Testo dell'articoloVigente
Art. 15 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:
a) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;
b) per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;
c) per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto illegale o di violazione delle condizioni generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;
d) per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;
e) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
In sintesi
Indice dei contenuti
La trasparenza come pilastro del DSA: la ratio dell'art. 15
L'obbligo di pubblicare relazioni periodiche sulla moderazione dei contenuti è uno dei meccanismi fondamentali con cui il DSA persegue l'obiettivo della responsabilità e della trasparenza dei servizi intermediari online. La logica sottostante è semplice: se i prestatori esercitano un potere significativo sulla circolazione delle informazioni - decidendo quali contenuti rimuovere, retrocedere, demonetizzare o bloccare - gli utenti, i ricercatori, le autorità e il pubblico in generale hanno il diritto di sapere come, quanto e con quali criteri tale potere viene esercitato.
Le relazioni di trasparenza non sono una novità assoluta: diverse piattaforme di grandi dimensioni le pubblicavano già in forma volontaria prima del DSA, spesso come strumento di comunicazione con gli utenti e con i policy maker. L'art. 15 trasforma questo approccio volontario in un obbligo giuridico vincolante, ne standardizza il contenuto minimo e ne garantisce l'accessibilità tecnica attraverso il requisito del formato leggibile meccanicamente.
I destinatari dell'obbligo: tutti i prestatori di servizi intermediari
L'art. 15 si rivolge a tutti i prestatori di servizi intermediari: non solo alle piattaforme online, ma anche ai servizi di hosting che non diffondono contenuti al pubblico, ai servizi di caching e, almeno per quanto riguarda gli ordini ricevuti dalle autorità, ai mere conduit. La portata ampia dell'obbligo riflette l'intenzione del legislatore di garantire una base minima di trasparenza per l'intero ecosistema dei servizi intermediari, indipendentemente dalla dimensione o dalla categoria.
Fanno eccezione le microimprese e le piccole imprese, che ai sensi del par. 2 sono esenti dall'obbligo - salvo la designazione come VLOP ai sensi dell'art. 33, nel qual caso l'esenzione dimensionale cede di fronte all'impatto sistemico della piattaforma. Una startup che gestisce un servizio di hosting con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato o bilancio annuo non è tenuta a pubblicare la relazione annuale di trasparenza; una piattaforma designata VLOP, ancorché di modeste dimensioni, non può beneficiare dell'esenzione.
Il contenuto minimo delle relazioni: un'analisi per categorie
Il par. 1 dell'art. 15 elenca in modo dettagliato il contenuto minimo delle relazioni, articolato per categorie di prestatori.
Per tutti i prestatori di servizi intermediari: il numero degli ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri ai sensi degli artt. 9 e 10 DSA (ordini di contrasto a contenuti illegali e ordini di fornire informazioni), classificati per tipo di contenuto, Stato membro emittente e tempo medio di risposta. Questa dimensione della relazione consente di misurare il volume e la provenienza degli interventi coercitivi delle autorità nazionali, rendendo visibile l'utilizzo che i governi fanno degli strumenti di enforcement del DSA.
Per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni (hosting e piattaforme online): il numero di segnalazioni ricevute ai sensi dell'art. 16 (notice and action), classificate per tipo di contenuto presunto illegale, con distinzione tra segnalazioni ordinarie e segnalazioni di «segnalatori attendibili» (trusted flaggers, art. 22 DSA), nonché le azioni intraprese e i tempi medi di risposta. Il dato sui trusted flaggers è particolarmente significativo: consente di misurare se le organizzazioni accreditate come segnalatori affidabili ricevono un trattamento preferenziale rispetto ai segnalatori ordinari, come previsto dall'art. 22.
Per tutti i prestatori: informazioni sulle attività di moderazione avviate di propria iniziativa, inclusi l'utilizzo di strumenti automatizzati, la formazione dei moderatori umani, il numero e tipo di misure adottate e il tipo di contenuto o di violazione delle condizioni generali che le ha determinate. Questa sezione riguarda ciò che le piattaforme fanno autonomamente, al di là degli ordini delle autorità e delle segnalazioni esterne: proactive moderation, rilevamento automatico di contenuti illeciti o in violazione delle policy, campagne di enforcement interno.
