Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 65 DPR 602/1973 – Notifica del verbale di pignoramento

    Art. 65 DPR 602/1973 – Notifica del verbale di pignoramento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il verbale di pignoramento e’ notificato al debitore.

    2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e’ eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

  • Art. 16 DPR 445/2000

    Art. 16 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 .

  • Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

    Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

    a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

    b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

    c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

    d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

  • Art. 165 TUIR: Credito d’imposta per i redditi prodotti all’este

    Art. 165 TUIR: Credito d’imposta per i redditi prodotti all’este

    Art. 165 TUIR – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (N.D.R.: ex art. 15)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 15

    “1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

    2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

    3. Se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

    4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

    5. La detrazione di cui al comma 1 puo’ essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facolta’ di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).

    6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera puo’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole societa’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6 (2).

    7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta.

    Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

    8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

    9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’, associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

    10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.”

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015. Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 15, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Comma cosi’ modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

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  • CCNL Funzioni Locali: ferie e permessi

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Locali riconosce 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni di servizio). Le ferie vanno fruite nell’anno solare, rinviabili al 30 giugno successivo. Permessi retribuiti: 150h studio, 3gg lutto, 15gg matrimonio, 8gg esami, 24h donazione sangue.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi Funzioni Locali
    Voce Quantità Note
    Ferie anno 32 gg Dopo 3 anni servizio (28 prima)
    Festività soppresse 4 gg Comprese in 32
    Permessi studio 150h/anno 3% personale
    Lutto 3 gg/evento Parenti entro II grado
    Matrimonio 15 gg Una volta per matrimonio
    Esami 8 gg/anno Solo giorni prova
    Donazione sangue 24h/donazione Indennità sostitutiva AVIS

    Le ferie nel Comune

    Il dipendente Funzioni Locali ha 32 giorni di ferie all’anno (28 nei primi 3 anni) più 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo non festeggiati a Roma).

    Le ferie sono programmate entro il 30 aprile, fruite entro il 31 dicembre, rinviabili al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate. Almeno 2 settimane consecutive nel periodo giugno-settembre.

    Permessi retribuiti

    Oltre alle ferie, sono previsti permessi retribuiti:

    • 150 ore/anno studio (3% personale)
    • 3 gg lutto per parenti entro II grado
    • 15 gg matrimonio consecutivi
    • 8 gg esami universitari (solo giornate prove)
    • 24 ore donazione sangue con indennità AVIS
    • 2 ore visita ginecologica per lavoratrici in gravidanza

    Recupero festività infrasettimanali

    Quando una festività cade nei giorni di chiusura abituali (sabato o domenica), nei Comuni con settimana corta è riconosciuto un giorno di recupero da fruire entro 60 giorni (es. festa patronale di sabato).

    Le festività infrasettimanali che cadono in giorni di servizio normale (es. 25 aprile di lunedì) sono giorni di riposo retribuito, senza recupero.

    Casi pratici

    Tizio – 32 giorni programmati
    Tizio programma a marzo le ferie 2026: 3 settimane in agosto + 1 a Natale + giornate sparse. 32gg full utilizzo entro 31/12.
    Caia – Permesso studio per master
    Caia ha vinto graduatoria permesso studio per master in Gestione PA: 150h × 2 anni. Le usa per lezioni serali e tesi finale.
    Sempronio – Patronale recuperata
    Sempronio Comune di Lecce: festività San Oronzo (26 agosto) di sabato. Riceve 1 giorno di recupero da fruire entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dipendente comunale?
    32 giorni + 4 festività soppresse all’anno, dopo 3 anni di servizio. Primi 3 anni sono 28 + 4 festività.
    Le ferie si possono accumulare?
    Le ferie devono essere fruite nell’anno solare di maturazione, rinviabili al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio motivate. Decorso il termine si perdono salvo indennità sostitutiva in casi tassativi.
    Se la festività cade di sabato si recupera?
    Sì, nei Comuni con settimana corta 5gg. Si ha diritto a un giorno di recupero da fruire entro 60 giorni. Le festività in giorni lavorativi normali (es. lunedì) sono solo riposi retribuiti.
    Quante ore di permesso per donazione sangue?
    24 ore per ogni donazione, con indennità sostitutiva tramite AVIS (€50-80 a donazione a seconda dei Comuni). Il giorno della donazione è retribuito al 100%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 100-bis DPR 602/1973 – Acconti di imposte sui redditi 1974

    Art. 100-bis DPR 602/1973 – Acconti di imposte sui redditi 1974

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita’ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

  • Art. 1 DPR 448/1988 – Principi generali del processo minorile

    Art. 1 DPR 448/1988 – Principi generali del processo minorile

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

    2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

  • Art. 24 D.Lgs. 472/1997 – Riscossione della sanzione tributaria

    Art. 24 D.Lgs. 472/1997 – Riscossione della sanzione tributaria

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

    2. L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione puo’ eccezionalmente consentirne, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo’ essere estinto in unica soluzione.

