Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 484 Codice della Navigazione – Urto per colpa comune

    Art. 484 Codice della Navigazione – Urto per colpa comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell'entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali. Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.

  • Comma 872 LB 2026: fondo mobilità persone con disabilità al MIT

    Comma 872 LB 2026: fondo mobilità persone con disabilità al MIT

    Comma 872 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Dotazione 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto interministeriale MIT-MEF-Ministro disabilità previsto dal comma 874, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Comma 548 LB26: convenzione MiC-GdF su accesso ai dati del Bonus

    Comma 548 LB26: convenzione MiC-GdF su accesso ai dati del Bonus

    Comma 548 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Convenzione MiC-GdF da stipulare: definirà perimetro dei dati accessibili, modalità tecniche, profili di accesso, tempi di conservazione, conformità GDPR. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    548. Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un’apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 .

  • Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli

    Art. 155 c.c.

    In vigore

    In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

  • Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi

    Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi

    Comma 4 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    4. All’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall’articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

  • Art. 6 D.Lgs. 198/2006

    Art. 6 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 447 Codice della Navigazione – Soppressione delle controstallie di caricazione

    Art. 447 Codice della Navigazione – Soppressione delle controstallie di caricazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.

  • Art. 1 D.Lgs. 174/2016 – Ambiti della giurisdizione contabile

    Art. 1 D.Lgs. 174/2016 – Ambiti della giurisdizione contabile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.

    2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

    3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

  • Art. 435 Codice della Navigazione – Perdita e avarie delle cose

    Art. 435 Codice della Navigazione – Perdita e avarie delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

  • Comma 297 LB 2026: riforma governance Agenzia ItaliaMeteo

    Comma 297 LB 2026: riforma governance Agenzia ItaliaMeteo

    Comma 297 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Statuto di ItaliaMeteo da approvare con DPCM su proposta del Dipartimento della protezione civile, previo parere Conferenza Stato-Regioni e sentiti Comitato e Ministro dell’università e della ricerca (nuovo comma 557 L. 205/2017). Ulteriori atti regolamentari potranno disciplinare il riparto del Fondo (comma 559 L. 205/2017 come modificato). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    297. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 549: 1) al primo periodo, le parole: «d’indirizzo» sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; 3) al terzo periodo: 3.1) dopo le parole: «per il tramite» sono inserite le seguenti: «del coordinatore e»; 3.2) la parola: «Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro»; 3.3) le parole: «dell’istruzione,» sono soppresse; 3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del direttore dell’Agenzia di cui al comma 551»; b) al comma 550: 1) al primo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile della»; 2) il secondo periodo è soppresso; c) al comma 551: 1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse; 2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186 , per le finalità di cui al presente comma»; d) al comma 554, lettera b), le parole: «facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»; e) il comma 557 è sostituito dal seguente: «557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , è adeguato alle disposizioni del presente comma ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell’università e della ricerca. L’Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell’università e della ricerca relativamente all’attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell’università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell’Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità definite ai sensi dell’ articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 »; f) il comma 559 è sostituito dal seguente: «559. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell’Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall’anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività».

  • Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15

    Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15

    Commi 7-10 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    7. Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

    8. All’ articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2025».

    9. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’ articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1 per cento.

    10. Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

  • Art. 11 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

    Art. 11 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

    2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l’autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l’impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

    3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

    4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 13-bis.

    5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione; c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire; g) gli Stati membri interessati; h) la data presunta di inizio dell’attività; i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale; l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell’articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.

    6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell’Autorità, ciascuna notifica ricevuta. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48.

    7. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    8. La cessazione dell’esercizio di un’attività di rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L’operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all’Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

    9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d’uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d’uso associati ai sensi dell’articolo 63.

    10. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 14. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell’impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. articolo precedente articolo successivo