In sintesi
L'art. 19-bis del DPR 602/1973 prevede la sospensione straordinaria della riscossione per situazioni eccezionali a carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, che alterino gravemente lo svolgimento dei rapporti con i contribuenti. La sospensione è disposta con decreto del Ministero delle finanze e può durare al massimo dodici mesi. Si tratta di uno strumento eccezionale, distinto dalla rateazione individuale ex art. 19, destinato a far fronte a eventi di portata generale — tipicamente calamità naturali, pandemie o crisi economiche sistemiche — che rendano impossibile o sproporzionato esigere i tributi in modo ordinario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19-bis DPR 602/1973 — Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo’ essere sospesa, per non piu’ di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 19-bis risponde al principio di equità nella riscossione: in presenza di eventi straordinari che colpiscano una collettività di contribuenti (alluvioni, terremoti, pandemie, crisi industriali di area), sarebbe iniquo continuare a esigere il pagamento delle somme iscritte a ruolo come se nulla fosse accaduto. Lo strumento della sospensione ministeriale consente una risposta rapida e uniforme per tutte le categorie di contribuenti interessati, senza richiedere a ciascuno di presentare una domanda individuale.
Analisi e struttura
La norma prevede tre presupposti cumulativi: (1) situazione eccezionale, a carattere generale o relativa a un'area significativa del territorio; (2) alterazione grave dello svolgimento del corretto rapporto con i contribuenti; (3) decreto ministeriale che dispone la sospensione. La durata massima è di dodici mesi. Il decreto ministeriale è l'atto formale necessario: la sospensione non opera automaticamente, ma richiede la valutazione discrezionale dell'Amministrazione e la pubblicazione del provvedimento. Una volta disposta la sospensione, tutti i contribuenti dell'area o della categoria interessata ne beneficiano, senza necessità di domanda individuale.
Quando si applica
L'art. 19-bis trova applicazione tipica in caso di calamità naturali (terremoti, alluvioni), ma ha trovato ampia applicazione anche nella gestione delle crisi economiche sistemiche. Durante la pandemia COVID-19 del 2020-2021, il legislatore ha fatto largo uso di strumenti analoghi — sebbene non sempre formalmente basati sull'art. 19-bis — per sospendere la riscossione e rinviare le scadenze fiscali. La norma si applica alle somme iscritte a ruolo; per le imposte non ancora a ruolo si utilizzano invece i meccanismi di proroga delle scadenze di versamento.
Confronto e norme correlate
L'art. 19-bis va distinto dall'art. 19 (rateazione su domanda del singolo contribuente) e dall'art. 39 DPR 602/1973 (sospensione amministrativa della riscossione su ricorso del contribuente). Si distingue anche dalla sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, che riguarda le somme oggetto di un singolo giudizio. Lo Statuto del Contribuente (art. 9 L. 212/2000) prevede normativamente la possibilità di sospensione dei termini fiscali in caso di calamità ed eventi eccezionali, principio di cui l'art. 19-bis è attuazione specifica nel settore della riscossione.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda i limiti della discrezionalità ministeriale nell'attivazione della norma: in passato si è discusso se il Ministero possa limitare la sospensione a specifiche categorie di contribuenti nell'area interessata, o se debba applicarla uniformemente. La giurisprudenza e la dottrina hanno generalmente riconosciuto ampia discrezionalità all'Amministrazione nella valutazione dei presupposti. Un secondo profilo riguarda le interazioni con i termini di prescrizione: durante la sospensione, la prescrizione del credito erariale rimane sospesa, evitando che l'Erario perda il diritto al credito per decorso del tempo durante il periodo in cui non può agire.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione della riscossione dopo un terremoto
Caso 2: Sospensione COVID-19 e rapporto con l'art. 19-bis
Caso 3: Ripresa della riscossione dopo la sospensione
Domande frequenti
Cos'è la sospensione straordinaria della riscossione dell'art. 19-bis?
È uno strumento eccezionale previsto dall'art. 19-bis DPR 602/1973 per cui il Ministero delle finanze può sospendere la riscossione delle somme a ruolo per tutti i contribuenti di un'area o categoria colpita da eventi eccezionali (calamità, crisi sistemiche), per un massimo di 12 mesi.
Devo fare domanda per beneficiare della sospensione ex art. 19-bis?
No. La sospensione opera automaticamente per tutti i contribuenti dell'area o categoria interessata dal decreto ministeriale. Non è necessaria la presentazione di un'istanza individuale, a differenza della rateazione ex art. 19 che invece richiede la domanda del singolo.
Durante la sospensione maturano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora (art. 30) non decorrono durante la sospensione della riscossione, poiché la sospensione elimina lo stato di inadempimento. Al termine della sospensione, i termini e gli interessi riprendono a decorrere dal momento in cui la sospensione è cessata.
La sospensione ex art. 19-bis blocca anche le procedure esecutive già avviate?
Sì. Il decreto ministeriale di sospensione sospende non solo i nuovi pagamenti ma anche le procedure esecutive in corso (fermi, pignoramenti, ipoteche). Al termine della sospensione, le procedure riprendono dal punto in cui si erano fermate, salvo che il contribuente abbia nel frattempo ottenuto una rateazione.
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