Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 474 c.c. Modi di accettazione
In vigore
L’accettazione può essere espressa o tacita.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 473 - Art. 473 c.c.: Eredità devolute a persone giuridiche od a enti→Cod. civ. art. 475 - Articolo 475 Codice Civile: Accettazione espressa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 472 c.c.: Eredità devolute a minori emancipati o a inabilit→Articolo 476 Codice Civile: Accettazione tacita→Articolo 471 Codice Civile: Eredità devolute a minori o interdetti→Art. 477 c.c.: Donazione, vendita e cessione dei diritti di succ→Art. 470 Codice Civile: Accettazione pura e semplice e accettazi→Articolo 478 Codice Civile: Rinunzia che importa accettazione→Art. 469 c.c.: Estensione del diritto di rappresentazione. Divis
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'accettazione dell'eredità può avvenire in forma espressa, con atto pubblico o scrittura privata, oppure in forma tacita, quando il chiamato pone in essere atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.
Ratio della norma
L'articolo 474 c.c. definisce la struttura bipolare dell'istituto dell'accettazione ereditaria: forma solenne (espressa) o comportamento concludente (tacita). La bipartizione risponde all'esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: la certezza giuridica, che spingerebbe verso la forma scritta obbligatoria, e la tutela della libertà del chiamato, che in molti casi manifesta la volontà di subentrare nel patrimonio del defunto attraverso azioni concrete e non con dichiarazioni formali. Il sistema italiano adotta un approccio pragmatico: conta la sostanza della scelta, non la sua veste formale.
Accettazione espressa
L'accettazione è espressa quando avviene mediante una dichiarazione esplicita di volontà contenuta in un atto pubblico (redatto da notaio con le forme dell'art. 47 L.N.) o in una scrittura privata (che non richiede autenticazione, salvo esigenze di trascrizione nei registri immobiliari). La dichiarazione espressa può essere: autonoma (atto notarile specifico) o contestuale a un altro atto giuridico (es. dichiarazione di accettazione nell'atto di compravendita di un bene ereditario). L'atto di accettazione espressa deve essere portato a conoscenza del cancelliere del tribunale del luogo dell'apertura della successione per essere iscritto nel registro delle successioni (art. 52 disp. att. c.c.).
Accettazione tacita
L'accettazione è tacita, ex art. 476 c.c., quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Il criterio dirimente è l'incompatibilità dell'atto con lo status di mero chiamato: atti tipicamente riconosciuti come accettazione tacita sono la vendita di beni ereditari, la riscossione di crediti del de cuius, la trascrizione nei registri immobiliari in qualità di erede, la transazione su diritti ereditari. Al contrario, gli atti conservativi e di amministrazione temporanea (inventario, custodia, pagamento di debiti urgenti) non costituiscono accettazione tacita ex art. 460 c.c. La valutazione è rimessa al giudice caso per caso.
Effetti dell'accettazione
Entrambe le forme producono gli stessi effetti sostanziali: il chiamato diventa erede retroattivamente al momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.), con acquisto universale del patrimonio attivo e responsabilità ultra vires per i debiti ereditari (salvo beneficio d'inventario). L'accettazione è irrevocabile (art. 475 ult. comma e 520 c.c.) e non può essere sottoposta a condizione o termine (art. 475 c. 2 c.c.).
Connessioni con altre norme
L'art. 474 è il cardine del sistema: va letto insieme all'art. 475 c.c. (accettazione espressa), all'art. 476 c.c. (accettazione tacita), all'art. 460 c.c. (atti del chiamato) e all'art. 480 c.c. (prescrizione del diritto di accettare).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra accettazione espressa e accettazione tacita dell'eredità?
L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione formale contenuta in un atto pubblico o scrittura privata. L'accettazione tacita si desume da comportamenti concludenti: atti che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede e che presuppongono necessariamente la volontà di subentrare nel patrimonio del defunto.
Gestire il conto corrente del defunto costituisce accettazione tacita?
Dipende dall'atto specifico. Prelevare fondi dal conto del defunto per finalità proprie è accettazione tacita. Pagare le spese funebri o le bollette urgenti con i fondi del defunto è invece atto conservativo che non costituisce accettazione, purché contenuto nell'ordinaria amministrazione.
L'accettazione tacita è valida come quella espressa?
Sì, produce gli stessi effetti giuridici: il chiamato diventa erede con effetto retroattivo all'apertura della successione, acquistando tutti i diritti e assumendo tutte le responsabilità del defunto, inclusi i debiti.
Vendere un bene ereditario costituisce accettazione tacita?
Sì, in modo inequivoco. La vendita di un bene facente parte dell'eredità presuppone la disponibilità del bene in qualità di erede e costituisce uno degli esempi tipici di accettazione tacita riconosciuti dalla giurisprudenza consolidata.
L'accettazione può essere parziale (solo alcuni beni)?
No. L'eredità si accetta o si rinuncia nella sua totalità: non è possibile accettare solo i beni attivi e rinunciare ai debiti. L'accettazione produce acquisto universale dell'intero patrimonio ereditario.