    3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

  • Art. 52 DPR 602/1973 – Procedimento di vendita dei beni pignorati

    Art. 52 DPR 602/1973 – Procedimento di vendita dei beni pignorati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. La vendita dei beni pignorati e’ effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita’ di autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria.

    2. L’incanto e’ tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.

    2-bis. Il debitore ha facolta’ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita.

  • Buoni pasto e welfare Funzioni Locali

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Locali percepisce buono pasto da €7 (€8 elettronico dal 2025) per ogni giornata di servizio ≥6 ore. Fondo pensione: Perseo Sirio (1% lavoratore + 1% datore + TFR). Mense comunali in molti enti. Welfare integrativo decentrato (asili convenzionati, polizze sanitarie) contrattato annualmente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Welfare Funzioni Locali
    Voce Importo
    Buono pasto cartaceo €7/giorno
    Buono pasto elettronico €8/giorno
    Fondo Perseo Sirio 1% lav + 1% ente + TFR
    Welfare integrativo Contrattato locale (€100-500/anno)
    Asili nido convenzionati Tariffa agevolata -20/50%

    Buono pasto: importi e fruizione

    Il buono pasto Funzioni Locali è di €7 cartaceo e €8 elettronico (dal 2025).

    Spetta per ogni giornata di servizio di almeno 6 ore con pausa pranzo. Non cumulabile con mensa comunale interna. Spendibile in supermercati, ristoranti, bar convenzionati.

    Perseo Sirio: fondo pensione

    Il fondo pensione di settore è Perseo Sirio, condiviso con Funzioni Centrali e Sanità.

    Contribuzione tipo: 1% lavoratore + 1% datore + TFR. Adesione facoltativa con vantaggi fiscali (deduzione fino €5.164/anno).

    Welfare integrativo decentrato

    Molti Comuni medio-grandi hanno welfare integrativo decentrato contrattato con RSU:

    • Polizze sanitarie integrative (€100-300/anno a carico ente)
    • Convenzioni asili nido (-20/50% tariffa)
    • Tessere shopping/cultura
    • Convenzioni palestre/cliniche
    • Buoni libri per figli

    Casi pratici

    Tizio – 22 buoni pasto mese
    Tizio, istruttore Comune, lavora 22 giorni × 7h12′. Riceve 22 buoni pasto × €7 = €154/mese di valore reale (elettronico €176).
    Caia – Perseo Sirio aderente
    Caia aderisce Perseo Sirio dal 2018. Contributo annuo: TFR €2.300 + 1% €420 + 1% datore €420 = €3.140/anno. Capitale accumulato €19.000 al 2026.
    Sempronio – Welfare decentrato Comune grande
    Sempronio, funzionario Comune metropolitano: oltre stipendio, riceve €280/anno polizza sanitaria + €200 buoni libri figli + accesso piscina comunale gratuito.

    Domande frequenti

    Quanto vale il buono pasto del Comune?
    €7 cartaceo, €8 elettronico (dal 2025). Spetta per ogni giornata di servizio di almeno 6 ore.
    Cos'è Perseo Sirio?
    Il fondo pensione complementare di Funzioni Locali, Funzioni Centrali e Sanità. Contribuzione 1% lavoratore + 1% ente + TFR per aderenti.
    Posso aderire al fondo pensione anche se assunto da poco?
    Sì, l’adesione è possibile in qualunque momento. I dipendenti pubblici di nuova assunzione (post-2001) hanno TFR conferibile al fondo dal momento dell’adesione.
    I Comuni hanno mensa per dipendenti?
    Alcuni Comuni grandi sì (Roma, Milano, Bologna, Torino). Costo medio €2-3 a pasto. I dipendenti che usano la mensa non ricevono buono pasto quel giorno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 3 D.Lgs. 1/2018 – Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 3 D.Lgs. 1/2018 – Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001;

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

    2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell’ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

    3. L’articolazione di base dell’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l’effettivo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all’ articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 – Maternità nel settore dello spettacolo

    Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 – Maternità nel settore dello spettacolo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici dello spettacolo, iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che nel corso di ciascun anno solare abbiano effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e la cui retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l’inizio del congedo di maternità sia superiore al massimale giornaliero stabilito per l’anno dall’INPS, spetta l’indennità di maternità calcolata sulla retribuzione media giornaliera.