe riconoscere un importo inferiore a quello richiesto) o da disposizioni ministeriali attuative.
Vedi anche