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La guida
Nel comparto Sanità il posto è conservato per 18 mesi di malattia sommati nel triennio: retribuzione intera per 9 mesi, 90% per 3 mesi, 50% per 6 mesi. Nei casi particolarmente gravi si possono chiedere altri 18 mesi non retribuiti; i giorni di terapie salvavita non si contano. Nei primi 10 giorni di ogni malattia spetta solo il trattamento fondamentale (art. 71 D.L. 112/2008).
Tabella riepilogativa
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Mesi 1-9 | 100% |
| Mesi 10-12 | 90% |
| Mesi 13-18 | 50% |
| Ulteriori 18 mesi (casi particolarmente gravi, su richiesta) | Non retribuiti |
| Terapie salvavita | Giorni esclusi dal comporto e pagati per intero |
Comporto 18 mesi
Il posto è conservato per 18 mesi, sommando le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’ultimo episodio (art. 40 CCNL 27/10/2025). La retribuzione è intera per i primi 9 mesi (ma nei primi 10 giorni di ogni malattia solo il trattamento fondamentale), al 90% per i 3 mesi successivi e al 50% per gli ulteriori 6.
Prima di superare i 18 mesi, nei casi particolarmente gravi, si può chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuito; l’azienda prima accerta l’idoneità con l’organo medico competente. Se il dipendente è inidoneo in modo permanente e assoluto, il rapporto può essere risolto con l’indennità sostitutiva del preavviso. Per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia e simili) i giorni di ricovero, day hospital, terapia e i relativi effetti collaterali non si contano nel comporto e sono pagati per intero (art. 41).
Visita fiscale Polo Unico
Visite fiscali gestite dal Polo Unico INPS. Fasce di reperibilita nel pubblico:
- 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi sabato, domenica, festivi
Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione del giorno + dei successivi fino a esibizione certificato.
Decurtazione primi 10 giorni
Per l’art. 71 del D.L. 112/2008, nei primi 10 giorni di ogni assenza per malattia spetta solo il trattamento economico fondamentale, senza le indennità fisse e continuative e senza il trattamento accessorio: per esempio l’indennità di specificità infermieristica, quella per le UO disagiate e le indennità di turno. Dall’11° giorno, se la malattia supera i 10 giorni, torna l’intera retribuzione (art. 40, comma 11).
La legge esclude dalla decurtazione il ricovero ospedaliero in strutture del SSN e fa salvi i trattamenti più favorevoli dei contratti per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero o day hospital e terapie salvavita.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Comporto malattia infermiere?
Fasce di visita fiscale nel SSN?
Cosa perdo nei primi 10 giorni di malattia?
Infortunio sul lavoro: la decurtazione si applica?
Fonti: CCNL Comparto Sanità 2022-2024 del 27/10/2025, artt. 40 e 41 · art. 71 D.L. 112/2008 (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.