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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel procedimento di VIA
  • Attua la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE
  • Riguarda progetti con effetti significativi sull'ambiente
  • Garantisce partecipazione del pubblico interessato e trasparenza
  • Si integra con PUMA (statale) o PAUR (regionale)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo

33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l’autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 . Contestualmente, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

6-bis. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l’autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.

7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 .

8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 .

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario . Se l’istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.

Commento

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi di singoli progetti sull'ambiente, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 85/337/CEE e oggi disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Il procedimento si articola in fasi (eventuale scoping, presentazione dello studio di impatto ambientale, consultazione del pubblico, valutazione, decisione) e si conclude con un provvedimento espresso. La disposizione in esame regola un passaggio specifico di questo iter.

Collocazione nel procedimento di VIA

La norma sul tema della modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si inserisce nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinato dagli artt. 19 ss. del Codice dell'Ambiente. screening per progetti dell'Allegato IV: presentazione studio preliminare, consultazione, decisione di assoggettabilità. La VIA è un procedimento valutativo che precede il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di progetti suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

Funzione e principi guida

La VIA assolve a una funzione di valutazione preventiva e di partecipazione: prima della realizzazione del progetto, l'autorità competente valuta gli impatti significativi e le possibili misure di mitigazione, con il coinvolgimento del pubblico interessato. I principi guida sono quelli della precauzione e dell'azione preventiva (art. 3-ter), nonché quello della partecipazione (art. 3-sexies). La VIA non sostituisce gli altri titoli necessari per la realizzazione del progetto, ma costituisce condizione di legittimità per il loro rilascio.

Studio di impatto ambientale e istruttoria

Il documento centrale del procedimento è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), redatto dal proponente secondo i contenuti indicati nell'Allegato VII. Lo studio deve illustrare il progetto, descrivere lo stato dell'ambiente, valutare gli impatti significativi, individuare le alternative ragionevoli (compresa l'opzione zero), proporre misure di mitigazione e prevedere un piano di monitoraggio. La Commissione tecnica VIA e VAS, presso il MASE, svolge l'istruttoria per la VIA statale, mentre per quella regionale operano le strutture indicate dalle leggi regionali, di norma supportate dalle ARPA.

Partecipazione e tutela del pubblico interessato

La partecipazione del pubblico è elemento essenziale del procedimento: deposito degli atti, pubblicazione su sito istituzionale, termine per le osservazioni, eventuale inchiesta pubblica. La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, ha rafforzato la dimensione partecipativa, in linea con la Convenzione di Aarhus. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la legittimazione a ricorrere del pubblico interessato, ammettendo l'azione di associazioni ambientaliste e cittadini residenti.

Provvedimento di VIA e raccordo con altri titoli

Il provvedimento di VIA conclude il procedimento: può essere positivo, positivo con condizioni o negativo. La sua durata è tipicamente di cinque anni, prorogabile. La VIA si integra con gli altri titoli autorizzatori attraverso il PUMA (statale) o il PAUR (regionale), che ricomprendono in un unico atto sia la VIA sia le altre autorizzazioni necessarie. La Commissione UE può intervenire in caso di mancata o incorretta attuazione della direttiva VIA, anche attraverso procedure di infrazione, e la Corte di giustizia ha sviluppato un'ampia giurisprudenza interpretativa.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 198/2018

La Corte chiarisce che la verifica di assoggettabilita a VAS/VIA, disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 in attuazione di direttive UE, rientra nella tutela dell'ambiente, materia di competenza esclusiva statale. Sono illegittime le norme regionali che escludono in modo automatico determinati progetti o varianti dalla verifica sulla base di criteri quantitativi che non garantiscono una valutazione effettiva degli impatti.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

Interpello ambientale MASE · prot. 110251 del 13-10-2021

Il MASE chiarisce, con risposta a istanza di interpello, le modalita applicative del procedimento di verifica di assoggettabilita a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/2006, distinguendo tra progetti dell'Allegato II-bis (verifica) e Allegato II (VIA piena) e definendo il perimetro del provvedimento conclusivo.

Leggi il documento su www.mase.gov.it

Pagina istituzionale MASE · Interpelli ambientali su Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Il MASE raccoglie e pubblica gli interpelli ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 in materia di VIA, VAS, AIA e procedure di verifica di assoggettabilita, fornendo orientamento interpretativo per i proponenti e le autorita competenti.

Leggi il documento su www.mase.gov.it

Domande frequenti

Quali progetti sono soggetti alla VIA regolata dall'articolo 19?

I progetti dell'Allegato II (VIA statale obbligatoria), degli Allegati III (VIA regionale obbligatoria) e dell'Allegato IV (verifica di assoggettabilità regionale). Il criterio è la potenziale produzione di effetti significativi sull'ambiente.

Qual è la durata del provvedimento di VIA?

Tipicamente cinque anni, prorogabile su istanza del proponente con motivazione. Decorso il termine senza inizio dei lavori, il provvedimento perde efficacia e va rinnovato.

Chi può partecipare al procedimento di VIA?

Il pubblico interessato, le associazioni ambientaliste riconosciute, le amministrazioni con competenze ambientali. La Convenzione di Aarhus ha rafforzato la dimensione partecipativa, recepita dalla direttiva 2014/52/UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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