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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 75 del DPR 602/1973 disciplina i pignoramenti eseguiti dall'AdER nei confronti di debitori fiscali che vantano crediti verso pubbliche amministrazioni — rimborsi IVA ancora in attesa di erogazione, stipendi di dipendenti pubblici, corrispettivi per appalti o forniture alla PA, contributi pubblici. Quando il debitore fiscale è a sua volta creditore di un ente pubblico, l'AdER può intercettare queste somme prima che raggiungano la disponibilità del debitore, notificando il pignoramento direttamente all'ente pubblico. La particolarità della norma risiede nell'assoggettamento delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di terzo pignorato, con le specificità procedurali tipiche della gestione finanziaria pubblica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 DPR 602/1973 — Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si e’ proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

Commento

Ratio della norma

Le pubbliche amministrazioni sono frequentemente debitori di rimborsi, sussidi, compensi e corrispettivi verso soggetti privati. In assenza di norme specifiche, potrebbe nascere il dubbio se e come l'AdER possa notificare atti di pignoramento a enti pubblici, e se questi siano tenuti a rispettarli come normali terzi pignorati. La norma chiarisce che la PA è soggetta alle stesse regole del terzo privato nel pignoramento presso terzi, con le adattamenti procedurali necessari per la gestione finanziaria pubblica.

Analisi e struttura

La procedura segue le regole generali del pignoramento presso terzi (art. 72-bis), con l'AdER che notifica l'atto all'ente pubblico terzo pignorato. La PA riceve la notifica e deve: (a) non erogare al debitore le somme pignorate; (b) versarle all'AdER entro il termine stabilito o alla scadenza dell'obbligazione; (c) dichiarare, se richiesta, l'entità del credito del debitore verso di essa. Gli enti pubblici non possono opporre la loro particolare natura organizzativa come motivo di rifiuto: sono vincolati come qualsiasi terzo privato.

Quando si applica

La norma trova applicazione per: stipendi e pensioni di dipendenti e pensionati pubblici (nei limiti dell'art. 72-ter); rimborsi IVA e altri rimborsi fiscali dovuti dall'Agenzia delle Entrate; corrispettivi per forniture, servizi e lavori pubblici; contributi, sovvenzioni e trasferimenti erogati da enti pubblici a imprese o privati. Non si applica ai crediti verso la PA che siano già oggetto di sequestro conservativo in altro procedimento o che siano dichiarati impignorabili per legge.

Confronto e norme correlate

La norma si coordina con l'art. 48-bis DPR 602/1973 (che impone alle PA di verificare l'esistenza di cartelle non pagate prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro) e con l'art. 72-bis (regole generali del pignoramento presso terzi). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) pone limiti alla compensazione dei crediti fiscali del privato verso la PA con i debiti fiscali dello stesso verso l'erario: la compensazione non può avvenire autonomamente ma richiede l'accordo di tutti i soggetti coinvolti.

Problemi applicativi

Il principale problema riguarda i rimborsi IVA pignorati che sono a loro volta oggetto di cessione di credito da parte del debitore (es. il debitore ha ceduto il rimborso IVA a una società di factoring): in tal caso l'AdER si troverà in conflitto con il cessionario del credito. La giurisprudenza ha affrontato questa questione con soluzioni non sempre uniformi, distinguendo tra cessione notificata prima e dopo il pignoramento. Un secondo nodo è la lentezza degli enti pubblici nel rispettare i tempi di versamento: la PA che ritarda ingiustificatamente risponde degli interessi maturati nel frattempo.

Casi pratici

Caso 1: Rimborso IVA pignorato dall'AdER prima dell'erogazione

Caso 2: Stipendio del dipendente pubblico pignorato dall'AdER

Caso 3: Corrispettivo appalto pubblico pignorato

Domande frequenti

L'AdER può pignorare un rimborso IVA ancora non erogato?

Sì. L'art. 75 DPR 602/1973 consente all'AdER di pignorare qualsiasi credito del debitore verso la pubblica amministrazione, inclusi i rimborsi IVA in attesa di erogazione. L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la notifica del pignoramento, è obbligata a non versare il rimborso al debitore ma all'AdER.

Lo stipendio del dipendente pubblico è soggetto agli stessi limiti di pignorabilità?

Sì. I limiti dell'art. 72-ter (1/10 fino a 2.500 euro netti, 1/7 da 2.500 a 5.000 euro, 1/5 oltre 5.000 euro) si applicano anche agli stipendi dei dipendenti pubblici pignorati dall'AdER. La PA datore di lavoro è terzo pignorato e ha le stesse obbligazioni di un datore di lavoro privato.

La PA può rifiutarsi di rispettare il pignoramento dell'AdER?

No. Le pubbliche amministrazioni sono vincolate agli obblighi di terzo pignorato come qualsiasi soggetto privato. Non possono opporre la propria natura pubblica come motivo di rifiuto. L'ente che non rispetta il pignoramento risponde personalmente verso l'AdER per le somme non versate.

Cosa succede se il debitore ha ceduto il rimborso IVA a una società di factoring prima del pignoramento?

Se la cessione del credito è stata notificata all'Agenzia delle Entrate prima del pignoramento dell'AdER, il cessionario (la società di factoring) ha diritto al rimborso con precedenza. Se invece la cessione è successiva al pignoramento, l'AdER prevale: il pignoramento è già opponibile ai terzi e il cedente non può disporre del credito già vincolato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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