- Disciplina definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) nel procedimento di VIA
- Attua la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE
- Riguarda progetti con effetti significativi sull'ambiente
- Garantisce partecipazione del pubblico interessato e trasparenza
- Si integra con PUMA (statale) o PAUR (regionale)
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale. 134
2. Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1 , è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente che comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. 134
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell’autorità competente. 134
4. L’avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo
20.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi di singoli progetti sull'ambiente, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 85/337/CEE e oggi disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Il procedimento si articola in fasi (eventuale scoping, presentazione dello studio di impatto ambientale, consultazione del pubblico, valutazione, decisione) e si conclude con un provvedimento espresso. La disposizione in esame regola un passaggio specifico di questo iter.
Collocazione nel procedimento di VIA
La norma sul tema della definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) si inserisce nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinato dagli artt. 19 ss. del Codice dell'Ambiente. scoping formale con coinvolgimento dell'autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale. La VIA è un procedimento valutativo che precede il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
Funzione e principi guida
La VIA assolve a una funzione di valutazione preventiva e di partecipazione: prima della realizzazione del progetto, l'autorità competente valuta gli impatti significativi e le possibili misure di mitigazione, con il coinvolgimento del pubblico interessato. I principi guida sono quelli della precauzione e dell'azione preventiva (art. 3-ter), nonché quello della partecipazione (art. 3-sexies). La VIA non sostituisce gli altri titoli necessari per la realizzazione del progetto, ma costituisce condizione di legittimità per il loro rilascio.
Studio di impatto ambientale e istruttoria
Il documento centrale del procedimento è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto dal proponente secondo i contenuti indicati nell'Allegato VII. Lo studio deve illustrare il progetto, descrivere lo stato dell'ambiente, valutare gli impatti significativi, individuare le alternative ragionevoli (compresa l'opzione zero), proporre misure di mitigazione e prevedere un piano di monitoraggio. La Commissione tecnica VIA e VAS, presso il MASE, svolge l'istruttoria per la VIA statale, mentre per quella regionale operano le strutture indicate dalle leggi regionali, di norma supportate dalle ARPA.
Partecipazione e tutela del pubblico interessato
La partecipazione del pubblico è elemento essenziale del procedimento: deposito degli atti, pubblicazione su sito istituzionale, termine per le osservazioni, eventuale inchiesta pubblica. La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, ha rafforzato la dimensione partecipativa, in linea con la Convenzione di Aarhus. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la legittimazione a ricorrere del pubblico interessato, ammettendo l'azione di associazioni ambientaliste e cittadini residenti.
Provvedimento di VIA e raccordo con altri titoli
Il provvedimento di VIA conclude il procedimento: può essere positivo, positivo con condizioni o negativo. La sua durata è tipicamente di cinque anni, prorogabile. La VIA si integra con gli altri titoli autorizzatori attraverso il PUMA (statale) o il PAUR (regionale), che ricomprendono in un unico atto sia la VIA sia le altre autorizzazioni necessarie. La Commissione UE può intervenire in caso di mancata o incorretta attuazione della direttiva VIA, anche attraverso procedure di infrazione, e la Corte di giustizia ha sviluppato un'ampia giurisprudenza interpretativa.
Domande frequenti
Quali progetti sono soggetti alla VIA regolata dall'articolo 21?
I progetti dell'Allegato II (VIA statale obbligatoria), degli Allegati III (VIA regionale obbligatoria) e dell'Allegato IV (verifica di assoggettabilità regionale). Il criterio è la potenziale produzione di effetti significativi sull'ambiente.
Qual è la durata del provvedimento di VIA?
Tipicamente cinque anni, prorogabile su istanza del proponente con motivazione. Decorso il termine senza inizio dei lavori, il provvedimento perde efficacia e va rinnovato.
Chi può partecipare al procedimento di VIA?
Il pubblico interessato, le associazioni ambientaliste riconosciute, le amministrazioni con competenze ambientali. La Convenzione di Aarhus ha rafforzato la dimensione partecipativa, recepita dalla direttiva 2014/52/UE.
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