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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio che il passeggero non ritira all'arrivo.
  • Prima di procedere al deposito, il vettore deve darne avviso al passeggero.
  • Il deposito è una facoltà del vettore, non un obbligo immediato: finché non deposita, rimane custode del bagaglio a bordo.
  • La scelta del «luogo idoneo» rimette al vettore la valutazione pratica della struttura di custodia più adeguata al tipo di bene.
  • Il deposito risolve il problema logistico del bagaglio abbandonato, trasferendo la custodia a un terzo depositario con oneri a carico del passeggero inadempiente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 417 Codice della Navigazione — Bagaglio non ritirato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.

Commento

Ratio e ambito applicativo

L'art. 417 del Codice della navigazione affronta la situazione pratica del bagaglio non ritirato dal passeggero al termine del viaggio. Si tratta di un'ipotesi tutt'altro che rara nella navigazione marittima: il passeggero può non presentarsi al ritiro per ragioni di salute, per assenza improvvisa, per errore di comunicazione, ovvero — nei casi estremi — per abbandono volontario del bagaglio. La norma non disciplina l'intera fenomenologia del bagaglio non ritirato, ma si limita a riconoscere al vettore una facoltà di autotutela: il deposito in luogo idoneo, previa comunicazione al passeggero.

La facoltà di deposito e l'avviso

La disposizione attribuisce al vettore la facoltà — non l'obbligo — di depositare il bagaglio non ritirato. Fino a quando il vettore non esercita tale facoltà, rimane obbligato alla custodia del bagaglio a titolo contrattuale, con la conseguente responsabilità per eventuali perdite o avarie durante il periodo di detenzione prolungata. L'esercizio della facoltà è condizionato all'invio di un «avviso al passeggero»: tale avviso ha una duplice funzione — notiziare il passeggero del mancato ritiro e dargli la possibilità di provvedere prima che il vettore si liberi dell'obbligo di custodia diretta. La norma non specifica la forma dell'avviso né il termine entro cui il passeggero può rispondere: nella prassi, si ritiene che un avviso scritto all'ultimo recapito noto del passeggero soddisfi il requisito di legge.

Il 'luogo idoneo' di deposito

La norma rimette al vettore la scelta del «luogo idoneo» di deposito, senza ulteriori specificazioni. L'idoneità del luogo va valutata in relazione alla natura del bagaglio: per bagagli ordinari, un magazzino portuale o un deposito bagagli autorizzato; per oggetti di valore o deperibili, strutture adeguate alle caratteristiche del bene. La scelta deve essere improntata a criteri di ragionevolezza e buona fede contrattuale: un vettore che depositasse oggetti di valore in un luogo non idoneo risponderebbe dei danni conseguenti. I costi del deposito, secondo i principi generali, sono a carico del passeggero inadempiente all'obbligo di ritiro, poiché l'obbligo di ritiro del bagaglio rientra tra i doveri del passeggero nell'esecuzione del contratto.

Regime giuridico del deposito

Una volta che il vettore abbia depositato il bagaglio in luogo idoneo, si configura un rapporto di deposito tra il vettore — o la struttura scelta — e il passeggero (deponente). Il depositario risponde della custodia secondo le regole degli artt. 1766 ss. c.c. La responsabilità del vettore originario si riduce progressivamente: dopo il deposito, il vettore risponde ancora come mandatario del passeggero per la scelta del depositario, ma non più come custode diretto del bagaglio. Il passeggero ha diritto alla restituzione del bagaglio al depositario previa corresponsione delle spese di deposito maturate.

Coordinamento con il pegno legale e la prescrizione

L'art. 417 va coordinato con l'art. 416 (pegno legale sul bagaglio) e con le norme sulla prescrizione dei crediti nascenti dal contratto di passaggio. Se il vettore vanta crediti verso il passeggero al momento del mancato ritiro, può esercitare contestualmente il diritto di pegno sul bagaglio e procedere al deposito. La norma non prevede un termine entro cui il bagaglio non ritirato deve essere 'liquidato': in assenza di disciplina speciale, si applicano i principi generali sulla prescrizione del diritto alla riconsegna e, per il bagaglio deperibile o di difficile custodia, la possibilità di vendita giudiziale nelle forme dell'art. 1515 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Passeggero assente all'arrivo: il vettore deposita la valigia di Tizio

Tizio non si presenta al porto di Palermo per ritirare la propria valigia registrata. Il vettore attende alcune ore, poi invia un avviso scritto all'indirizzo comunicato da Tizio in fase di prenotazione e deposita la valigia presso un magazzino portuale autorizzato. Le spese di deposito maturate sino al ritiro sono a carico di Tizio.

Caso 2: Bagaglio di valore non ritirato: Caio richiede la restituzione tardiva

Caio dimentica a bordo una borsa contenente gioielli. Il vettore, ricevuto l'avviso di mancato ritiro, deposita la borsa in una struttura di custodia valori. Caio si presenta dopo due giorni: ha diritto alla restituzione pagando le spese di deposito maturate, e il vettore risponde della scelta di un luogo idoneo alla natura degli oggetti custoditi.

Caso 3: Avviso non inviato prima del deposito: Sempronio impugna la scelta del vettore

Sempronio non ritira il bagaglio per un'emergenza familiare. Il vettore, senza inviare alcun avviso, deposita la valigia in un magazzino generico dove si danneggia per umidità. Sempronio può agire per il risarcimento: il vettore non ha rispettato il requisito dell'avviso preventivo previsto dall'art. 417 e ha scelto un luogo non idoneo per la custodia, restando responsabile dei danni occorsi prima o durante il deposito irregolare.

Domande frequenti

Il vettore è obbligato a custodire il bagaglio non ritirato?

Sì, almeno fino a quando non esercita la facoltà di depositarlo in luogo idoneo previa comunicazione al passeggero. Solo dopo il deposito regolare si libera dall'obbligo di custodia diretta.

Devo pagare le spese di deposito se non ho ritirato il bagaglio in tempo?

Sì. Le spese di deposito maturate dopo il mancato ritiro sono a carico del passeggero inadempiente, in quanto l'obbligo di ritiro è parte degli obblighi del passeggero nel contratto di passaggio.

Cosa succede se il vettore deposita il bagaglio senza avvisarmi?

Il vettore deve inviare l'avviso prima di procedere al deposito. Se non lo fa e il bagaglio subisce danni durante il deposito irregolare, il vettore risponde dei danni per aver violato l'obbligo di avviso previsto dall'art. 417.

Ho diritto a recuperare il bagaglio anche dopo molto tempo dal viaggio?

Il diritto alla restituzione del bagaglio è soggetto a prescrizione secondo le norme generali. In assenza di disciplina speciale nel codice della navigazione, si applicano i termini ordinari. Occorre rivolgersi tempestivamente al depositario.

Il vettore può vendere il bagaglio non ritirato dopo un certo tempo?

Non è prevista una vendita diretta. Per i beni deperibili o di difficile custodia si possono invocare le regole generali sull'autotutela del creditore (art. 1515 c.c.), ma è necessaria in linea generale un'autorizzazione giudiziale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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