Per tutti i prestatori: dati sui reclami ricevuti attraverso i sistemi interni di gestione dei reclami previsti dalle condizioni generali e, per le piattaforme online, conformemente all'art. 20 DSA (sistema interno obbligatorio). Devono essere indicate le basi dei reclami, le decisioni adottate, i tempi medi e i casi in cui le decisioni sono state revocate in accoglimento del reclamo.
Per tutti i prestatori: informazioni qualitative e quantitative sugli strumenti automatizzati di moderazione: descrizione delle finalità precise, indicatori di accuratezza e possibile tasso di errore, garanzie applicate per limitare i rischi di falsi positivi (rimozione di contenuti leciti) e falsi negativi (mancato rilevamento di contenuti illeciti).
Il formato leggibile meccanicamente: interoperabilità e ricercabilità
Il requisito del formato leggibile meccanicamente (machine-readable) non è un dettaglio tecnico secondario: è la condizione che consente ai ricercatori, alle organizzazioni della società civile e alle autorità di elaborare automaticamente i dati, costruire serie temporali comparative e rilevare anomalie o tendenze sistematiche. Il DSA non specifica quale formato utilizzare (XML, JSON, CSV), lasciando alla Commissione la possibilità di intervenire con atti di esecuzione ai sensi del par. 3. L'accessibilità pubblica deve essere «facilmente» garantita: un file nascosto in profondità nel sito del prestatore non soddisfa il requisito.
Le relazioni di trasparenza nel sistema più ampio del DSA
L'art. 15 non opera in isolamento. Si coordina con gli obblighi specifici delle piattaforme online (art. 24 DSA, relazioni di trasparenza aggiuntive per le piattaforme) e con gli obblighi rafforzati delle VLOP/VLOSE (artt. 42 e segg. DSA, che prevedono relazioni più dettagliate, trasmesse anche ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione). Per le VLOP, la relazione di trasparenza è integrata nella più ampia valutazione dei rischi sistemici (art. 34) e nelle misure di attenuazione (art. 35), rendendo la trasparenza una componente del ciclo di gestione del rischio e non solo un adempimento formale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando va pubblicata la relazione di trasparenza dell'art. 15 DSA?
Almeno una volta all'anno, senza che il regolamento fissi una data specifica. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire periodi di rendicontazione armonizzati (art. 15, par. 3). Fino a tale eventuale standardizzazione, il prestatore sceglie la cadenza annuale più adatta al proprio calendario societario, purché la relazione copra un periodo di dodici mesi.
Quali informazioni sugli strumenti automatizzati di moderazione devono essere incluse nella relazione?
L'art. 15, par. 1, lettera e), richiede una descrizione qualitativa degli strumenti, le finalità precise, gli indicatori di accuratezza, il possibile tasso di errore e le garanzie applicate. Non è sufficiente indicare genericamente che si utilizzano sistemi di intelligenza artificiale: occorre specificare per quali finalità (rilevamento di violazioni del copyright, di discorso d'odio, di spam, ecc.) e quale sia il loro livello di affidabilità.
Un'impresa con 8 dipendenti e 5 milioni di euro di fatturato è esente dall'obbligo della relazione?
Sì, se rientra nella definizione di microimpresa o piccola impresa della raccomandazione 2003/361/CE. Le microimprese hanno meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato o bilancio annuo; le piccole imprese hanno meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni. Un'impresa con 8 dipendenti e 5 milioni di fatturato è una piccola impresa ed è esente, salvo designazione come VLOP.
La relazione di trasparenza dell'art. 15 è diversa da quella dell'art. 24 prevista per le piattaforme online?
Sì. L'art. 15 stabilisce gli obblighi minimi per tutti i prestatori di servizi intermediari; l'art. 24 aggiunge obblighi specifici per le piattaforme online (numero di destinatari attivi medi mensili nell'UE). Le VLOP/VLOSE sono soggette a obblighi ulteriori ai sensi degli artt. 42 e seguenti, che prevedono relazioni più dettagliate e la trasmissione alle autorità di vigilanza.
In quale formato deve essere pubblicata la relazione di trasparenza?
In un formato leggibile meccanicamente (machine-readable) e facilmente accessibile al pubblico. Il DSA non specifica il formato tecnico (XML, JSON, CSV, ecc.), ma l'accessibilità deve essere garantita in modo concreto: un documento PDF non strutturato non è machine-readable. La Commissione può adottare modelli standardizzati con atti di esecuzione ai sensi dell'art. 15, par. 3.