Testo dell'articoloVigente
Art. 21 DPR 602/1973 — Interessi per dilazione del pagamento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
L’ammontare degli interessi dovuti e’ determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed e’ riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e’ prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.
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Stesso numero, altri codici
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- Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità
- Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 — Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 148/2015 — Causali di intervento
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro
In sintesi
L'art. 21 del DPR 602/1973 fissa il tasso degli interessi che si applicano sulle somme rateizzate o sospese ai sensi dell'art. 19: il tasso è del 4,5% annuo. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi si estendono a tutto il periodo di rateazione e coprono anche gli interessi previsti dagli artt. 20 e 21. Questa norma garantisce che il credito erariale, comprensivo degli interessi per la dilazione, mantenga la propria garanzia privilegiata per tutta la durata del piano di rateazione.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il tasso di interesse per la dilazione (4,5% annuo) remunera il periodo di tempo in cui l'Erario accetta di rinunciare all'incasso immediato delle somme dovute, concedendo al contribuente la possibilità di pagare in rate mensili. Il tasso è fisso e determinato per legge, caratteristica che garantisce certezza per il contribuente nella pianificazione dei pagamenti: conosce già al momento dell'istanza l'esatto costo finanziario della dilazione. La norma sull'estensione dei privilegi durante la rateazione tutela l'Erario, assicurando che il credito mantenga la propria garanzia privilegiata anche nel periodo più lungo rispetto alla scadenza originaria.
Analisi e struttura
Il comma 1 fissa il tasso del 4,5% annuo e il collegamento con l'art. 19 (dilazione su richiesta). Il comma 2 stabilisce le modalità di determinazione e riscossione: l'ammontare degli interessi è calcolato nel provvedimento di accoglimento e riscosso unitamente all'imposta a ogni scadenza. Il contribuente non deve calcolare autonomamente gli interessi: la quota interessi è già inclusa nell'importo di ciascuna rata. Il comma 3 estende i privilegi (previsti dal codice civile e dalle leggi speciali per i crediti tributari) a tutto il periodo della rateazione, coprendo sia gli interessi ex art. 20 sia quelli ex art. 21.
Quando si applica
Gli interessi ex art. 21 si applicano su tutte le rate del piano concesso ai sensi dell'art. 19, sia nel regime semplificato (fino a 120.000 euro, senza documentazione) sia in quello documentato (importi superiori o piani più lunghi). La quota interessi è applicata sull'importo residuo a ogni scadenza, riducendosi man mano che il debito principale si azzera. In caso di decadenza dalla rateazione, gli interessi già maturati e pagati non sono rimborsati, ma quelli non ancora scaduti non sono più dovuti.
Confronto e norme correlate
Il tasso del 4,5% ex art. 21 è superiore al 4% ex art. 20 (interessi per ritardata iscrizione pre-ruolo) e varia rispetto al tasso di mora ex art. 30 (determinato annualmente dal Ministero). Il 4,5% è stato storicamente fissato a un livello superiore ai tassi di mercato degli anni migliori per incentivare il pagamento spontaneo rispetto alla dilazione. Il confronto con i tassi di mercato attuali rende la rateazione tributaria competitiva rispetto ad alcune forme di finanziamento bancario.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda il calcolo degli interessi nel provvedimento di accoglimento: il contribuente dovrebbe verificare che il calcolo sia corretto, ma nella pratica i piani di rateazione dell'AdER sono standardizzati e le formule di calcolo non sono sempre trasparenti. Un secondo profilo riguarda l'interazione tra gli interessi ex art. 21 e quelli ex art. 20 già iscritti nella cartella: quando il contribuente chiede la rateazione, gli interessi ex art. 20 già maturati fanno parte del capitale rateizzato, su cui poi si applicano gli interessi del 4,5% ex art. 21. La base di calcolo degli interessi per dilazione include quindi anche gli interessi già maturati per ritardata iscrizione.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo degli interessi per dilazione su un piano a 60 rate
Caso 2: Interessi ex art. 20 nel capitale rateizzato
Caso 3: Estensione del privilegio fiscale durante la rateazione
Domande frequenti