Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
208. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’ articolo 1, comma 1 , e all’ articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, comma 355 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 206 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l’anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l’anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 8; b) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è incrementata di 14,18 milioni di euro per l’anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all’alinea del medesimo articolo 13, comma 9; c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l’anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l’anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l’anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l’anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l’anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l’anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l’anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l’anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035; d) l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è incrementata di 5,96 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’ articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.