Testo dell'articoloVigente
Art. 21 L. 184/1983 – Revoca dello stato di adottabilità
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato
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In sintesi
La revoca come salvaguardia della reversibilità. L'articolo 21 tutela il principio secondo cui l'adozione è un rimedio estremo, da percorrere solo quando non residuino concrete possibilità di recupero del nucleo familiare d'origine. La revoca dello stato di adottabilità è lo strumento con cui l'ordinamento reagisce al mutamento delle circostanze: se dopo la sentenza di adottabilità le condizioni di abbandono previste dall'articolo 8, comma 1, vengono meno, la dichiarazione non ha più ragion d'essere.
I soggetti legittimati a chiedere la revoca - il pubblico ministero, i genitori, il tutore - rispecchiano la pluralità di interessi in gioco. Il tribunale può altresì procedere d'ufficio, il che conferma la natura di ufficio di tutela e non di mero arbitro tra le parti. L'udienza in camera di consiglio con il contraddittorio del pubblico ministero garantisce il rispetto delle forme anche per questa tipologia di provvedimento incidente sullo stato personale del minore.
Il limite invalicabile è fissato dal comma 4: quando è già in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato. La ratio è chiara: il legame affettivo che si instaura tra il minore e la famiglia affidataria nella fase preadottiva merita protezione, e consentire la revoca in questa fase esporrebbe il minore a una brusca e potenzialmente traumatica interruzione di un percorso già avviato. Il riferimento al «superiore interesse del minore» permea l'intera disciplina e giustifica questa scelta di irreversibilità processuale.
Casi pratici
Caso 1: Recupero della famiglia d'origine dopo la dichiarazione di adottabilità
Il minore di Tizio e Caia era stato dichiarato adottabile a seguito di una situazione di grave abbandono. Grazie agli interventi dei servizi sociali e al percorso terapeutico intrapreso da Caia, i genitori hanno recuperato le capacità genitoriali. Prima che venga disposto l'affidamento preadottivo, il pubblico ministero chiede al tribunale per i minorenni la revoca dello stato di adottabilità, allegando la relazione dei servizi sociali che attesta il superamento delle condizioni di abbandono. Il tribunale, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio, pronuncia la revoca.
Domande frequenti
Quando può essere revocato lo stato di adottabilità?
Lo stato di adottabilità può essere revocato nell'interesse del minore quando vengano meno, successivamente alla sentenza di adottabilità, le condizioni di abbandono di cui all'articolo 8, comma 1.
Chi può chiedere la revoca dello stato di adottabilità?
La revoca può essere chiesta dal pubblico ministero, dai genitori o dal tutore. Il tribunale può anche procedere d'ufficio.
È possibile revocare lo stato di adottabilità se il minore è già in affidamento preadottivo?
No. Il comma 4 dell'articolo 21 stabilisce che, in caso di affidamento preadottivo in atto, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
Come decide il tribunale sulla revoca?
Il tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.