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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero dei lavori pubblici redige ogni anno un rapporto alla Conferenza Stato-Regioni sull'utilizzo dei proventi dell'indennizzo d'usura incassati ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Codice della Strada.
  • Il primo rapporto doveva essere presentato entro il 31 marzo 1995 con riferimento all'esercizio finanziario 1994.
  • Le somme dell'indennizzo destinate all'adeguamento infrastrutturale vengono ripartite — quando gli itinerari interessano sia strade statali sia viabilità minore — in ragione di 7/10 alle Regioni e 3/10 all'ANAS territorialmente competente.
  • Le società concessionarie autostradali comunicano trimestralmente (1 aprile, 1 agosto, 1 dicembre) all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 DPR 495/1992 — Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario

1994. 3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. (19) 52

4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1 aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.

Commento

Il contesto normativo: l'indennizzo d'usura dei mezzi d'opera

L'articolo 72 del DPR 495/1992 costituisce la norma di attuazione dell'art. 34 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina gli oneri supplementari posti a carico dei mezzi d'opera che percorrono le strade con masse eccedenti i limiti ordinari. Questi veicoli — tipicamente autocarri pesanti impiegati nei cantieri, nei trasporti eccezionali o nell'edilizia — producono un'usura della pavimentazione stradale superiore a quella generata dalla circolazione ordinaria. L'art. 34 del Codice prevede pertanto che i proventi di tale indennizzo vengano destinati al ripristino e all'adeguamento delle infrastrutture danneggiate.

Il regolamento di esecuzione si occupa della parte procedurale e contabile: come vengono rendicontati questi proventi, chi li riceve, come vengono ripartiti tra i diversi soggetti titolari delle strade.

Il rapporto annuale alla Conferenza Stato-Regioni

Il comma 1 impone al Ministero dei lavori pubblici (oggi confluito nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di redigere, alla fine di ogni esercizio finanziario, un rapporto specifico da presentare alla Conferenza Stato-Regioni prevista dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il rapporto deve basarsi sui dati forniti dal Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia e delle finanze) relativi all'ammontare complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti nel corso dell'anno.

Questa rendicontazione ha una duplice funzione: da un lato garantisce la trasparenza nella gestione di risorse destinate alla manutenzione stradale, dall'altro consente alle Regioni — che hanno competenza sulla viabilità di propria pertinenza — di verificare se i trasferimenti ricevuti corrispondano effettivamente agli importi dovuti. La Conferenza Stato-Regioni è la sede naturale di questo raccordo, poiché la rete stradale è per sua natura divisa tra competenza statale (ANAS) e competenza regionale e locale.

La ripartizione tra ANAS e Regioni

Il comma 3 introduce la regola di riparto delle somme acquisite ai sensi dell'art. 34, comma 4 del Codice nei casi in cui gli itinerari percorsi dai mezzi d'opera interessino sia la rete stradale statale sia la viabilità minore (strade regionali, provinciali, comunali). In questa ipotesi, il Ministero del tesoro, nel determinare le quote di trasferimento annuale a favore dell'ANAS e delle Regioni, destina:

  • 7/10 (70%) alle amministrazioni regionali;
  • 3/10 (30%) al compartimento ANAS competente per territorio operativo.

La prevalenza della quota regionale riflette la realtà della viabilità minore italiana: la gran parte delle strade percorse dai mezzi d'opera nell'ultimo miglio dei cantieri è di competenza regionale, provinciale o comunale. La scelta normativa di destinare la quota maggioritaria alle Regioni risponde all'esigenza di garantire risorse al gestore che subisce effettivamente il maggiore impatto dell'usura.

Gli obblighi delle società concessionarie autostradali

Il comma 4 introduce un obbligo specifico a carico delle società concessionarie delle autostrade: esse devono comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, con cadenza trimestrale (entro il 1° aprile, il 1° agosto e il 1° dicembre di ogni anno), gli importi acquisiti ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Codice. Le comunicazioni devono avvenire secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e su supporto informatico.

La previsione del supporto informatico, già anticipatrice di logiche di dematerializzazione amministrativa, facilita l'aggregazione e il controllo dei dati da parte dell'Ispettorato. La periodicità trimestrale garantisce un monitoraggio ravvicinato degli incassi nel corso dell'anno, evitando che la rendicontazione sia esclusivamente annuale e quindi potenzialmente in ritardo rispetto alle esigenze di programmazione della spesa infrastrutturale.

Rilevanza pratica per gli operatori del settore

Per le imprese che operano con mezzi d'opera eccedenti i limiti di massa, l'art. 34 del Codice e il suo regolamento di attuazione rappresentano un costo aggiuntivo da considerare nella pianificazione dei trasporti eccezionali e dei cantieri. Il versamento dell'indennizzo d'usura è una condizione per la legittimità della circolazione con veicoli eccedenti i limiti di sagoma e peso; la mancata corresponsione espone l'operatore alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dal punto di vista degli enti pubblici proprietari delle strade, l'articolo 72 garantisce una fonte di finanziamento — per quanto parziale — destinata alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, senza gravare sul bilancio ordinario. La corretta rendicontazione e il rispetto delle scadenze di comunicazione sono strumenti di accountability nella gestione delle infrastrutture.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che cos'è l'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera?

È un onere supplementare previsto dall'art. 34 del Codice della Strada che i mezzi d'opera (veicoli eccedenti i limiti ordinari di massa) devono corrispondere per il maggiore logoramento che provocano alla pavimentazione stradale. I proventi vengono destinati all'adeguamento e alla manutenzione delle infrastrutture stradali.

Con quale frequenza le concessionarie autostradali devono comunicare gli importi dell'indennizzo?

Con cadenza trimestrale: entro il 1° aprile, il 1° agosto e il 1° dicembre di ogni anno, le concessionarie comunicano all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti, utilizzando moduli concordati con l'AISCAT su supporto informatico.

Come vengono ripartiti i proventi dell'indennizzo quando il percorso interessa sia strade statali sia viabilità minore?

Il Ministero dell'economia destina il 70% (7/10) alle amministrazioni regionali e il 30% (3/10) al compartimento ANAS competente per territorio, riflettendo il maggiore impatto dell'usura sulla rete viaria minore.

Qual è lo scopo del rapporto annuale del Ministero delle infrastrutture alla Conferenza Stato-Regioni?

Il rapporto garantisce trasparenza e rendicontazione nell'utilizzo dei proventi dell'indennizzo d'usura. Consente alle Regioni di verificare la correttezza dei trasferimenti ricevuti e di programmare la spesa per la manutenzione straordinaria delle strade di competenza.

Un'impresa che fa circolare mezzi d'opera senza pagare l'indennizzo d'usura rischia sanzioni?

Sì. La corresponsione dell'indennizzo è condizione per la legittimità della circolazione con veicoli eccedenti i limiti di massa e sagoma. La mancata corresponsione espone l'impresa alle sanzioni previste dal Codice della Strada per la circolazione irregolare di veicoli eccezionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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