Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 DPR 602/1973 – Avvisi di vendita immobili pignorati

    Art. 78 DPR 602/1973 – Avvisi di vendita immobili pignorati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalita’ del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto; e) l’importo complessivo del credito per cui si procede; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione.

    2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita e’ notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo’ procedersi alla vendita.

  • Art. 22 Reg. (UE) 2022/2065 – Segnalatori attendibili

    Art. 22 Reg. (UE) 2022/2065 – Segnalatori attendibili

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

    2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

    a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

    b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

    c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

    3. I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

    a) all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

    b) al tipo di presunto contenuto illegale notificato;

    c) alle azioni adottate dal prestatore.

    Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza. I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

    4. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

    5. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

    6. Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

    7. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

    8. La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

  • Art. 36 DPR 602/1973 – Responsabilità amministratori, liquidatori e soci

    Art. 36 DPR 602/1973 – Responsabilità amministratori, liquidatori e soci

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

    La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

    I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile.

    Le responsabilita’ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

    La responsabilita’ di cui ai commi precedenti e’ accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 16-bis D.Lgs. 472/1997 – Accelerazione irrogazione sanzioni

    Art. 16-bis D.Lgs. 472/1997 – Accelerazione irrogazione sanzioni

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’atto di contestazione previsto dall’articolo 16, relativo alle violazioni previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, dall’articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

    2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall’articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

  • Art. 26 Codice del Processo Amministrativo – Spese di giudizio

    Art. 26 Codice del Processo Amministrativo – Spese di giudizio

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.

    2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione.

    Titolo III – Azioni e domande

    Capo I – Contraddittorio e intervento

  • Permessi per scrutatori e presidenti di seggio: cosa spetta

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Gli scrutatori, i presidenti di seggio e i segretari hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni di servizio elettorale. Il datore non può opporsi. I giorni di seggio (di solito 2-3 giorni tra votazione e spoglio) sono retribuiti e il dipendente ha anche diritto al riposo compensativo.

    Riferimento normativo

    L. 69/1992; L. 53/1990; normativa elettorale

    Tabella riepilogativa

    Permessi elettorali – figure e diritti
    Figura Giorni di permesso Retribuzione Riposo compensativo
    Scrutatore Durata effettiva del seggio (es. 2-3 giorni) Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato al seggio
    Presidente di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato
    Segretario di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato

    Il diritto al permesso retribuito

    La L. 69/1992 (e le leggi elettorali di riferimento) stabilisce che i lavoratori dipendenti nominati scrutatori, presidenti o segretari di seggio hanno diritto a permessi retribuiti per tutti i giorni in cui prestano servizio al seggio. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il permesso e non può negarlo né subordinarlo a esigenze produttive.

    Quanti giorni e come si comunica

    La durata dipende dalla consultazione elettorale (di norma 2 giorni di votazione + eventuale giornata di spoglio = 2-3 giorni). Il lavoratore deve comunicare al datore l’avvenuta nomina non appena ricevuta, esibendo il documento di nomina del Comune o del Tribunale. Al rientro consegna il verbale del seggio come giustificativo.

    Il riposo compensativo

    Per ogni giorno feriale lavorativo trascorso al seggio il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo retribuito, da fruire entro i termini concordati col datore. I giorni festivi (domeniche) non danno diritto al compensativo aggiuntivo rispetto al normale regime.

    Casi pratici

    Tizio – scrutatore, due giorni di lavoro feriale al seggio

    Tizio presta servizio come scrutatore sabato e domenica. Il sabato è feriale: ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo. La domenica è festiva: non genera riposo compensativo aggiuntivo. Entrambi i giorni sono retribuiti.

    Caia – presidente di seggio, datore che si oppone

    Il datore di Caia tenta di negare il permesso per carenza di personale. Non può farlo: il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo; il diniego espone il datore a sanzioni e al risarcimento dei danni.

    Sempronio – seggio in altra città

    Sempronio è nominato scrutatore in un comune diverso da quello di residenza. Il permesso spetta comunque; eventuali spese di viaggio non sono a carico del datore (sono rimborsate dal Comune di nomina secondo le tariffe elettorali).

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare il permesso elettorale?

    No. Il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo: il rifiuto del datore è illegittimo e sanzionabile.

    Bisogna recuperare le ore di assenza?

    No. Le ore di assenza per servizio al seggio sono retribuite e non devono essere recuperate né scalate dalle ferie.

    Il compenso del seggio si cumula con lo stipendio?

    Sì. Il compenso percepito dal Comune per il servizio elettorale (indennità di seggio) si cumula con la normale retribuzione.

    Vale anche per i referendum?

    Sì. La normativa si applica a tutte le consultazioni elettorali e referendarie per cui il lavoratore sia nominato membro di seggio.

    Cosa succede se il seggio si prolunga oltre i giorni previsti?

    Il permesso copre l’intera durata effettiva del servizio; se lo spoglio si prolunga, il dipendente è comunque coperto e il datore non può contestare l’assenza purché il lavoratore esibisca il verbale attestante le ore effettive.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Come maturano le ferie: calcolo dei giorni e regole base

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Le ferie maturano proporzionalmente alle giornate lavorate o comunque retribuite nel corso dell’anno. Il minimo legale è quattro settimane l’anno. I CCNL spesso prevedono un numero superiore. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno si applica il rateo proporzionale.

