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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 477 regola la contribuzione del nolo alla massa debitoria: la base è l'ammontare effettivo del nolo relativo al viaggio.
  • Dal nolo effettivo si deducono le spese che la sua perdita avrebbe consentito di risparmiare, per evitare che la contribuzione ecceda il beneficio economico netto ricevuto dal vettore.
  • La logica è speculare a quella dell'art. 472 per la massa creditoria: il nolo netto, e non quello lordo, è la base della contribuzione debitoria del vettore.
  • Il nolo è un interesse economico rilevante della spedizione e il vettore che lo percepisce integralmente grazie alla salvezza della nave partecipa equamente alla ripartizione dell'avaria comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 477 Codice della Navigazione — Contribuzione del nolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

In sintesi

  • L'art. 477 regola la contribuzione del nolo alla massa debitoria: la base è l'ammontare effettivo del nolo relativo al viaggio.
  • Dal nolo effettivo si deducono le spese che la sua perdita avrebbe consentito di risparmiare, per evitare che la contribuzione ecceda il beneficio economico netto ricevuto dal vettore.
  • La logica è speculare a quella dell'art. 472 per la massa creditoria: il nolo netto, e non quello lordo, è la base della contribuzione debitoria del vettore.
  • Il nolo è un interesse economico rilevante della spedizione e il vettore che lo percepisce integralmente grazie alla salvezza della nave partecipa equamente alla ripartizione dell'avaria comune.
Ratio e simmetria con l'art. 472

L'art. 477 del Codice della navigazione disciplina la contribuzione del nolo alla massa debitoria dell'avaria comune. La norma è speculare rispetto all'art. 472, che regola la voce del nolo perduto nella massa creditoria: se il vettore che ha perso il nolo può partecipare alla massa creditoria, il vettore che ha invece percepito — o che percepirà — il nolo grazie alla salvezza della nave deve contribuire alla massa debitoria. Questa simmetria è espressione del principio generale dell'avaria comune: tutti coloro che hanno interessi economici nella spedizione e che beneficiano della salvezza devono partecipare alla ripartizione delle perdite in proporzione a tali interessi. Il nolo è l'interesse economico tipico del vettore marittimo, che trova nella spedizione portata a termine la fonte del proprio guadagno.

Il valore di riferimento: l'ammontare effettivo del nolo

La base per il calcolo della contribuzione debitoria del nolo è il suo ammontare effettivo relativo al viaggio. A differenza del valore dei beni materiali (art. 476), che è determinato con riferimento alla fine del viaggio e può essere solo 'presumibile', il nolo ha tipicamente un ammontare certo perché stabilito contrattualmente nella polizza di carico o nel contratto di noleggio. L'ammontare effettivo del nolo è quello pattuito per il viaggio in questione, e non quello eventualmente modificato da accordi successivi o da clausole di revisione: si tratta del corrispettivo che il vettore percepirà per il trasporto delle merci portate a salvamento grazie al provvedimento di avaria comune. Quando il nolo è stabilito a forfait per l'intero viaggio e non distingue le singole partite di carico, il liquidatore dovrà procedere a una ripartizione proporzionale per isolare la quota relativa al carico presente a bordo al momento del provvedimento.

La deduzione delle spese risparmiate

Dal nolo effettivo si deducono le spese che la perdita del nolo avrebbe consentito di risparmiare. Il meccanismo è analogo a quello dell'art. 472 per la massa creditoria: il vettore che percepisce il nolo grazie alla salvezza della merce deve contribuire solo per il nolo netto, al netto cioè delle spese che avrebbe risparmiato se il nolo fosse andato perduto insieme alle merci. Si tratta tipicamente di spese di gestione commerciale del contratto di trasporto, di commissioni di intermediazione pagate sui noli, di costi bancari e simili. La deduzione evita che il vettore contribuisca per un importo superiore al guadagno netto che effettivamente realizzerà dal nolo percepito: sarebbe iniquo far partecipare il vettore per il lordo quando il suo effettivo arricchimento è il netto.

