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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il passeggero che non si presenta a bordo nel tempo stabilito deve comunque corrispondere al vettore il prezzo di passaggio netto (al netto del vitto).
  • L'obbligo di pagamento del prezzo netto sussiste indipendentemente dalla causa della mancata presentazione, a differenza dell'art. 400 che richiede un impedimento non imputabile.
  • Il prezzo non è dovuto se il diritto al trasporto è ceduto a terzi con il consenso del vettore, su domanda del passeggero originario.
  • In caso di cessione consensuale, al vettore spetta una provvigione non superiore al 10% del prezzo di passaggio.
  • La norma distingue nettamente tra l'impedimento incolpevole (art. 400) e la mancata presentazione volontaria (art. 401), con conseguenze patrimoniali diverse.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 401 Codice della Navigazione — Mancata partenza del passeggero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

Commento

Ratio e distinzione rispetto all'art. 400

L'articolo 401 del Codice della navigazione disciplina la cd. mancata partenza del passeggero: l'ipotesi in cui il passeggero, pur avendo validamente concluso il contratto, non si presenti a bordo nel tempo stabilito senza che ricorrano gli estremi dell'impedimento non imputabile previsto dall'art. 400. La distinzione è fondamentale: mentre l'art. 400 riconosce al passeggero impossibilitato al viaggio per causa esterna una notevole riduzione del corrispettivo dovuto (solo il quarto del prezzo netto), l'art. 401 non opera tale riduzione, e il passeggero che semplicemente «non si presenta» deve il prezzo netto intero. La ratio è che in questo caso il vettore non riceve alcuna giustificazione dall'inadempimento e ha diritto a essere remunerato per la prestazione organizzata e messa a disposizione.

Il prezzo dovuto in caso di mancata presentazione

La conseguenza dell'omessa presentazione a bordo è l'obbligo di corrispondere al vettore il prezzo di passaggio al netto del vitto. Il meccanismo è analogo a quello dell'art. 400: si detrae dal prezzo complessivo il costo del servizio di ristorazione incluso, che il vettore non ha erogato e rispetto al quale non ha sostenuto il costo specifico per quel passeggero. Il prezzo netto residuo — che copre il trasporto, la messa a disposizione della cabina o del posto e i servizi generali di bordo — rimane invece dovuto per intero.

Sul piano sistematico, la soluzione dell'art. 401 richiama l'istituto del corrispettivo per messa a disposizione previsto in altri contratti di durata (locazione, noleggio): il debitore che non usufruisce della prestazione messa a disposizione dalla controparte rimane comunque obbligato al corrispettivo pattuito, salve cause di forza maggiore. Il vettore non è tenuto ad adottare misure di mitigazione del danno (cd. duty to mitigate) per il solo fatto della mancata presentazione del passeggero.

L'eccezione della cessione consensuale: il cambio nominativo

La norma prevede un'importante eccezione al pagamento del prezzo netto: il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto a terzi su domanda del passeggero originario. In questo caso, la prestazione di trasporto viene comunque erogata — sia pure a vantaggio di un terzo — e il vettore non subisce alcun danno da mancata utilizzazione. Il corrispettivo è coperto dal terzo cessionario, che subentra nella posizione contrattuale del cedente limitatamente al diritto al trasporto.

Il vettore, tuttavia, non è tenuto ad accettare la cessione: il suo consenso è necessario (come già previsto dall'art. 398 per i biglietti nominativi) e può essere subordinato al pagamento di una provvigione non superiore al 10% del prezzo di passaggio. La norma fissa un tetto massimo alla provvigione, tutelandosi il passeggero da pretese sproporzionate del vettore per la mera operazione di cambio nominativo. La provvigione si calcola sull'intero prezzo di passaggio (non sul prezzo netto), benché la norma non specifichi esplicitamente la base di calcolo.

Coordinamento con l'art. 398 e la disciplina della cessione

L'art. 401 opera in stretto coordinamento con l'art. 398, che disciplina la cessione del diritto al trasporto in generale. In particolare: il secondo comma dell'art. 401 costituisce un'applicazione specifica della disciplina della cessione consensuale nel caso di mancata presentazione. Il passeggero che sa di non potersi presentare può dunque tentare di cedere il biglietto con il consenso del vettore, liberandosi dall'obbligo di pagare il prezzo netto, ma dovendo corrispondere al vettore la provvigione prevista.

