In sintesi
L'articolo 24 del D.Lgs. 472/1997 disciplina la riscossione delle sanzioni tributarie e la possibilità di rateizzazione in casi di disagio economico. La regola generale è il rinvio alle disposizioni sulla riscossione del tributo cui la violazione si riferisce: le sanzioni seguono le stesse vie esattoriali del tributo (iscrizione a ruolo, cartella di pagamento, azione esecutiva). Su richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate, l'ufficio può eccezionalmente consentire il pagamento rateale in rate mensili fino a un massimo di trenta. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con obbligo di pagamento del debito residuo entro trenta giorni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 472/1997 — Riscossione della sanzione tributaria
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione puo’ eccezionalmente consentirne, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo’ essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
- Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 24 D.Lgs. 42/2004 — Interventi su beni pubblici
- Art. 24 CAD — Firma digitale
- Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 24 chiude il cerchio del procedimento sanzionatorio disciplinando la fase esecutiva. La scelta del legislatore di rinviare alle norme sulla riscossione del tributo evita la duplicazione delle procedure e semplifica l'azione degli uffici. La rateizzazione per casi di disagio economico è un meccanismo di solidarietà che bilancia l'esigenza di recupero del credito tributario con la situazione concreta del contribuente, evitando che la sanzione produca effetti devastanti sul suo equilibrio finanziario.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce il rinvio dinamico alle disposizioni sulla riscossione del tributo di riferimento: non vi è quindi un procedimento di riscossione autonomo per le sanzioni, ma si applicano le stesse regole (DPR 602/1973 per le imposte dirette, DPR 633/1972 per l'IVA, e così via). Il comma 2 disciplina la rateizzazione eccezionale: su richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate, l'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può consentire il pagamento in rate mensili, fino a un massimo di 30. Il debito può essere estinto in qualsiasi momento in unica soluzione. Il comma 3 introduce la clausola di decadenza: il mancato pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
Quando si applica
La riscossione ordinaria segue i canali del tributo: per IRPEF e IRES, la sanzione è riscossa attraverso la cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, a seguito dell'iscrizione a ruolo. Per l'IVA, le stesse vie. La rateizzazione eccezionale si applica su richiesta, in casi di comprovato disagio economico: l'ufficio ha discrezionalità nel valutare la richiesta. La rateizzazione dell'art. 24 si distingue dalla rateizzazione generale delle cartelle di pagamento (DPR 602/1973, art. 19): quest'ultima è un diritto del debitore (fino a certi importi), mentre la rateizzazione dell'art. 24 è eccezionale e discrezionale.
Confronto e norme correlate
L'art. 24 si coordina con il DPR 602/1973 (riscossione delle imposte), che disciplina l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento. Con l'art. 19 D.Lgs. 472/1997 (esecuzione delle sanzioni in pendenza di ricorso), che regola la fase precedente alla definitività. La rateizzazione dell'art. 24 è distinta dal pagamento rateale in sede di definizione agevolata (art. 16, comma 3) e da quello in sede di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): queste ultime riguardano la fase deflattiva, quella dell'art. 24 riguarda la fase esecutiva post-definitività.
Problemi applicativi
La principale questione pratica riguarda la prova del «disagio economico»: l'ufficio richiede documentazione (bilanci, situazione patrimoniale, ISEE, estratti conto) per valutare la richiesta. Il diniego della rateizzazione è atto impugnabile. Un secondo profilo riguarda la decadenza: il mancato pagamento di una rata è particolarmente insidioso, perché l'intero residuo diventa esigibile entro soli 30 giorni. Il contribuente deve monitorare attentamente le scadenze e in caso di difficoltà transitoria comunicare tempestivamente all'ufficio per valutare soluzioni alternative.
Casi pratici
Caso 1: Riscossione via cartella per sanzione da accertamento IRPEF
Caso 2: Rateizzazione eccezionale per contribuente in difficoltà finanziaria
Caso 3: Decadenza dalla rateizzazione per mancato pagamento
Domande frequenti
Come vengono riscosse le sanzioni tributarie?
L'art. 24 D.Lgs.472/1997 rinvia alle disposizioni sulla riscossione del tributo di riferimento: generalmente tramite iscrizione a ruolo, cartella di pagamento dell'Agente della riscossione e, se necessario, azioni esecutive (pignoramento, ipoteca esattoriale).
Posso pagare la sanzione tributaria a rate?
Eccezionalmente sì, in caso di comprovato disagio economico, su richiesta all'ufficio che ha applicato la sanzione. Il pagamento rateale può essere fino a 30 rate mensili (art. 24, comma 2). È una facoltà discrezionale dell'ufficio, non un diritto automatico.
Cosa succede se salto una rata della sanzione tributaria rateizzata?
Si decade dal beneficio della rateizzazione (art. 24, comma 3): l'intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e deve essere pagato entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. È importante monitorare scrupolosamente le scadenze.
La rateizzazione delle sanzioni tributarie è la stessa della rateizzazione delle cartelle in generale?
No. La rateizzazione dell'art. 24 è eccezionale e discrezionale, riservata ai casi di disagio economico. La rateizzazione delle cartelle di pagamento in generale (DPR 602/1973, art. 19) è invece un diritto riconosciuto al debitore fino a certi importi, con procedura diversa.
Vedi anche