- In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione a tempo è dovuta fino al giorno della risoluzione.
- La retribuzione a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo è commisurata alla durata del servizio prestato rispetto alla durata massima del viaggio.
- Per alcune cause specifiche di risoluzione — inclusa quella per colpa dell'armatore — è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato, non la quota proporzionale.
- La norma protegge il marinaio garantendo continuità retributiva anche nelle ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 349 Codice della Navigazione — Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Struttura della norma e finalità
L'art. 349 del Codice della navigazione stabilisce le modalità di calcolo delle retribuzioni spettanti all'arruolato nelle diverse ipotesi di risoluzione del contratto. La norma ha carattere essenzialmente liquidatorio: il suo scopo è definire con precisione quali somme il marinaio possa pretendere all'atto dello scioglimento del rapporto, a seconda del tipo di retribuzione pattuita e della causa che ha determinato la risoluzione. Si tratta di un meccanismo tecnico ma di grande rilievo pratico, giacché la retribuzione del personale marittimo può assumere forme molto diverse rispetto al lavoro terrestre, comprendendo le forme variabili della partecipazione al nolo o al profitto tipiche del contratto di arruolamento.
Retribuzione a tempo: criterio pro rata temporis
Per la retribuzione stabilita a tempo, la regola è semplice e lineare: essa è dovuta fino al giorno della risoluzione. Poiché la retribuzione a tempo è legata al trascorrere del tempo e non al compimento di un viaggio o al conseguimento di un risultato, il calcolo si effettua computando le giornate di lavoro effettivamente prestate fino alla data di risoluzione determinata ai sensi dell'art. 348. Questa regola garantisce all'arruolato la certezza di percepire il corrispettivo dell'intera prestazione resa, senza decurtazioni arbitrarie legate all'interruzione anticipata del rapporto.
Retribuzione a viaggio o in partecipazione: il criterio proporzionale
Quando la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, il calcolo si complica. In queste ipotesi la retribuzione è strutturalmente legata al compimento di un viaggio o al conseguimento di un risultato economico, il che rende difficile la liquidazione in caso di risoluzione anticipata. La norma risolve il problema applicando un criterio proporzionale: all'arruolato spetta la parte della somma convenuta (o del minimo garantito) commisurata al rapporto tra la durata del servizio prestato e la durata massima del viaggio prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Il riferimento alla durata 'prevedibile al momento della stipulazione' è importante: si usa come parametro la durata programmata originariamente, non quella effettiva.
La regola speciale per le cause di risoluzione imputabili all'armatore
La seconda parte dell'art. 349 introduce una norma di favore significativa: nei casi in cui la retribuzione sia stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, e la risoluzione dipenda dalle cause previste dall'art. 343 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 o dagli artt. 345 e 346, all'arruolato è dovuta l'intera quota spettantegli in base al contratto, e non soltanto la quota proporzionale. Questa regola speciale copre le ipotesi più rilevanti: alienazione della nave (n. 2), vendita forzata (n. 3), innavigabilità per vetustà (n. 4), cambio di impiego della nave (n. 5), risoluzione disposta dall'armatore per sua volontà (art. 345) e risoluzione per cattivo trattamento (art. 346). In tutti questi casi, la colpa o il rischio della risoluzione ricade sull'armatore, ed è quindi equo che l'arruolato riceva l'intera quota retributiva pattuita.
Coordinamento con le disposizioni sul TFR e le indennità
L'art. 349 regola soltanto le retribuzioni maturate in corso di rapporto e non le indennità di fine rapporto, disciplinate dagli artt. 351-353. Dopo la riforma operata dalla legge n. 297/1982, le indennità di cui agli artt. 351 e 352 sono state sostituite dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., applicabile anche ai lavoratori marittimi. L'art. 349 si affianca quindi al TFR: mentre quest'ultimo compensa l'intera durata del rapporto, l'art. 349 garantisce la corretta liquidazione della retribuzione corrente dovuta per il periodo di servizio interrotto. Il combinato disposto delle due norme assicura una liquidazione integrale e puntuale di tutti i crediti economici dell'arruolato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e il calcolo della retribuzione a tempo in caso di risoluzione anticipata
Tizio, marinaio con retribuzione mensile fissa, vede risolto il contratto di arruolamento il 20 di un mese: ha diritto alla retribuzione proporzionale ai 20 giorni lavorati in quel mese, calcolata pro rata sul mensile pattuito, senza alcuna decurtazione aggiuntiva.
Caso 2: Caio retribuito a viaggio: risoluzione per vendita forzata della nave
Caio, imbarcato con retribuzione a viaggio su una tratta che avrebbe dovuto durare 30 giorni, vede la nave venduta all'incanto al 15° giorno: poiché la vendita forzata rientra nell'art. 343 n. 3, Caio ha diritto all'intera quota retributiva pattuita per il viaggio, non alla sola metà proporzionale.
Caso 3: Sempronio con partecipazione al nolo: risoluzione per volontà dell'armatore
Sempronio è retribuito con una quota del nolo del viaggio; l'armatore risolve il contratto prima della conclusione del viaggio ex art. 345: l'imputabilità all'armatore attiva la regola speciale e Sempronio ha diritto all'intera quota di partecipazione al nolo contrattualmente prevista, come se il viaggio fosse stato completato.
Domande frequenti
Come si calcola la retribuzione a tempo in caso di risoluzione del contratto?
La retribuzione è dovuta fino al giorno della risoluzione, determinato secondo i criteri dell'art. 348, calcolandola pro rata sul periodo di servizio effettivamente prestato.
Come si liquida la retribuzione a viaggio in caso di risoluzione anticipata?
Viene corrisposta la quota proporzionale alla durata del servizio prestato rispetto alla durata massima del viaggio prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
Quando spetta l'intera quota di partecipazione al nolo?
Quando la risoluzione dipende da cause imputabili all'armatore (artt. 343 nn. 2-6, 345, 346), l'arruolato ha diritto all'intera quota pattuita, indipendentemente dalla durata effettiva del servizio.
L'art. 349 copre anche il trattamento di fine rapporto?
No: l'art. 349 regola le retribuzioni correnti. Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c., applicabile ai marittimi in sostituzione delle vecchie indennità degli artt. 351 e 352, per effetto della l. n. 297/1982.
Come si individua la durata massima del viaggio ai fini del calcolo proporzionale?
Si considera la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto, non quella effettiva: ciò tutela l'arruolato da variazioni della rotta o dell'itinerario successive alla firma del contratto.
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