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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • All'assunzione del trasporto, il vettore o il raccomandatario rilascia al caricatore un ordinativo d'imbarco o, se convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco.
  • Dopo l'imbarco, il comandante deve rilasciare entro ventiquattr'ore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, oppure direttamente la polizza di carico.
  • Su presentazione della ricevuta di bordo, il vettore è tenuto a rilasciare la polizza di carico o ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco sulla polizza ricevuto già rilasciata.
  • La norma costruisce un ciclo documentale a tre fasi: ordinativo/polizza ricevuto → ricevuta di bordo → polizza di carico, con precisi obblighi temporali per ciascuna.
  • Il rispetto di questa sequenza documentale è essenziale per il commercio marittimo internazionale e per la funzione della polizza di carico come titolo di credito negoziabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 458 Codice della Navigazione — Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla consegna e all’imbarco delle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco. Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.

Commento

Ratio e importanza del ciclo documentale

L'art. 458 del Codice della navigazione disciplina il ciclo documentale del trasporto marittimo di merci, scandendo le tappe della documentazione che il vettore (o il raccomandatario che lo rappresenta in porto) deve rilasciare al caricatore nelle diverse fasi del contratto. Si tratta di una norma di fondamentale importanza pratica, poiché la corretta sequenza documentale è il presupposto perché il caricatore possa disporre giuridicamente del carico durante il trasporto — cedendolo, dando in pegno la polizza a una banca, o trasferendo i diritti al destinatario — e perché il destinatario possa ricevere le merci a destino. Il ciclo documentale descritto dall'art. 458 riflette le esigenze del commercio internazionale, in cui la merce è spesso venduta 'in viaggio' attraverso la circolazione della polizza di carico.

L'ordinativo d'imbarco e la polizza ricevuto per l'imbarco

La prima fase del ciclo documentale inizia con l'assunzione del trasporto: il momento in cui vettore e caricatore concludono il contratto di trasporto. In questa fase, il vettore o il raccomandatario (agente marittimo che agisce per conto del vettore nel porto) è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare. L'ordinativo d'imbarco è un documento interno-operativo che autorizza formalmente il ricevimento e l'imbarco delle merci indicate. In alternativa, se le parti lo hanno convenuto, il vettore può rilasciare già in questa fase una polizza ricevuto per l'imbarco (received for shipment bill of lading): un documento che attesta la presa in consegna delle merci dal caricatore, ma prima ancora del loro effettivo imbarco sulla nave. Questo documento è particolarmente utile nelle vendite internazionali a pagamento documentario, in cui la banca del compratore può richiedere la presentazione della documentazione già prima dell'imbarco fisico delle merci.

La ricevuta di bordo e il termine di ventiquattr'ore

La seconda fase si apre con l'effettivo imbarco delle merci. Entro ventiquattr'ore dall'imbarco, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate. La ricevuta di bordo è un documento che attesta che le merci sono state fisicamente caricate a bordo della nave identificata e attribuisce al caricatore il diritto di ottenere la polizza di carico. Il termine di ventiquattr'ore è un termine legale preciso che impone celerità al comandante: nel trasporto marittimo internazionale, il caricatore ha spesso necessità di disporre rapidamente della documentazione di bordo per presentarla alla propria banca o per completare le pratiche doganali di esportazione. In alternativa alla ricevuta di bordo, il comandante può rilasciare direttamente la polizza di carico: in tal caso, la ricevuta di bordo diventa superflua e il ciclo documentale si accorcia.

La polizza di carico e il meccanismo di conversione

La terza e ultima fase è il rilascio della polizza di carico (bill of lading), il documento più importante del trasporto marittimo internazionale. Se il comandante ha rilasciato la ricevuta di bordo, il vettore (o il raccomandatario in suo luogo) è tenuto a rilasciare la polizza di carico su presentazione della ricevuta di bordo. In alternativa, il vettore può limitarsi ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco — con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'art. 460 (data e porto di imbarco, nome della nave) — sulla polizza ricevuto per l'imbarco già rilasciata, trasformandola così in una polizza a bordo (on board bill of lading). Questa seconda opzione consente di evitare l'emissione di un nuovo documento quando la polizza ricevuto è già stata consegnata all'acquirente o alla banca: è sufficiente la timbratura e l'annotazione dell'avvenuto imbarco per soddisfare i requisiti delle lettere di credito documentarie.