    Tabella riepilogativa

    Maturazione ferie – regole principali
    Voce Regola
    Minimo legale annuo 4 settimane (D.Lgs. 66/2003)
    Ferie da CCNL Varia in base al CCNL (spesso 20-26 giorni lavorativi)
    Maturazione mensile (min. legale) 4 sett. ÷ 12 mesi = circa 2,66 giorni/mese
    Anno parziale Rateo proporzionale ai mesi lavorati
    Malattia e maternità obbligatoria Maturano le ferie
    Aspettativa non retribuita Di norma non maturano ferie (salvo CCNL diverso)

    Il minimo legale e il ruolo del CCNL

    La legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003, in attuazione della direttiva europea) garantisce a ogni lavoratore dipendente almeno quattro settimane di ferie l’anno. Nella quasi totalità dei settori i CCNL prevedono un numero di giorni superiore, spesso tra 20 e 26 giorni lavorativi, talvolta crescente con l’anzianità di servizio: per conoscere il proprio spettante è quindi necessario consultare il contratto collettivo applicato.

    Come si calcola il rateo

    Le ferie maturano proporzionalmente al periodo di lavoro. Per il minimo legale di quattro settimane, il rateo mensile è circa 2,66 giorni al mese (quattro settimane diviso dodici mesi). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, si moltiplicano i giorni annui per i mesi interi lavorati divisi dodici, arrotondando la frazione superiore a 15 giorni a un mese intero (prassi diffusa, salvo CCNL).

    Periodi che non interrompono la maturazione

    Maturano le ferie anche durante: malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato, ferie stesse, permessi retribuiti. Non maturano invece durante l’aspettativa non retribuita (salvo diversa previsione del CCNL) o i periodi di sospensione senza retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – assunto a marzo, calcolo ferie di fine anno

    Tizio è assunto il 1° marzo. Il suo CCNL prevede 24 giorni lavorativi di ferie. Avendo lavorato 10 mesi, matura: 24 × 10/12 = 20 giorni.

    Caia – sei mesi di malattia, ferie non ridotte

    Caia è stata in malattia sei mesi nell’anno. Le ferie continuano a maturare anche durante la malattia: a fine anno le spettano le ferie intere previste dal CCNL, proporzionate al solo anno di servizio in caso di assunzione recente.

    Sempronio – aspettativa non retribuita di tre mesi

    Sempronio ha preso tre mesi di aspettativa non retribuita per motivi personali. Il suo CCNL non prevede diversamente: per quei tre mesi le ferie non maturano. A fine anno gli spetterà il rateo proporzionale ai soli 9 mesi effettivi.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano al mese?

    Per il minimo legale di quattro settimane, circa 2,66 giorni al mese. Il CCNL può prevedere un numero superiore.

    Le ferie maturano durante la malattia?

    Sì. Malattia, infortunio e maternità obbligatoria non interrompono la maturazione delle ferie.

    Cosa succede se sono assunto a metà anno?

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Si applica il rateo mensile sul totale annuo previsto dal CCNL.

    Il part-time ha meno ferie?

    No. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla stessa durata delle ferie del full-time; cambia solo il valore economico delle giornate, proporzionato all’orario ridotto.

    Le ferie aumentano con l'anzianità?

    Dipende dal CCNL: molti contratti collettivi prevedono giornate aggiuntive al raggiungimento di determinate soglie di anzianità aziendale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo

    Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo

    Art. 175 c.c. [Cessazione del vincolo] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 416 Codice della Navigazione – Pegno legale sul bagaglio

    Art. 416 Codice della Navigazione – Pegno legale sul bagaglio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

  • Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione

    Art. 24 Reg. (UE) 2023/1114 – Revoca dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

    a) l’emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell’autorizzazione per 12 mesi consecutivi;

    b) l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all’articolo 25;

    c) l’emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

    d) l’emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

    e) l’emittente è soggetto a un piano di risanamento;

    f) l’emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;

    g) l’attività dell’emittente costituisce una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

    L’emittente del token collegato ad attività notifica alla rispettiva autorità competente una qualsiasi delle situazioni di cui al primo comma, lettere e) ed f).

    2. Le autorità competenti revocano altresì l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    3. Le autorità competenti limitano l’importo di un token collegato ad attività da emettere o impongono un importo nominale minimo al token collegato ad attività, specificandone il limite applicabile o l’importo nominale minimo, qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, formuli un parere secondo cui il token collegato ad attività costituisce una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    4. Le autorità competenti pertinenti notificano senza indugio all’autorità competente dell’emittente di un token collegato ad attività le informazioni seguenti:

    a) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del presente regolamento non è più titolare di un’autorizzazione come ente creditizio di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59 del presente regolamento, come istituto di pagamento o come istituto di moneta elettronica;

    b) i membri dell’organo di amministrazione gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente hanno violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

    5. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo pregiudichino l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione di tale emittente o di azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente, o se vi è l’indicazione di un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 34. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’emittente del token collegato ad attività applica la procedura di cui all’articolo 47.

    6. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA la revoca dell’autorizzazione dell’emittente di un token collegato ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109.

  • Art. 16 D.Lgs. 472/1997 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

    Art. 16 D.Lgs. 472/1997 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

    2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni.

    3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.

    4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18.

    6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3.

    7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22.

  • Art. 69 DPR 495/1992 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

    Art. 69 DPR 495/1992 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso. 2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.