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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 25 del DPR 602/1973 disciplina la cartella di pagamento, che è l'atto con cui l'Agente della riscossione notifica al contribuente le somme iscritte a ruolo e lo intima ad adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata. La cartella è redatta in conformità a un modello ministeriale e deve indicare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. I termini di notifica sono a pena di decadenza: entro il terzo anno dalla dichiarazione per le liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/1973, entro il quarto anno per i controlli formali ex art. 36-ter, entro il secondo anno dalla definitività dell'accertamento per le somme derivanti da atti impositivi. Il mancato rispetto di questi termini determina l'estinzione del credito erariale. Il sabato è equiparato ai giorni festivi ai fini del computo della scadenza del termine di pagamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 DPR 602/1973 — Cartella di pagamento

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio; c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo.

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In sintesi

L'art. 25 del DPR 602/1973 disciplina la cartella di pagamento, che è l'atto con cui l'Agente della riscossione notifica al contribuente le somme iscritte a ruolo e lo intima ad adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata. La cartella è redatta in conformità a un modello ministeriale e deve indicare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. I termini di notifica sono a pena di decadenza: entro il terzo anno dalla dichiarazione per le liquidazioni ex art. 36-bis DPR 600/1973, entro il quarto anno per i controlli formali ex art. 36-ter, entro il secondo anno dalla definitività dell'accertamento per le somme derivanti da atti impositivi. Il mancato rispetto di questi termini determina l'estinzione del credito erariale. Il sabato è equiparato ai giorni festivi ai fini del computo della scadenza del termine di pagamento.
Ratio della norma

La cartella di pagamento è il punto di svolta del procedimento di riscossione coattiva: è l'atto che trasforma il credito tributario iscritto a ruolo in una pretesa concretamente esigibile nei confronti del singolo contribuente. Prima della notifica della cartella, il ruolo esiste ma non produce effetti esecutivi diretti nei confronti del debitore; con la notifica, il contribuente viene formalmente portato a conoscenza del debito e prende avvio il termine di sessanta giorni per il pagamento spontaneo, trascorso il quale l'Agente della riscossione può avviare le misure cautelari ed esecutive. La norma fissa inoltre termini perentori di notifica che, se violati, determinano la decadenza del credito: questa scelta legislativa mira a garantire certezza giuridica al contribuente, che non può restare indefinitamente esposto alla pretesa dell'Erario su annualità remote.

Analisi e struttura

Il comma 1 dell'art. 25 disciplina i termini di notifica a pena di decadenza, articolati per tipo di titolo sottostante. Per le somme da liquidazione automatica ex art. 36-bis DPR 600/1973 (comunicazioni di irregolarità per errori nella dichiarazione) il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione. Per i controlli formali ex art. 36-ter (verifica della documentazione allegata) il termine si allunga di un anno, fino al 31 dicembre del quarto anno. Per le somme da accertamento definitivo il termine decorre dalla definitività dell'atto impositivo ed è di due anni. Una specifica previsione riguarda le somme da inadempimento piani di rateazione ex art. 15-ter: in quel caso il termine è il 31 dicembre del terzo anno dalla scadenza dell'ultima rata del piano. Il comma 2 stabilisce il contenuto obbligatorio della cartella: conformità al modello ministeriale, intimazione ad adempiere entro sessanta giorni con avvertimento di esecuzione forzata in caso contrario. Il comma 2-bis aggiunge l'indicazione della data di esecutività del ruolo, elemento che consente al contribuente di verificare la regolarità dell'iter formativo del titolo. Il comma 3 equipara il sabato ai giorni festivi per il computo della scadenza del pagamento.

Quando si applica

La cartella di pagamento si applica a qualsiasi somma iscritta a ruolo dall'Amministrazione finanziaria: IRPEF, IRES, IVA, imposte sostitutive, sanzioni tributarie, interessi, contributi previdenziali affidati all'Agente della riscossione. La cartella è l'unico atto che abilita formalmente il concessionario ad avviare la riscossione coattiva; senza di essa — o in caso di sua nullità o decadenza — le procedure esecutive non possono legittimamente avere inizio. La notifica avviene secondo le modalità previste dall'art. 26 DPR 602/1973 (ufficiali della riscossione, raccomandata, domicilio digitale). Il contribuente che ritiene la cartella illegittima può impugnarla dinanzi alla corte di giustizia tributaria nel termine di sessanta giorni dalla notifica, con possibilità di sospensiva cautelare dei pagamenti.

Confronto e norme correlate

La cartella di pagamento si distingue dall'avviso di accertamento, che è l'atto impositivo prodromico, e dall'estratto di ruolo, che è una mera rappresentazione del debito iscritto, non impugnabile autonomamente ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12. La notifica della cartella segue le regole dell'art. 26 del medesimo DPR, mentre la notificazione tramite domicilio digitale è disciplinata dall'art. 26-bis e dall'art. 60-ter DPR 600/1973. I termini di decadenza previsti dall'art. 25 interagiscono con la prescrizione del credito tributario: una volta notificata validamente la cartella, i termini prescrizionali ordinari (dieci anni per i tributi) riprendono a decorrere. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 6) impone che la cartella contenga informazioni chiare e complete, inclusa la possibilità di rateazione e gli uffici cui rivolgersi per contestazioni o chiarimenti.

Problemi applicativi

Il tema più controverso attiene all'impugnabilità della cartella quando si contesta la nullità della notifica del ruolo sottostante o la mancata precedente notifica dell'avviso di accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente può far valere vizi dell'atto presupposto (accertamento, liquidazione) nel giudizio avverso la cartella, ma solo entro i limiti in cui questi vizi non siano stati già definitivamente accertati. Un secondo profilo critico riguarda i termini di decadenza: la decadenza opera di diritto e può essere eccepita in qualsiasi grado del giudizio; tuttavia, la sua rilevazione d'ufficio è oggetto di orientamenti non del tutto uniformi. Sul piano pratico, la cartella è spesso il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di un debito che avrebbe dovuto emergere in fase di liquidazione o accertamento: questo genera ricorsi tardivi e controversie sul dies a quo della notifica, con annosi contenziosi in materia di notifica a mezzo raccomandata (data di spedizione vs. data di ricezione) o di notifica al domicilio diverso da quello fiscale.

Casi pratici

Caso 1: Cartella notificata fuori termine: eccezione di decadenza

Caso 2: Sessanta giorni per pagare prima dell'esecuzione

Caso 3: Verifica della data di esecutività del ruolo

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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