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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se il viaggio della nave è interrotto per forza maggiore, il prezzo di passaggio è dovuto solo in proporzione al tratto utilmente percorso.
  • Il vettore conserva il diritto all'intero prezzo se, in tempo ragionevole, procura a proprie spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche.
  • Nell'intervallo tra l'interruzione e la prosecuzione, il vettore deve fornire al passeggero alloggio e vitto, se questi erano compresi nel prezzo.
  • La norma si applica esclusivamente ai casi di forza maggiore: eventi imprevedibili e irresistibili estranei alla sfera di controllo del vettore.
  • La proporzionalità del prezzo si calcola sul tratto utilmente percorso, non sul tempo impiegato o sulla distanza geografica assoluta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 405 Codice della Navigazione — Interruzione del viaggio della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.

In sintesi

  • Se il viaggio della nave è interrotto per forza maggiore, il prezzo di passaggio è dovuto solo in proporzione al tratto utilmente percorso.
  • Il vettore conserva il diritto all'intero prezzo se, in tempo ragionevole, procura a proprie spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche.
  • Nell'intervallo tra l'interruzione e la prosecuzione, il vettore deve fornire al passeggero alloggio e vitto, se questi erano compresi nel prezzo.
  • La norma si applica esclusivamente ai casi di forza maggiore: eventi imprevedibili e irresistibili estranei alla sfera di controllo del vettore.
  • La proporzionalità del prezzo si calcola sul tratto utilmente percorso, non sul tempo impiegato o sulla distanza geografica assoluta.
Ratio e ambito di applicazione

L'articolo 405 del Codice della navigazione disciplina l'ipotesi in cui il viaggio della nave, già iniziato, sia interrotto per causa di forza maggiore. La norma si distingue dall'art. 402 (impedimento della partenza) e dall'art. 403 (soppressione della partenza o mutamento di itinerario): qui il contratto è in corso di esecuzione e si verifica un evento sopravvenuto che ne impedisce la prosecuzione. L'ambito applicativo è delimitato dalla forza maggiore: la norma non si applica alle interruzioni causate da inadempimento o negligenza del vettore, per le quali trovano applicazione le regole generali della responsabilità contrattuale e le disposizioni dell'art. 403.

La forza maggiore nel contesto della navigazione marittima comprende tipicamente: condizioni meteo-marine eccezionali che rendano impossibile proseguire la navigazione in sicurezza, avarie improvvise causate da eventi esterni (collisioni accidentali, urti con oggetti sommersi non segnalati), sinistri naturali (incendi causati da fulminazione, inondazioni nelle stive per ondate eccezionali), emergenze sanitarie di bordo che impongano l'approdo urgente, provvedimenti dell'autorità emessi in situazioni di emergenza non prevedibili.

Il principio di proporzionalità del prezzo: il tratto utilmente percorso

Il meccanismo centrale dell'art. 405 è la proporzionalità del prezzo al tratto utilmente percorso. In caso di interruzione per forza maggiore, il passeggero deve pagare solo la quota del prezzo corrispondente al percorso effettivamente completato dalla nave. Il concetto di «tratto utilmente percorso» richiede una precisazione: non si tratta semplicemente della distanza geografica coperta, ma del tratto che abbia effettivamente consentito al passeggero di progredire verso la destinazione in modo utile ai suoi fini.

Il calcolo della quota proporzionale deve tener conto delle condizioni specifiche del viaggio: classe prenotata, servizi inclusi, caratteristiche della tratta. Non esiste un meccanismo legale fisso di calcolo, per cui in caso di contestazione la determinazione della quota spetterà all'accordo tra le parti o, in mancanza, al giudice. Nella pratica, le compagnie di navigazione prevedono nelle proprie condizioni generali regole di calcolo dettagliate per i casi di interruzione.

Il diritto del vettore all'intero prezzo: la prosecuzione su nave equivalente

Il secondo comma prevede un'eccezione importante al principio di proporzionalità: il vettore conserva il diritto all'intero prezzo se, in tempo ragionevole, procura a proprie spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su una nave di analoghe caratteristiche. La ratio è che il danno economico per il passeggero è azzerato o fortemente ridotto se il vettore organizza la prosecuzione del viaggio, sostituendo la propria prestazione impossibilitata con una equivalente. In questo caso, l'interruzione è un mero accidente tecnico che non incide sulla sostanza della prestazione di trasporto promessa.

I requisiti per conservare il diritto all'intero prezzo sono due:

Tempo ragionevole. Il vettore deve procurare la prosecuzione entro un lasso di tempo che, tenuto conto delle circostanze del caso, non sia eccessivamente pregiudizievole per il passeggero. Non esiste un termine fisso: la ragionevolezza dipende dal tipo di viaggio, dalla destinazione, dalla disponibilità di navi alternative e dalle condizioni in cui si trova il passeggero nel porto di approdo forzato.

Nave di analoghe caratteristiche. La nave sostitutiva deve garantire un livello di servizio analogo a quello originariamente contrattato: stessa classe, servizi equivalenti, analoghe condizioni di viaggio. Il vettore non può imporre al passeggero una nave di categoria inferiore conservando l'intero prezzo. Se la nave sostitutiva offre condizioni inferiori, il passeggero potrà richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o, in alternativa, optare per il rimborso della quota proporzionale prevista dal primo comma.

