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Art. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione
In vigore
Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Se il chiamato all'eredità muore prima di aver accettato o rinunciato, il diritto di accettare si trasmette agli eredi del chiamato (c.d. ius transmissionis): ciascuno di essi può esercitarlo per la propria quota entro i termini previsti dalla legge.
Ratio della norma
L'articolo 479 c.c. disciplina la trasmissione del diritto di accettare l'eredità agli eredi del chiamato deceduto senza aver esercitato la scelta: è la codificazione dello ius transmissionis. La ratio è di ordine pratico: non sarebbe equo che il sopraggiungere della morte del chiamato, evento imprevedibile, precludesse definitivamente ai suoi eredi la possibilità di subentrare nell'eredità originaria, soprattutto se questa è vantaggiosa. D'altra parte, il sistema fissa dei limiti precisi per evitare che la trasmissione si prolunghi indefinitamente, creando incertezza sullo stato dei patrimoni.
Analisi del testo
Il meccanismo funziona come segue: Tizio è chiamato all'eredità di Caio; Tizio muore prima di accettare o rinunciare; gli eredi di Tizio (Sempronia e Mevio) acquistano ciascuno il diritto di accettare la quota di eredità di Caio a cui avrebbe avuto diritto Tizio. Sempronia e Mevio possono esercitare il diritto indipendentemente l'uno dall'altro: se Sempronia accetta, acquista la sua quota; se Mevio rinuncia, la sua parte si devolve secondo le regole della rappresentazione o dell'accrescimento. Il diritto trasmesso ha natura diversa dall'eredità del chiamato defunto: gli eredi del chiamato devono accettare sia l'eredità di Tizio (loro diretto dante causa) sia quella di Caio (eredità originaria), se vogliono beneficiare di quest'ultima. Il termine per esercitare il diritto decorre, per gli eredi del chiamato, dal momento in cui hanno avuto notizia della trasmissione del diritto, ma non può in ogni caso superare il termine decennale di prescrizione decorrente dall'apertura della successione originaria (art. 480 c.c.).
Ius transmissionis vs. ius representationis
Lo ius transmissionis ex art. 479 non va confuso con il ius representationis ex art. 467 c.c. La rappresentazione opera quando il chiamato è premorto al de cuius o è indegno: in tal caso i discendenti subentrano direttamente nella posizione del rappresentato. Lo ius transmissionis opera invece quando il chiamato era in vita al momento dell'apertura della successione ma è morto senza esercitare la scelta: il diritto di accettare si trasmette agli eredi come elemento del patrimonio ereditario del chiamato defunto.
Connessioni con altre norme
L'art. 479 va letto con l'art. 467 c.c. (rappresentazione), l'art. 480 c.c. (prescrizione del diritto di accettare) e l'art. 456 c.c. (apertura della successione). Rileva anche il diritto internazionale privato per le successioni transfrontaliere (Reg. UE 650/2012).
Domande frequenti
Cosa si intende per ius transmissionis in materia successoria?
Lo ius transmissionis è il meccanismo per cui il diritto di accettare l'eredità si trasmette agli eredi del chiamato che muore senza aver esercitato la scelta. Gli eredi del chiamato deceduto possono dunque accettare o rinunciare all'eredità originaria, ciascuno per la propria quota.
Entro quanto tempo gli eredi del chiamato deceduto devono accettare?
Il termine decorre da quando gli eredi hanno avuto notizia della trasmissione del diritto, ma non può in ogni caso superare il termine decennale di prescrizione decorrente dall'apertura della successione originaria (art. 480 c.c.). La conoscenza effettiva è il punto di partenza soggettivo.
Se uno degli eredi del chiamato accetta, gli altri sono obbligati?
No. Ciascun erede del chiamato esercita il diritto indipendentemente dagli altri: uno può accettare e l'altro rinunciare. Chi accetta acquista la quota corrispondente; chi rinuncia perde il diritto che si devolve secondo le norme sull'accrescimento o la rappresentazione.
Lo ius transmissionis è lo stesso della rappresentazione?
No, sono istituti distinti. La rappresentazione (art. 467 c.c.) opera quando il chiamato è premorto al de cuius o indegno: i discendenti subentrano direttamente. Lo ius transmissionis (art. 479 c.c.) opera quando il chiamato era vivo all'apertura della successione ma muore prima di decidere: il diritto si trasmette come parte del suo patrimonio ereditario.
Per accettare l'eredità 'trasmessa', gli eredi del chiamato devono prima accettare l'eredità di quest'ultimo?
Sì. Gli eredi del chiamato devono necessariamente accettare prima l'eredità del chiamato defunto (loro diretto dante causa) per poter poi esercitare il diritto trasmesso di accettare l'eredità originaria. Non è possibile accettare l'eredità di Caio rinunciando all'eredità di Tizio.