Profili pratici e coordinamento con l'art. 476

Nella pratica dei regolamenti di avaria comune, la determinazione della contribuzione del nolo si coordina con quella della nave (art. 476): spesso armatore e vettore coincidono, e il liquidatore deve separare le due poste per un calcolo corretto. Nei contratti di noleggio (voyage charter e time charter), la disciplina del nolo è più complessa: nel voyage charter il nolo è dovuto solo se il viaggio viene completato, mentre nel time charter il nolo è una locazione del tempo della nave. In entrambi i casi, il liquidatore dovrà isolare la quota di nolo corrispondente al periodo o al tratto di viaggio rilevante per l'avaria comune. Le Regole di York e Anversa (in particolare la regola XVII) disciplinano la contribuzione dei noli in termini molto simili a quelli dell'art. 477, confermando la coerenza tra la disciplina italiana e quella internazionale.

Casi pratici

Caso 1: Vettore che percepisce il nolo dopo la salvezza

Tizio, vettore della nave, ha un nolo contrattuale di diecimila euro per il viaggio in corso. Grazie al provvedimento di avaria comune, le merci vengono salvate e Tizio percepirà l'intero nolo. Nel regolamento dell'avaria, Tizio parteciperà alla massa debitoria per il nolo netto: dall'importo di diecimila euro si dedurranno le spese (commissioni, costi bancari) che avrebbe risparmiato se il nolo fosse andato perduto, pari a settecento euro, per una quota contributiva di novemilatrecentoeur.

Caso 2: Nolo forfait su carico misto

Caio percepisce un nolo forfait di trentamila euro per l'intero viaggio, ma a bordo vi sono sia merci destinate al porto A (valore del nolo proporzionale: diecimila euro) sia merci destinate al porto B (ventimila euro). L'avaria comune colpisce solo le merci destinate al porto B. Il liquidatore isola la quota di nolo proporzionale alle merci presenti a bordo al momento del provvedimento, e Caio contribuisce alla massa debitoria per il nolo netto riferito a quella quota.

Caso 3: Time charter e avaria comune

Sempronio ha noleggiato a tempo una nave e paga un nolo giornaliero al proprietario. L'avaria comune si verifica durante il periodo coperto dal contratto di noleggio. Il liquidatore dovrà determinare quale quota del nolo di periodo è riferibile al tratto di viaggio in cui si è verificato il provvedimento di avaria, e Sempronio contribuirà alla massa debitoria per tale quota netta, al netto delle eventuali spese risparmiate.

Domande frequenti

Come si calcola la contribuzione del nolo alla massa debitoria dell'avaria comune?

Si prende l'ammontare effettivo del nolo relativo al viaggio e si deducono le spese che la perdita del nolo avrebbe consentito di risparmiare: il risultato netto è la base di contribuzione.

Perché il vettore che percepisce il nolo deve contribuire all'avaria comune?

Perché ha un interesse economico nella spedizione e ha beneficiato della salvezza: chi percepisce il nolo grazie al provvedimento di avaria comune deve partecipare alla ripartizione dei danni.

L'art. 477 si applica anche ai contratti di noleggio a tempo?

Sì, ma il liquidatore dovrà isolare la quota di nolo riferibile al periodo o al tratto di viaggio rilevante per l'avaria comune, distinguendola dal nolo complessivo di periodo.

Cosa si intende per spese risparmiate ai fini della deduzione dal nolo contributivo?

Le spese che il vettore non avrebbe dovuto sostenere se il nolo fosse andato perduto: commissioni di intermediazione, costi bancari o altri costi accessori al contratto di trasporto.

Le Regole di York e Anversa prevedono una disciplina simile all'art. 477 per i noli?

Sì: la regola XVII delle Regole di York e Anversa disciplina la contribuzione dei noli in termini analoghi, confermando la coerenza tra la normativa italiana e quella internazionale sull'avaria comune.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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