L'obbligo di assistenza nell'intervallo

Il secondo comma prevede altresì che, nell'intervallo tra l'interruzione e la prosecuzione del viaggio su nave alternativa, il vettore debba fornire al passeggero alloggio e vitto, sempre che questi fossero compresi nel prezzo di passaggio. L'obbligo di assistenza nell'attesa è una conseguenza naturale dell'impegno del vettore a garantire la prosecuzione: se il vettore intende conservare il diritto all'intero prezzo procurando il trasporto alternativo, deve altresì farsi carico dei costi di mantenimento del passeggero durante il periodo di attesa, evitando che questi subisca un pregiudizio economico aggiuntivo rispetto all'inadempimento parziale.

L'obbligo di vitto sussiste solo quando il vitto era contrattualmente incluso nel prezzo. Se il passeggero aveva acquistato un biglietto senza vitto, il vettore non è tenuto a fornirlo durante l'attesa, benché l'alloggio spetti comunque.

Coordinamento con il Regolamento (UE) n. 1177/2010 e la Convenzione di Atene

Il Regolamento europeo prevede obblighi di assistenza immediata in caso di cancellazione o interruzione, applicabili ai trasporti rientranti nel suo ambito, con standard minimi di assistenza ai passeggeri (pasti, alloggio, comunicazioni) indipendentemente dalla causa dell'interruzione. Per i trasporti internazionali di passeggeri, la Convenzione di Atene del 1974 (e il suo Protocollo del 2002, recepito con Regolamento (CE) n. 392/2009) disciplina la responsabilità del vettore marittimo per danni alla persona e ai bagagli, ponendo un limite massimo all'indennizzo che non si sovrappone alla disciplina dell'art. 405, ma che può rilevare per i danni personali eventualmente subiti in connessione con l'interruzione del viaggio.

Casi pratici

Caso 1: Avaria in navigazione: prezzo proporzionale al tratto percorso

Tizio parte per una crociera Bari-Corfù-Dubrovnik al costo di 600 euro; dopo la tappa di Corfù, la nave subisce un'avaria alle eliche per un urto con un oggetto sommerso non segnalato (forza maggiore). Il viaggio si interrompe a Corfù. Tizio ha percorso la metà circa della rotta utile: il vettore restituisce a Tizio la quota proporzionale corrispondente al tratto non percorso (circa 300 euro), trattenendo il corrispettivo del tratto utilmente completato.

Caso 2: Prosecuzione su nave equivalente: intero prezzo conservato dal vettore

Caio è su un traghetto Genova-Barcellona che deve effettuare un approdo d'emergenza a Marsiglia per condizioni meteo eccezionali. Il vettore, entro 18 ore, organizza a proprie spese la prosecuzione da Marsiglia a Barcellona su un traghetto di pari categoria e fornisce a Caio alloggio e i pasti contrattualmente inclusi durante l'attesa. Poiché la prosecuzione è garantita in tempo ragionevole con nave equivalente, il vettore conserva il diritto all'intero prezzo di passaggio.

Caso 3: Nave sostitutiva di categoria inferiore: contestazione del prezzo

Sempronio aveva prenotato una cabina di prima classe su un traghetto interrotto per forza maggiore. Il vettore propone una nave sostitutiva con sola economia turistica. Sempronio contesta che la nave alternativa non abbia le stesse caratteristiche di quella originale: il vettore non può conservare l'intero prezzo senza offrire una nave di analoghe caratteristiche, e Sempronio può richiedere la riduzione del prezzo corrispondente alla differenza di classe.

Domande frequenti

Se la nave si ferma a metà viaggio per forza maggiore, pago tutto il biglietto?

No. In caso di interruzione per forza maggiore, il prezzo è dovuto solo in proporzione al tratto utilmente percorso. Il vettore ti rimborsa la quota corrispondente al percorso non completato.

Il vettore può tenersi tutto il prezzo se mi organizza un viaggio alternativo?

Sì, ma solo se la nave sostitutiva ha caratteristiche analoghe a quella originale e se la prosecuzione viene organizzata in tempo ragionevole, fornendoti alloggio e vitto (se inclusi nel contratto) durante l'attesa.

Ho diritto a vitto e alloggio durante l'attesa della nave sostitutiva?

Hai diritto all'alloggio. Il vitto spetta solo se era incluso nel prezzo di passaggio originario. Se il biglietto non comprendeva i pasti, il vettore non è tenuto a fornirli durante l'attesa, salvo diversi obblighi europei.

La norma si applica anche se l'interruzione è colpa del vettore?

No. L'art. 405 si applica solo in caso di forza maggiore. Se l'interruzione è causata da inadempimento o negligenza del vettore, si applicano le regole generali della responsabilità contrattuale, con obbligo di risarcimento pieno dei danni.

Come si calcola la quota del prezzo proporzionale al tratto percorso?

La norma non fissa un metodo preciso: in pratica si fa riferimento alla distanza percorsa rispetto alla tratta totale, tenuto conto delle condizioni e dei servizi contrattati. In caso di contestazione, la determinazione spetta al giudice o alle parti per accordo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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