Autore: Andrea Marton

  • Art. 49 DPR 602/1973 – Espropriazione forzata

    Art. 49 DPR 602/1973 – Espropriazione forzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario puo’ altresi’ promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

    1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione.

    2. Il procedimento di espropriazione forzata e’ regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita’ previste dall’articolo 26.

    3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

  • Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità

    Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

  • Art. 410 Codice della Navigazione – Trasporto del bagaglio non registrato

    Art. 410 Codice della Navigazione – Trasporto del bagaglio non registrato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

  • Pensione e cessazione Funzioni Locali 2026

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Locali può andare in pensione di vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA (61 anni + 35 contributi categorie protette). Dimissioni con preavviso 2-3 mesi. Risoluzione consensuale con incentivo facoltativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Pensione e cessazione Funzioni Locali 2026
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Opzione Donna PA 61 anni + 35 contributi (cat. protette)
    Dimissioni Preavviso 2-3 mesi
    Risoluzione consensuale Accordo + incentivo facoltativo

    Pensione di vecchiaia e anticipata

    Requisiti standard:

    • Vecchiaia: 67 anni + 20 anni contributi
    • Anticipata: 42 anni 10 mesi uomini, 41 anni 10 mesi donne, indipendente dall’età

    Decorrenza: 1° giorno del mese successivo alla domanda. Si consiglia domanda con almeno 3 mesi di anticipo.

    Quota 103 e Opzione Donna PA

    Quota 103: 62 anni + 41 contributi, calcolo contributivo (penalizzante -10/25%), massimale 4× trattamento minimo INPS.

    Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi per disoccupate, caregiver, invalide. Calcolo totalmente contributivo (-20/30%). Soggetta a finestre annuali di legge di bilancio.

    Dimissioni e risoluzione consensuale

    Preavviso dimissioni:

    • Operatori-Operatori esperti: 2 mesi
    • Funzionari-EP: 3 mesi

    Le dimissioni non danno diritto a NASpI (non c’è per i pubblici contrattualizzati). La risoluzione consensuale con incentivo è prevista in casi di soppressione di posto o riorganizzazione: incentivo da 12 a 24 mensilità contrattato in sede locale.

    Casi pratici

    Tizio – Pensione anticipata 43 anni contributi
    Tizio, funzionario EP, 43 anni contributi a 65. Sceglie anticipata (non vecchiaia per non aspettare). Importo: 75% ultima retribuzione (quota retributiva pre-1995) + quota contributiva.
    Caia – Quota 103
    Caia, funzionaria, 62 anni + 41 contributi 2025. Quota 103, calcolo contributivo (-20%). Massimale 4× trattamento minimo INPS.
    Sempronio – Dimissioni con preavviso
    Sempronio, funzionario Comune, si dimette per privato. Preavviso 3 mesi. Niente NASpI. TFR €18.000 erogato in 12 mesi.

    Domande frequenti

    A che età vado in pensione di vecchiaia?
    67 anni con 20 anni di contributi. Vale uomini e donne. Decorre 1° del mese successivo alla domanda; consigliata domanda 3 mesi prima.
    Cos'è la pensione anticipata?
    42a 10m contributi uomini, 41a 10m donne, indipendente dall’età. Vale anche con contribuzione mista (pubblica + privata).
    Quota 103: conviene?
    Dipende: si esce prima ma con penalizzazione contributiva (-10/25% rispetto a vecchiaia). Massimale 4× trattamento minimo INPS. Da valutare individualmente con simulazione INPS.
    Le dimissioni dal Comune danno NASpI?
    No. I pubblici contrattualizzati non sono coperti da NASpI ordinaria. Solo indennità specifiche per soppressione di posto o mobilità d’ufficio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 89 DPR 495/1992 – Segnali di pendenza pericolosa

    Art. 89 DPR 495/1992 – Segnali di pendenza pericolosa

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.

    2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.

  • Art. 63 DPR 495/1992 – Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria

    Art. 63 DPR 495/1992 – Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.

  • Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Art. 32 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

    a) i rispettivi azionisti o soci;

    b) qualsiasi azionista o socio, siano diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti;

    c) i membri dei rispettivi organi di amministrazione;

    d) i rispettivi dipendenti;

    e) i possessori di token collegati ad attività; oppure

    f) qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva di attività di cui all’articolo 36.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano, in una posizione ben visibile sul loro sito web, ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

    4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai potenziali possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.

    5. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;

    b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 3.

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 75 DPR 602/1973 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

    Art. 75 DPR 602/1973 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si e’ proceduto.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

  • Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Art. 21 Reg. (UE) 2023/1114 – Concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.

    2. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che:

    a) l’organo di amministrazione dell’emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato;

    b) i membri dell’organo di amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2;

    c) gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4;

    d) l’emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;

    e) il modello di business dell’emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

    3. L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività.

    4. Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.

    5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    6. Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

  • Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 32 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nazionale ed internazionale.

    2. Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dal genitore entro dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e non oltre il dodicesimo anno di età del minore.

  • Art. 72-bis DPR 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi

    Art. 72-bis DPR 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

    Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.

    Apri il calcolatore del pignoramento →

    1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

    2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.

  • Art. 1 D.Lgs. 1/2018 – Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 1 D.Lgs. 1/2018 – Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

    2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile.

    3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente.

    4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.