D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale, di mediazione.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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In sintesi
L'art. 28-quinquies del DPR 602/1973 consente la compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso la PA per somministrazioni, forniture e appalti con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso: accertamento con adesione, definizione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione. La compensazione può avvenire solo su specifica richiesta del creditore, esclusivamente tramite il sistema telematico F24 con i servizi dell'Agenzia delle entrate. Si tratta di un'estensione del meccanismo dell'art. 28-quater dalla fase della riscossione coattiva (ruolo) alla fase della definizione consensuale del debito tributario.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 28-quinquies amplia lo strumento della compensazione dei crediti PA ai debiti che il contribuente intende definire in modo consensuale con l'Agenzia (adesione, conciliazione, mediazione). La ratio è analoga all'art. 28-quater: evitare che un fornitore della PA, che ha crediti certi verso lo Stato, sia costretto a sborsare denaro per definire una lite fiscale quando potrebbe semplicemente compensare. L'estensione ai procedimenti deflativi è particolarmente utile perché consente di chiudere le vertenze tributarie senza esborso di liquidità.
Analisi e struttura
I crediti ammissibili sono gli stessi dell'art. 28-quater: non prescritti, certi, liquidi, esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti verso PA. Il meccanismo si distingue per: (a) la limitazione agli istituti deflativi del contenzioso (non la riscossione coattiva generica); (b) l'obbligo di presentare specifica richiesta (non automatico); (c) l'utilizzo obbligatorio del sistema telematico F24 attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate. Il comma 2 rimanda a un decreto ministeriale per i dettagli attuativi.
Quando si applica
L'art. 28-quinquies si applica quando il contribuente ha sia crediti verso PA per forniture/appalti sia somme da versare in esito a procedure di definizione consensuale del debito tributario: accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione davanti alla corte tributaria, mediazione. Il meccanismo è particolarmente interessante per le imprese fornitrici della PA coinvolte in accertamenti fiscali: possono chiudere l'accertamento con adesione «a costo zero» di liquidità, usando i crediti PA come moneta di pagamento.
Confronto e norme correlate
L'art. 28-quinquies si distingue dall'art. 28-quater (che riguarda le somme già iscritte a ruolo, non quelle da istituti deflativi) e dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (compensazione ordinaria tramite F24 per tributi non ancora definiti). Il comune utilizzo del canale telematico F24 avvicina questa norma al meccanismo della compensazione ordinaria, con la particolarità che il credito compensabile non è un credito d'imposta ma un credito commerciale verso la PA. Gli istituti deflativi richiamati sono disciplinati dal D.Lgs. 218/1997 (adesione), dal D.Lgs. 546/1992 (conciliazione e mediazione).
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda il coordinamento tra i tempi di certificazione del credito PA (che può richiedere mesi) e i termini per la perfezionamento degli istituti deflativi (es. il pagamento integrale o della prima rata dell'adesione entro 20 giorni dalla firma dell'atto). Se la certificazione non è pronta in tempo, il contribuente non può utilizzare la compensazione e deve versare con altri mezzi entro i termini. Un secondo profilo riguarda l'accettazione da parte dell'Agenzia delle entrate del credito proposto in compensazione: pur essendo certificato dalla PA, l'Agenzia potrebbe sollevare eccezioni sull'ammissibilità in sede di definizione consensuale.
Casi pratici
Caso 1: Accertamento con adesione pagato con credito PA
Caso 2: Conciliazione tributaria e compensazione con credito appalto
Caso 3: Mediazione tributaria e credito professionale verso PA
Domande frequenti
Cos'è la compensazione ex art. 28-quinquies DPR 602/1973?
Consente di pagare le somme dovute in base ad accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o mediazione tributaria usando crediti certi verso la PA per forniture o appalti, invece di versare denaro. La compensazione avviene tramite F24 telematico, su specifica richiesta.
La compensazione con crediti PA vale anche per le cartelle già emesse?
Per le cartelle (somme già a ruolo) si usa l'art. 28-quater. L'art. 28-quinquies è specifico per le somme da istituti deflativi del contenzioso (adesione, conciliazione, mediazione) che non sono ancora iscritte a ruolo. Sono due norme parallele ma con ambiti diversi.
Come faccio la compensazione ex art. 28-quinquies in pratica?
Devi avere il credito PA certificato sulla piattaforma MEF, presentare specifica richiesta e usare il servizio telematico F24 dell'Agenzia delle entrate. I dettagli operativi sono nel decreto ministeriale attuativo. Ti conviene affidarti a un consulente fiscale esperto nei crediti PA.
La compensazione è soggetta a limiti di importo?
