In sintesi
L'art. 22 del DPR 602/1973 stabilisce a chi spettano gli interessi previsti dagli artt. 20 e 21 del medesimo decreto: gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e quelli per dilazione del pagamento spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono. La norma risolve una questione di imputazione contabile: poiché lo Stato gestisce la riscossione anche per conto di enti locali e altri enti impositori (regioni, comuni, enti previdenziali), è necessario stabilire che gli interessi seguono la stessa destinazione del tributo principale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 DPR 602/1973 — Attribuzione degli interessi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
- Art. 22 D.Lgs. 209/2005 — Attività in uno Stato terzo
- Art. 22 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
- Art. 22 CAD — (Copie informatiche di documenti analogici)
- Art. 22 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Quando l'Agente della riscossione riscuote imposte non solo statali ma anche locali (addizionali regionali e comunali IRPEF, IMU, TARI) o contributi previdenziali, il problema dell'attribuzione degli interessi diventa rilevante: a chi spetta la quota di interessi calcolata su quei tributi? L'art. 22 risolve la questione con il principio dell'accessorietà: gli interessi seguono il capitale, cioè vanno allo stesso ente cui è destinato il gettito principale.
Analisi e struttura
La norma è concisa: una sola frase che enuncia il principio dell'attribuzione degli interessi all'ente destinatario del gettito. Non pone distinzioni tra interessi ex art. 20 (ritardata iscrizione) e interessi ex art. 21 (dilazione): entrambi seguono la stessa regola. L'ente destinatario del gettito è determinato in base alla tipologia di imposta: per l'IRPEF è lo Stato, per l'addizionale regionale è la Regione, per quella comunale è il Comune, per i contributi INPS è l'ente previdenziale.
Quando si applica
L'art. 22 si applica in tutti i casi in cui l'Agente della riscossione riscuote imposte per conto di enti diversi dallo Stato. In pratica, la norma opera come regola contabile interna che guida la ripartizione delle somme riscosse tra i diversi creditori pubblici. Non ha effetti diretti nei confronti del contribuente debitore, che deve pagare il totale (imposta + interessi) senza preoccuparsi di come la somma sarà successivamente suddivisa tra gli enti.
Confronto e norme correlate
L'art. 22 va letto insieme all'art. 103 DPR 602/1973 (riscossione dei ruoli di enti diversi dall'Erario) e alle disposizioni sulle addizionali locali. Il D.Lgs. 112/1999 (concessionari della riscossione) e il D.Lgs. 193/2016 (istituzione AdER) regolamentano i meccanismi contabili di riversamento delle somme riscosse agli enti creditori. La gestione informatizzata dell'AdER consente oggi di ripartire automaticamente le somme riscosse tra i diversi enti sulla base dei codici tributo indicati nell'F24 o nella cartella.
Problemi applicativi
I problemi applicativi dell'art. 22 riguardano principalmente la corretta imputazione degli interessi nelle situazioni di riscossione mista (un'unica cartella che comprende imposte destinate a più enti). In caso di contestazione parziale — ad esempio il contribuente paga la quota IRPEF erariale ma contesta l'addizionale regionale — sorge la questione di come ripartire gli interessi tra la quota pagata e quella contestata, con riflessi sulla spettanza degli interessi da parte dei diversi enti coinvolti.
Casi pratici
Caso 1: Interessi su addizionale regionale IRPEF
Caso 2: Rateazione di cartella mista: a chi vanno gli interessi del 4,5%?
Caso 3: Riversamento degli interessi agli enti creditori
Domande frequenti
A chi spettano gli interessi sulla cartella esattoriale?
L'art. 22 DPR 602/1973 stabilisce che gli interessi (per ritardata iscrizione ex art. 20 e per dilazione ex art. 21) spettano all'ente destinatario del gettito dell'imposta cui si riferiscono. Interessi su IRPEF allo Stato, su addizionale regionale alla Regione, su contributi INPS all'INPS.
Il contribuente deve preoccuparsi di come vengono distribuiti gli interessi tra gli enti?
No. Il contribuente paga il totale all'Agente della riscossione (AdER), che poi suddivide e riversa le somme ai diversi enti creditori secondo i codici tributo. La suddivisione è automatica e informatizzata.
La regola dell'art. 22 vale anche per le sanzioni tributarie?
L'art. 22 riguarda esplicitamente solo gli interessi ex artt. 20 e 21. Le sanzioni seguono principi analoghi (spettano all'ente titolare del gettito), ma la loro imputazione è regolata da norme specifiche sul sistema sanzionatorio tributario, non dall'art. 22.
Cosa succede agli interessi se il contribuente contesta solo una parte della cartella?
Gli interessi sulla parte contestata restano sospesi in caso di sospensiva cautelare. Quelli sulla parte non contestata continuano a maturare. La ripartizione finale tra gli enti creditori dipende dall'esito del contenzioso: se la cartella è parzialmente annullata, gli interessi vengono restituiti pro quota all'ente che li aveva ricevuti.
Vedi anche