Autore: Andrea Marton

  • Art. 433 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore durante il viaggio

    Art. 433 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore durante il viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

  • Art. 9 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di persone nella violazione tributaria

    Art. 9 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di persone nella violazione tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Quando piu’ persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu’ soggetti, e’ irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

  • Art. 25 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

    Art. 25 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine qualsiasi modifica prevista del loro modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività e che intervenga dopo l’autorizzazione in conformità dell’articolo 21 o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 17, come pure nel contesto dell’articolo 23. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, qualsiasi variazione sostanziale:

    a) dei dispositivi di governance, inclusi le linee di segnalazione all’organo di amministrazione e il quadro di gestione dei rischi;

    b) delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva;

    c) dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività;

    d) del meccanismo attraverso il quale viene emesso e rimborsato un token collegato ad attività;

    e) dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

    f) del funzionamento della tecnologia a registro distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati usando tale tecnologia a registro distribuito;

    g) dei meccanismi per assicurare la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

    h) degli accordi con soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l’investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

    i) delle procedure di trattamento dei reclami;

    j) della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e delle politiche e procedure generali al riguardo.

    Gli emittenti di token collegati ad attività notificano inoltre all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine almeno 30 giorni lavorativi prima che le modifiche previste abbiano effetto.

    2. Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all’autorità competente, l’emittente di un token collegato ad attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l’ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario. L’emittente del token collegato ad attività notifica il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’autorità competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. L’autorità competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento. Durante l’esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l’autorità competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l’autorità competente riceve le informazioni supplementari richieste.

    3. Qualora l’autorità competente ritenga che le modifiche di un White Paper sulle cripto-attività possano avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria, essa consulta la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4. L’autorità competente può anche consultare l’ABE e l’ESMA in tali casi. La BCE o la banca centrale pertinente e, se del caso, l’ABE e l’ESMA emettono un parere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della consultazione di cui al primo comma.

    4. In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può chiedere all’emittente del token collegato ad attività:

    a) di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell’emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token collegato ad attività o delle attività di riserva;

    b) di adottare le opportune misure correttive per affrontare le preoccupazioni relative all’integrità del mercato, alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

    L’autorità competente chiede all’emittente del token collegato ad attività di adottare misure correttive adeguate per affrontare le preoccupazioni relative al regolare funzionamento del sistema di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, se tali misure correttive sono proposte dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora la BCE o la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, abbiano proposto misure diverse rispetto a quelle richieste dall’autorità competente, le misure proposte sono combinate o, se ciò non è possibile, è richiesta la misura più rigorosa.

    5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente comunica il White Paper sulle cripto-attività modificato all’ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale dello Stato membro interessato. L’ESMA rende disponibile, senza indebito ritardo, il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109.

  • Art. 158 Codice Civile: Separazione consensuale

    Art. 158 Codice Civile: Separazione consensuale

    Art. 158 c.c. – Separazione consensuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Separazione consensuale.

    La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 140 TUIR: Coordinamento con l’articolo 167

    Art. 140 TUIR: Coordinamento con l’articolo 167

    Art. 140 TUIR – Coordinamento con l’articolo 167

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni di cui all’articolo 167 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della societa’ controllante per effetto dell’opzione di cui all’articolo 130.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti

    Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti

    Art. 156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

    Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

    L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

    Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

  • Art. 74 DPR 602/1973 – Vendita e assegnazione dei crediti pignorati

    Art. 74 DPR 602/1973 – Vendita e assegnazione dei crediti pignorati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

    2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo’ cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita’.

  • Art. 94 DPR 602/1973 – Incompletezza distinte di versamento (abrogato)

    Art. 94 DPR 602/1973 – Incompletezza distinte di versamento (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 102 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale e privilegi tributi soppressi

    Art. 102 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale e privilegi tributi soppressi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211, e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

  • Art. 10 L. 218/1995 – Materia cautelare

    Art. 10 L. 218/1995 – Materia cautelare

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito. articolo precedente articolo successivo

  • Distacco transnazionale UE: regole per lavoratori inviati in Italia

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il D.Lgs. 136/2016, attuativo della Direttiva 96/71/CE e aggiornato con il recepimento della Direttiva 2018/957/UE, stabilisce che il lavoratore distaccato in Italia da un’impresa UE ha diritto alle stesse condizioni di lavoro garantite dalla legge e dai CCNL italiani, incluse retribuzione, orari, ferie e sicurezza. Il distacco oltre i 12 mesi equipara quasi completamente il lavoratore a quello locale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 136/2016; Dir. 2018/957/UE (recepita D.Lgs. 122/2020)

