Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 477 c.c. – Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 476 - Articolo 476 Codice Civile: Accettazione tacita→Cod. civ. art. 478 - Articolo 478 Codice Civile: Rinunzia che importa accettazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 475 Codice Civile: Accettazione espressa→Articolo 479 Codice Civile: Trasmissione del diritto di accettazione→Articolo 474 Codice Civile: Modi di accettazione→Articolo 480 Codice Civile: Prescrizione→Art. 473 c.c.: Eredità devolute a persone giuridiche od a enti→Art. 481 Codice Civile: Fissazione di un termine per l’accettazione→Art. 472 c.c.: Eredità devolute a minori emancipati o a inabilit
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi dona, vende o cede il proprio diritto di accettare l'eredità, anche a un coerede, o vi rinuncia a titolo oneroso o a favore di determinati coeredi, pone in essere un'accettazione tacita: il presupposto logico di tali atti è che il chiamato si sia già riconosciuto come erede.
Ratio della norma
L'articolo 477 c.c. presidia la coerenza logica del sistema successorio: non si può cedere ciò che non si possiede. Chi dispone del diritto di accettare l'eredità, trasferendolo ad altri attraverso donazione, vendita o cessione, implicitamente afferma di averlo già acquisito, il che presuppone di essersi già riconosciuto come erede. Altrimenti, l'atto di disposizione sarebbe giuridicamente impossibile. La norma estende questa logica anche alla rinuncia a titolo oneroso (es. Tizio rinuncia all'eredità in cambio di un pagamento) o alla rinuncia a favore di determinati coeredi (es. Tizio rinuncia in favore di Caio, escludendo gli altri coeredi): in entrambi i casi, il chiamato ha già esercitato un potere dispositivo sull'eredità che presuppone l'accettazione.
Analisi della fattispecie
La norma individua quattro fattispecie di accettazione tacita per atti di disposizione del diritto di accettare: (1) donazione: cessione gratuita del diritto di accettare a un terzo o a un coerede; (2) vendita: alienazione a titolo oneroso del diritto; (3) cessione in genere: qualunque atto traslativo del diritto; (4) rinuncia a titolo oneroso o in favore di determinati coeredi. Il denominatore comune è la patrimonializzazione del diritto di accettare: il chiamato lo tratta come un proprio diritto disponibile, il che equivale ad averlo già acquisito. La cessione del diritto di accettare fa sì che il cessionario acquisti la qualità di chiamato e possa esercitare l'accettazione nei termini previsti dall'art. 480 c.c., decorrenti dall'apertura della successione in capo al cedente.
Differenza con la rinuncia pura
La rinuncia pura ex art. 519 c.c., atto unilaterale, gratuito, non rivolto a determinati beneficiari, non costituisce accettazione: il chiamato semplicemente abdica al diritto senza trarne alcun vantaggio patrimoniale né favorire soggetti specifici. Al contrario, la rinuncia ex art. 477, essendo a titolo oneroso o finalizzata a beneficiare determinati coeredi, presuppone una valutazione e una scelta patrimoniale che implica l'esercizio di un diritto già acquisito.
Connessioni con altre norme
L'art. 477 si coordina con l'art. 476 c.c. (accettazione tacita), l'art. 519 c.c. (rinuncia all'eredità), l'art. 480 c.c. (prescrizione del diritto di accettare) e con le norme sulla cessione di crediti e diritti ex artt. 1260 ss. c.c., applicabili in via analogica alla cessione del diritto di accettare.
Domande frequenti
Posso vendere il mio diritto di accettare l'eredità a un cugino prima di averla accettata formalmente?
No, non nel senso di procedere senza effetti sulla propria posizione. L'art. 477 stabilisce che la vendita del diritto di accettare costituisce di per sé accettazione tacita: vendendo il diritto, stai già esercitando una facoltà che presuppone di essere erede.
Se rinuncio all'eredità in favore di mio fratello, sto accettando?
Sì, se la rinuncia è diretta specificamente a favorire determinati coeredi (tuo fratello). In tal caso, l'art. 477 qualifica l'atto come accettazione tacita seguita da cessione. Diversa è la rinuncia pura ex art. 519 c.c., che non è a favore di soggetti determinati e non costituisce accettazione.
Qual è la differenza tra la rinuncia ex art. 477 e la rinuncia ex art. 519 c.c.?
La rinuncia ex art. 477 è a titolo oneroso (in cambio di un corrispettivo) oppure a favore di determinati coeredi: in entrambi i casi implica accettazione tacita. La rinuncia ex art. 519 è pura: atto unilaterale, gratuito, non indirizzato a beneficiari specifici, che non comporta accettazione.
Chi acquista il diritto di accettare dall'erede-cedente può ancora accettare l'eredità?
Sì. Il cessionario subentra nella posizione del cedente e può esercitare il diritto di accettare, ma deve farlo entro i termini di prescrizione decennale decorrenti dall'apertura della successione (art. 480 c.c.), non dall'acquisto del diritto.
La donazione del diritto di accettare deve essere fatta con atto notarile?
Sì, se ha ad oggetto beni immobili (l'atto di donazione richiede sempre la forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c.). Per i diritti di natura mobiliare, la forma scritta è sufficiente. In ogni caso, l'atto deve rispettare le forme prescritte per la tipologia di cessione effettuata.