- In attuazione dell'art. 38, comma 11, del Codice della Strada, il regolamento individua tre categorie di segnali riservati al traffico militare: segnali di classe dei ponti, segnali di pericolo/prescrizione/indicazione e segnali campali temporanei.
- Questi segnali sono destinati esclusivamente al traffico militare e devono essere rispettati solo dal personale militare in esercizio di funzioni di traffico militare.
- Il comando militare territoriale competente individua i punti in cui installare i segnali permanenti o temporanei e comunica le scelte ai Ministeri dei lavori pubblici e della difesa.
- Le caratteristiche tecniche (dimensioni, simboli, colori) dei segnali militari sono fissate con disciplinare ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- L'installazione è effettuata dal personale militare, con possibilità di richiedere il concorso dell'ente proprietario della strada.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 DPR 495/1992 — Segnali per le esigenze dell’autorità militare
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti: a) segnali di classe dei ponti; b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni; c) segnali campali temporanei.
2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.
3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 76 L. 184/1983: Norme transitorie adozioni internazionali in corso
- Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
Commento
Il fondamento normativo: l'art. 38, comma 11, del Codice della Strada
L'articolo 76 del DPR 495/1992 dà attuazione all'articolo 38, comma 11, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede la possibilità di installare, per esigenze del traffico militare, segnali diversi da quelli ordinari disciplinati dal Codice stesso. Si tratta di una deroga significativa al principio di uniformità della segnaletica stradale, giustificata dalla natura speciale del traffico militare e dalla necessità di rispondere a esigenze operative che non trovano corrispondenza nella circolazione civile ordinaria.
Il sistema segnaletico stradale italiano è fondato su un principio di tassatività e uniformità: solo i segnali espressamente previsti dal Codice e dal Regolamento possono essere installati sulle strade pubbliche, e tutti devono rispettare le caratteristiche standardizzate stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La segnaletica militare costituisce un'eccezione a questo principio, consentita in forza di una specifica norma primaria.
Le tre categorie di segnali militari
Il primo comma individua tre tipologie di segnali riservati al traffico militare.
I segnali di classe dei ponti indicano la portata massima ammissibile per il transito di mezzi militari su opere d'arte stradali. Questa categoria risponde all'esigenza di regolare il transito di veicoli cingolati, blindati e di altri mezzi pesanti delle forze armate, il cui peso può superare di gran lunga quello dei veicoli civili ordinari. La segnalazione della classe del ponte consente ai comandanti di colonne militari di valutare se il transito è compatibile con le caratteristiche strutturali dell'opera.
I segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni costituiscono la segnaletica «ordinaria» nella sua versione militare: si tratta di segnali analoghi a quelli civili nella funzione — avvisare di pericoli, prescrivere comportamenti, indicare percorsi — ma con caratteristiche grafiche e dimensionali definite dal disciplinare ministeriale specifico per le esigenze militari.
I segnali campali temporanei sono destinati a situazioni contingenti legate ad attività operative o addestrative: esercitazioni militari, movimentazioni straordinarie di truppe, operazioni in territorio nazionale. Questi segnali vengono installati per periodi limitati e poi rimossi al termine dell'attività che li ha richiesti.
Destinatari e valore vincolante dei segnali militari
Il secondo comma contiene una precisazione fondamentale per la comprensione pratica della norma: i segnali militari sono «diretti a regolare soltanto» il traffico militare e «devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare». Questo significa che un automobilista civile che incontra un segnale militare non è tenuto ad osservarlo, né è sanzionabile per non averlo rispettato.
La portata soggettivamente limitata dei segnali militari ha una conseguenza pratica rilevante: in caso di presenza contemporanea di segnali militari e di segnali ordinari, il conducente civile deve attenersi esclusivamente a questi ultimi. Non vi è alcuna interferenza normativa tra i due sistemi di segnaletica.
La procedura di installazione e il disciplinare tecnico
Il terzo comma affida a un disciplinare del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, la definizione di tutte le caratteristiche tecniche dei segnali: forma, dimensioni, simboli, colori e modalità di apposizione. Il disciplinare deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, garantendo la conoscibilità delle regole tecniche.
La procedura di installazione, disciplinata dal quarto comma, prevede che il Comando militare territoriale comunichi all'ente proprietario della strada l'intenzione di procedere all'installazione, indicando i tempi. L'installazione è a carico del personale militare, ma il Comando può richiedere la collaborazione dell'ente proprietario, concordando tempi e modalità. Questo meccanismo di coordinamento garantisce che gli interventi sulla sede stradale avvengano in modo ordinato, senza pregiudicare la sicurezza della circolazione civile.
Inquadramento sistematico: la segnaletica come sistema unitario
La previsione di una segnaletica militare «parallela» a quella ordinaria riflette la necessità di contemperare le esigenze della difesa nazionale con il principio di uniformità e chiarezza della segnaletica stradale. L'utente della strada civile non deve essere disorientato da segnali che non è tenuto a rispettare: ecco perché la norma chiarisce con precisione il perimetro soggettivo di applicazione. I conducenti militari, d'altra parte, devono rispettare sia la segnaletica ordinaria — in quanto utenti della strada come tutti gli altri — sia la segnaletica militare specifica, che integra e specifica le prescrizioni ordinarie per le peculiari esigenze operative dei mezzi e delle formazioni militari.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I segnali militari devono essere rispettati dagli automobilisti civili?
No. L'articolo 76 del Regolamento è esplicito: i segnali per il traffico militare sono diretti esclusivamente al personale militare nell'esercizio del traffico militare. Un conducente civile non è tenuto a rispettarli né è sanzionabile per non averli osservati.
Quali sono le tre categorie di segnali militari previste dal Regolamento?
L'articolo 76 individua: (1) segnali di classe dei ponti, che indicano la portata massima per i mezzi militari; (2) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni, analoghi nella funzione a quelli civili; (3) segnali campali temporanei, per esigenze operative contingenti.
Chi decide dove installare i segnali militari?
Il Comando militare territoriale competente individua i luoghi e i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare richiedono l'installazione, e comunica le proprie determinazioni al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero della difesa.
Chi esegue materialmente l'installazione dei segnali militari?
L'installazione è effettuata dal personale militare. Il Comando competente può tuttavia richiedere il concorso dell'ente proprietario della strada, concordando tempi e modalità dell'intervento.
Dove sono definite le caratteristiche tecniche dei segnali militari?
Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli, i colori e le modalità di apposizione sono stabiliti con un disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Vedi anche