    Tabella riepilogativa

    Tutele garantite al lavoratore distaccato in Italia (D.Lgs. 136/2016)
    Materia Regola applicabile in Italia
    Retribuzione minima Minimi tabellari CCNL o legge italiana
    Orario di lavoro D.Lgs. 66/2003 (max 48h/settimana, riposi)
    Ferie annuali Almeno 4 settimane l.a.
    Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008
    Pari opportunità Codice Pari Opportunità
    Long-term posting (>12 mesi) Quasi tutte le norme di lavoro italiane, salvo previdenza

    Cos'è il distacco transnazionale e chi riguarda

    Si ha distacco transnazionale quando un’impresa stabilita in un altro Stato UE invia temporaneamente propri lavoratori in Italia per eseguire un appalto, in un’impresa del gruppo o tramite un’agenzia di somministrazione. Il datore rimane l’impresa straniera, ma al lavoratore si applicano le norme italiane inderogabili (c.d. hard core) durante tutta la durata del distacco. La norma riguarda sia le grandi multinazionali sia le piccole imprese dell’edilizia e del trasporto.

    Obblighi del datore distaccante verso l'ITL

    L’impresa straniera che distacca lavoratori in Italia deve: comunicare preventivamente il distacco all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro; designare un referente domiciliato in Italia per i rapporti con le autorità; conservare e rendere disponibile la documentazione sul rapporto di lavoro (contratto, buste paga, orario) per tutta la durata del distacco e per i due anni successivi. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.

    Long-term posting: distacco oltre i 12 mesi

    Se il distacco supera i 12 mesi (prorogabili a 18 su motivata notifica), il datore è tenuto ad applicare quasi tutte le condizioni di lavoro previste dalla legge e dai CCNL italiani per i lavoratori del settore, ad eccezione delle norme previdenziali (il lavoratore rimane assicurato nel Paese di provenienza se coperto da formulario A1). Questo ha significativamente ridotto il vantaggio competitivo di alcune imprese che in precedenza usavano il distacco per applicare retribuzioni inferiori.

    Casi pratici

    Tizio – muratore polacco distaccato in Italia da 6 mesi

    Tizio è distaccato da un’impresa edile polacca per un cantiere a Milano. La sua retribuzione deve essere almeno pari ai minimi tabellari del CCNL Edilizia Industria italiano, anche se il contratto polacco prevede meno. Il datore ha comunicato il distacco all’ITL e ha designato un referente italiano.

    Caia – manager distaccata da una società francese per 15 mesi

    Caia è distaccata per 15 mesi in Italia: superati i 12 mesi, si applica il long-term posting. Il suo datore deve garantirle quasi tutte le condizioni del lavoro italiano (retribuzione CCNL, congedi, ecc.), ma lei rimane iscritta alla previdenza francese con il formulario A1.

    Sempronio – distacco senza comunicazione all'ITL

    Un’impresa rumena distacca Sempronio senza effettuare la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro. In caso di ispezione, l’impresa è soggetta a sanzione amministrativa e può essere sospesa dall’appalto.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per hard core nel distacco transnazionale?

    È il nucleo rigido di norme italiane inderogabili che si applicano sempre al lavoratore distaccato: retribuzione minima, orario, ferie, sicurezza, pari opportunità e tutele per lavoratori temporanei.

    Il lavoratore distaccato paga i contributi in Italia?

    No, di norma rimane assicurato nel Paese d’origine, come documentato dal formulario A1 (o S1) rilasciato dall’ente previdenziale straniero. Fa eccezione il caso in cui i requisiti per il distacco previdenziale non siano rispettati.

    Dove si comunica il distacco transnazionale?

    Sul portale telematico del Ministero del Lavoro (distaccoUE.it), prima dell’inizio del distacco.

    Il lavoratore distaccato può rivolgersi ai sindacati italiani?

    Sì: ha diritto di accedere ai sindacati italiani e di essere assistito da essi in caso di controversie sulle condizioni di lavoro in Italia.

    Cosa cambia dopo i 12 mesi di distacco?

    Scatta il long-term posting: il datore deve applicare quasi tutte le norme di lavoro italiane (legge e CCNL), non solo il nucleo rigido, tranne le norme previdenziali.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 442 Codice della Navigazione – Consegna e riconsegna delle merci

    Art. 442 Codice della Navigazione – Consegna e riconsegna delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.