Profili pratici e coordinamento internazionale

Il ciclo documentale descritto dall'art. 458 si coordina con gli usi del commercio internazionale e con le Regole dell'Aja-Visby, che all'art. III par. 3 elencano le indicazioni che la polizza di carico deve contenere. Nella prassi delle lettere di credito documentarie (LC), regolate dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (UCP 600), le banche richiedono tipicamente la presentazione di polizze di carico 'a bordo' (on board) piuttosto che polizze 'ricevuto per imbarco', poiché solo la prima garantisce che le merci siano effettivamente a bordo della nave e non solo prese in consegna a terra. L'art. 458 consente di soddisfare questo requisito sia attraverso l'emissione diretta di una polizza di carico on board da parte del comandante, sia attraverso l'annotazione dell'imbarco sulla polizza ricevuto già emessa, rendendo così il sistema documentale flessibile e adattabile alle esigenze delle diverse operazioni commerciali.

Casi pratici

Caso 1: Emissione di polizza ricevuto per imbarco su lettera di credito

Tizio, caricatore di macchinari industriali, ha venduto la merce a Caio, acquirente estero, con pagamento tramite lettera di credito che richiede la presentazione della documentazione di trasporto entro cinque giorni dalla data del contratto. Il vettore Sempronio rilascia a Tizio una polizza ricevuto per l'imbarco già al momento dell'assunzione del trasporto: Tizio può presentarla alla propria banca entro i termini della LC, ottenendo lo svincolo del pagamento prima ancora che le merci siano fisicamente a bordo.

Caso 2: Ritardo nel rilascio della ricevuta di bordo

Caio, caricatore, imbarcha un lotto di merci deperibili. Il comandante della nave di Tizio non rilascia la ricevuta di bordo entro le ventiquattr'ore previste dall'art. 458. Caio non può presentare la documentazione alla propria banca nei tempi previsti dalla LC e subisce un danno per il ritardo nel pagamento: Tizio risponde verso Caio per l'inadempimento dell'obbligo di rilasciare tempestivamente la ricevuta di bordo.

Caso 3: Conversione della polizza ricevuto in polizza on board

Sempronio, caricatore, aveva già ottenuto una polizza ricevuto per l'imbarco dal vettore Tizio, necessaria per avviare le pratiche bancarie. Dopo l'effettivo imbarco delle merci, invece di emettere una nuova polizza di carico, Tizio appone sulla polizza ricevuto la menzione dell'avvenuto imbarco con la data e il nome della nave, come previsto dall'art. 458. La polizza così annotata viene accettata dalla banca di Sempronio come equivalente a una polizza on board.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'ordinativo d'imbarco e la polizza ricevuto per l'imbarco?

L'ordinativo d'imbarco è un documento interno-operativo che autorizza il ricevimento delle merci. La polizza ricevuto per l'imbarco è un documento più formale che attesta la presa in consegna delle merci dal caricatore prima dell'imbarco fisico, usata nelle operazioni con lettera di credito documentaria.

Entro quanto tempo il comandante deve rilasciare la ricevuta di bordo?

Entro ventiquattr'ore dall'imbarco delle merci, ai sensi dell'art. 458. In alternativa, il comandante può rilasciare direttamente la polizza di carico nello stesso termine.

Cosa può fare il caricatore che ha già una polizza ricevuto per l'imbarco dopo l'effettivo imbarco delle merci?

Può presentare la polizza ricevuto al vettore e ottenere la conversione in polizza di carico, oppure il vettore può semplicemente apporre sulla polizza ricevuto la menzione dell'avvenuto imbarco con le indicazioni previste dall'art. 460, trasformandola in una polizza on board.

Chi è il raccomandatario e quale ruolo svolge nel ciclo documentale?

Il raccomandatario è l'agente marittimo che rappresenta il vettore nel porto. In base all'art. 458, può rilasciare l'ordinativo d'imbarco o la polizza ricevuto in luogo del vettore, svolgendo una funzione di intermediazione documentale nel porto di caricazione.

La polizza ricevuto per l'imbarco è accettata dalle banche nelle operazioni di credito documentario?

Dipende dai termini della lettera di credito. Le banche preferiscono generalmente polizze on board che attestano l'avvenuto imbarco fisico. La polizza ricevuto è accettabile se la LC lo consente espressamente, oppure se viene annotata la menzione dell'avvenuto imbarco ai sensi dell'art. 458.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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