La provvigione del 10% rappresenta il compenso del vettore per il servizio di gestione del cambio nominativo, che include le operazioni amministrative di modifica del manifesto passeggeri, l'eventuale verifica dell'idoneità del cessionario e le comunicazioni alle autorità portuali competenti. Nella prassi delle compagnie di navigazione, il costo del cambio nominativo è spesso inferiore al tetto del 10%, ma può variare significativamente a seconda del tipo di prenotazione e delle politiche commerciali della compagnia.

Rapporto con le condizioni generali di contratto e la normativa europea

Le condizioni generali di contratto delle compagnie di navigazione — in particolare per le crociere — disciplinano in modo spesso più articolato i diritti del passeggero in caso di cancellazione, prevedendo penali scaglionate in funzione del periodo di preavviso. Tali condizioni possono essere più favorevoli dell'art. 401 (es. rimborso parziale anche senza cessione consensuale) ma non possono derogare in peius ai diritti del passeggero garantiti dal codice. Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 non disciplina specificamente la mancata presentazione del passeggero, rimandando alla normativa nazionale e contrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Passeggero che perde l'imbarco: prezzo netto dovuto

Tizio prenota un traghetto Livorno-Bastia a 120 euro (vitto non incluso) ma, a causa di un ingorgo autostradale, non riesce a presentarsi al porto in tempo. Poiché non vi è alcun impedimento non imputabile nel senso dell'art. 400 (Tizio avrebbe potuto partire prima), ai sensi dell'art. 401 deve il prezzo netto intero, ovvero i 120 euro, senza alcuna riduzione.

Caso 2: Cambio nominativo con consenso del vettore: provvigione al 10%

Caio ha prenotato una crociera a 1.000 euro ma, pochi giorni prima, decide di non partire. Contatta la compagnia e propone di cedere il biglietto all'amico Sempronio. La compagnia acconsente e applica una provvigione di cambio nominativo pari a 90 euro (9% del prezzo). Caio paga i 90 euro di provvigione e non deve il prezzo netto di 1.000 euro: Sempronio si imbarca al suo posto.

Caso 3: Vettore rifiuta la cessione: prezzo netto a carico del passeggero

Sempronio vuole cedere il suo biglietto nominativo a un conoscente ma la compagnia nega il consenso alla cessione senza motivazione. Sempronio non si presenta a bordo: ai sensi dell'art. 401, poiché la cessione non è andata a buon fine per mancato consenso del vettore, deve corrispondere il prezzo netto intero alla compagnia.

Domande frequenti

Se non riesco a imbarcarmi per traffico o ritardo personale, perdo tutto il prezzo del biglietto?

Devi corrispondere al vettore il prezzo netto (al netto del vitto se incluso). A differenza dell'impedimento non imputabile (art. 400), la mancata presentazione volontaria non dà diritto a riduzioni: il prezzo netto è dovuto per intero.

Posso cedere il biglietto a un amico se non riesco a partire?

Sì, ma solo con il consenso del vettore e su tua domanda. Se il vettore acconsente, il prezzo non è dovuto da te, ma il vettore può applicare una provvigione fino al 10% del prezzo di passaggio.

Il vettore può rifiutare la cessione del biglietto senza motivazione?

Sì. Il consenso del vettore è discrezionale e il rifiuto non richiede motivazione, salvo che risulti abusivo o contrario a buona fede. In caso di rifiuto, il passeggero originario rimane debitore del prezzo netto.

Cosa si intende per 'prezzo netto' ai fini dell'art. 401?

Il prezzo netto è il corrispettivo del trasporto depurato dal costo del vitto, quando quest'ultimo era compreso nel prezzo complessivo. Il vitto non consumato non è un costo per il vettore e non entra nel calcolo.

Le compagnie di navigazione possono applicare penali di cancellazione più alte del prezzo netto previsto dalla legge?

Le condizioni generali possono prevedere penali scaglionate, ma non possono essere in contrasto con i principi del Codice della navigazione. Per i viaggi di crociera con pacchetto turistico si applica anche la normativa sui contratti di viaggio organizzato (D.Lgs. 62/2018).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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