La norma non fissa limiti di importo. Il credito PA può compensare l'intera somma dovuta in base all'istituto definitorio o solo una parte. L'eventuale eccedenza del credito rispetto al debito tributario rimane disponibile per compensazioni future o per altri utilizzi consentiti dalla legge.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
L'art. 28-quinquies del DPR 602/1973 consente la compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso la PA per somministrazioni, forniture e appalti con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso: accertamento con adesione, definizione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione. La compensazione può avvenire solo su specifica richiesta del creditore, esclusivamente tramite il sistema telematico F24 con i servizi dell'Agenzia delle entrate. Si tratta di un'estensione del meccanismo dell'art. 28-quater dalla fase della riscossione coattiva (ruolo) alla fase della definizione consensuale del debito tributario.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 28-quinquies amplia lo strumento della compensazione dei crediti PA ai debiti che il contribuente intende definire in modo consensuale con l'Agenzia (adesione, conciliazione, mediazione). La ratio è analoga all'art. 28-quater: evitare che un fornitore della PA, che ha crediti certi verso lo Stato, sia costretto a sborsare denaro per definire una lite fiscale quando potrebbe semplicemente compensare. L'estensione ai procedimenti deflativi è particolarmente utile perché consente di chiudere le vertenze tributarie senza esborso di liquidità.
Analisi e struttura
I crediti ammissibili sono gli stessi dell'art. 28-quater: non prescritti, certi, liquidi, esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti verso PA. Il meccanismo si distingue per: (a) la limitazione agli istituti deflativi del contenzioso (non la riscossione coattiva generica); (b) l'obbligo di presentare specifica richiesta (non automatico); (c) l'utilizzo obbligatorio del sistema telematico F24 attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate. Il comma 2 rimanda a un decreto ministeriale per i dettagli attuativi.
Quando si applica
L'art. 28-quinquies si applica quando il contribuente ha sia crediti verso PA per forniture/appalti sia somme da versare in esito a procedure di definizione consensuale del debito tributario: accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione davanti alla corte tributaria, mediazione. Il meccanismo è particolarmente interessante per le imprese fornitrici della PA coinvolte in accertamenti fiscali: possono chiudere l'accertamento con adesione «a costo zero» di liquidità, usando i crediti PA come moneta di pagamento.
Confronto e norme correlate
L'art. 28-quinquies si distingue dall'art. 28-quater (che riguarda le somme già iscritte a ruolo, non quelle da istituti deflativi) e dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (compensazione ordinaria tramite F24 per tributi non ancora definiti). Il comune utilizzo del canale telematico F24 avvicina questa norma al meccanismo della compensazione ordinaria, con la particolarità che il credito compensabile non è un credito d'imposta ma un credito commerciale verso la PA. Gli istituti deflativi richiamati sono disciplinati dal D.Lgs. 218/1997 (adesione), dal D.Lgs. 546/1992 (conciliazione e mediazione).
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda il coordinamento tra i tempi di certificazione del credito PA (che può richiedere mesi) e i termini per la perfezionamento degli istituti deflativi (es. il pagamento integrale o della prima rata dell'adesione entro 20 giorni dalla firma dell'atto). Se la certificazione non è pronta in tempo, il contribuente non può utilizzare la compensazione e deve versare con altri mezzi entro i termini. Un secondo profilo riguarda l'accettazione da parte dell'Agenzia delle entrate del credito proposto in compensazione: pur essendo certificato dalla PA, l'Agenzia potrebbe sollevare eccezioni sull'ammissibilità in sede di definizione consensuale.
Casi pratici
Caso 1: Accertamento con adesione pagato con credito PA
Caso 2: Conciliazione tributaria e compensazione con credito appalto
Caso 3: Mediazione tributaria e credito professionale verso PA
Domande frequenti
Cos'è la compensazione ex art. 28-quinquies DPR 602/1973?
Consente di pagare le somme dovute in base ad accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o mediazione tributaria usando crediti certi verso la PA per forniture o appalti, invece di versare denaro. La compensazione avviene tramite F24 telematico, su specifica richiesta.
La compensazione con crediti PA vale anche per le cartelle già emesse?
Per le cartelle (somme già a ruolo) si usa l'art. 28-quater. L'art. 28-quinquies è specifico per le somme da istituti deflativi del contenzioso (adesione, conciliazione, mediazione) che non sono ancora iscritte a ruolo. Sono due norme parallele ma con ambiti diversi.
Come faccio la compensazione ex art. 28-quinquies in pratica?
Devi avere il credito PA certificato sulla piattaforma MEF, presentare specifica richiesta e usare il servizio telematico F24 dell'Agenzia delle entrate. I dettagli operativi sono nel decreto ministeriale attuativo. Ti conviene affidarti a un consulente fiscale esperto nei crediti PA.
La compensazione è soggetta a limiti di importo?
La norma non fissa limiti di importo. Il credito PA può compensare l'intera somma dovuta in base all'istituto definitorio o solo una parte. L'eventuale eccedenza del credito rispetto al debito tributario rimane disponibile per compensazioni future o per altri utilizzi consentiti dalla legge.