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Art. 473 c.c. Eredità devolute a persone giuridiche od a enti
In vigore
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (1) L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario. Il presente articolo non si applica alle società.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le persone giuridiche, le associazioni e le fondazioni riconosciute non possono accettare eredità senza l'autorizzazione richiesta dall'ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico e della corretta gestione del patrimonio degli enti.
Ratio della norma
L'articolo 473 c.c. risponde all'esigenza storica di sottoporre a controllo pubblico gli acquisti mortis causa di enti collettivi riconosciuti, che per definizione perseguono finalità istituzionali (utilità sociale, culto, istruzione, beneficenza, ecc.) e il cui patrimonio è vincolato a scopi determinati. L'accettazione di un'eredità gravata da debiti, senza adeguata valutazione, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria dell'ente e pregiudicare la realizzazione dei suoi scopi. Il sistema delle autorizzazioni si collocava storicamente in un quadro di vigilanza governativa sugli enti non lucrativi, oggi in parte superato dalla riforma del Codice del Terzo Settore.
Analisi del testo e evoluzione normativa
Il codice civile del 1942 richiedeva per le persone giuridiche l'autorizzazione governativa per accettare disposizioni testamentarie (artt. 17 e 600 c.c. nel testo originario). Con il d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, il riconoscimento delle persone giuridiche è stato liberalizzato e il regime autorizzatorio semplificato: per molti enti è sufficiente la delibera dell'organo competente (assemblea o consiglio di amministrazione), senza più previa approvazione ministeriale. Il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha ulteriormente razionalizzato la materia per le associazioni e fondazioni iscritte al RUNTS: queste possono accettare eredità e legati, anche beneficiando dell'inventario, con delibera dell'organo amministrativo, senza autorizzazione preventiva, salvo specifiche previsioni statutarie o casi residuali di enti soggetti a vigilanza rafforzata (es. fondazioni bancarie, enti ecclesiastici). Restano invece soggetti ad autorizzazione gli enti pubblici (artt. 11 ss. c.c.) che necessitano di delibera dell'organo competente e del controllo del MiMIT o del Ministero vigilante.
Procedura pratica
Per una fondazione ETS che intenda accettare un'eredità: (1) delibera del consiglio di amministrazione; (2) accettazione con beneficio d'inventario se il patrimonio ereditario è incerto o gravato da debiti (prassi raccomandata, sebbene non sempre obbligatoria per gli enti); (3) iscrizione nel RUNTS dell'atto di accettazione se richiesta dallo statuto o dalla normativa settoriale. Per gli enti pubblici (università, ospedali pubblici, ecc.): delibera dell'organo di governo, autorizzazione del Ministero vigilante e, di norma, accettazione con beneficio d'inventario. Per le fondazioni bancarie (d.lgs. 153/1999): autorizzazione del MiMIT.
Connessioni con altre norme
L'art. 473 si raccorda con l'art. 1 c.c. ss. sulla capacità giuridica, con gli artt. 11-35 c.c. sulle persone giuridiche, con l'art. 600 c.c. in materia di disposizioni testamentarie a favore di enti, e con il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Per gli enti ecclesiastici rileva il Codice di Diritto Canonico e i Patti Lateranensi (L. 222/1985).
Domande frequenti
Una fondazione ETS deve chiedere un'autorizzazione per accettare un'eredità?
Dopo la riforma del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), le fondazioni iscritte al RUNTS di norma non necessitano di autorizzazione governativa preventiva: è sufficiente la delibera del consiglio di amministrazione. Occorre però verificare lo statuto e le norme settoriali applicabili.
Cosa succede se un ente accetta l'eredità senza la necessaria autorizzazione?
L'accettazione priva della prescritta autorizzazione è nulla e non produce effetti traslativi dell'eredità in capo all'ente. L'eredità non si consolida nel patrimonio dell'ente e dovrà procedersi a una nuova accettazione regolarizzata.
Un ente pubblico può accettare eredità con beneficio d'inventario?
Sì, ed è la modalità raccomandata quando il passivo ereditario è incerto. L'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'ente ai soli beni ricevuti, proteggendo il patrimonio istituzionale da debiti ereditari eccedenti l'attivo.
Le associazioni di promozione sociale possono ricevere lasciti testamentari?
Sì. Le associazioni iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) possono accettare eredità e legati con delibera dell'organo amministrativo, nel rispetto dello statuto. I lasciti devono essere destinati alle finalità istituzionali dell'ente.
Una parrocchia può accettare un'eredità senza autorizzazione statale?
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchie, diocesi) sono soggetti a un regime speciale: la L. 222/1985 e il d.P.R. 361/2000 richiedono autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente e, per acquisti superiori a certi valori, anche il consenso dell'autorità civile. Il regime varia in base all'entità del patrimonio acquisito.