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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando un'indennità è commisurata alla retribuzione, si intendono incluse nella base di calcolo la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo indicate dai contratti collettivi.
  • Se la retribuzione è a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità si calcola sulla somma pattuita o sulla quota proporzionale alla durata prevedibile del viaggio.
  • A partire dal 1° febbraio 1977, gli aumenti dell'indennità di contingenza (e analoghi emolumenti) maturati dopo il 31 gennaio 1977 sono esclusi dal calcolo delle indennità ex artt. 351 e 352.
  • La norma svolge una funzione di definizione tecnica della base retributiva rilevante ai fini indennitari, eliminando ambiguità applicative.
  • Il riferimento ai contratti collettivi introduce un rinvio mobile alla contrattazione di settore, garantendo aggiornamento nel tempo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 361 Codice della Navigazione — Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 .

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 361 del Codice della navigazione svolge una funzione eminentemente tecnica all'interno del sistema indennitario del Capo dedicato al contratto di arruolamento: definisce cosa si intende per 'retribuzione' ai fini del calcolo delle indennità previste dagli articoli precedenti. Questa definizione è essenziale perché la retribuzione dei marittimi ha una struttura composita, che include componenti fisse (paga base) e componenti variabili o accessorie (panatica, indennità varie), e perché la disciplina contrattuale collettiva può aggiungere ulteriori voci al quadro retributivo.

In assenza di una definizione legale chiara della base di calcolo, le controversie tra armatori e marittimi sulla corretta quantificazione delle indennità sarebbero numerose e difficilmente risolvibili in modo uniforme. L'articolo 361 elimina questa fonte di incertezza, stabilendo una nozione di retribuzione ai fini indennitari che è unitaria, comprensiva e ancorata — per le componenti variabili — alla contrattazione collettiva.

La nozione di retribuzione ai fini indennitari

La norma distingue due situazioni a seconda della struttura retributiva pattuita nel contratto di arruolamento.

Nella prima situazione — retribuzione 'stabilita nel contratto' — si applicano i criteri del primo comma: si considerano incluse nella retribuzione la paga base (il compenso fisso mensile o giornaliero), la panatica (l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio a bordo, tipica del lavoro marittimo) e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo indicate dai contratti collettivi di lavoro applicabili. L'aggettivo 'fisso e continuativo' è determinante: le voci retributive occasionali, variabili o legate a specifiche prestazioni straordinarie non rientrano nella base di calcolo delle indennità. Il rinvio ai contratti collettivi garantisce che la nozione si adatti all'evoluzione della contrattazione collettiva marittima nel tempo.

Nella seconda situazione — retribuzione a viaggio, a partecipazione al profitto o al nolo — la base di calcolo si costruisce diversamente: l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto (se determinata) o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto. Questo criterio proporzionale è necessario perché in queste modalità di retribuzione il compenso finale dipende da variabili non ancora note al momento della risoluzione del contratto: il valore del nolo, l'utile del viaggio, la durata effettiva della navigazione.

La regola del 1° febbraio 1977: il blocco dell'indennità di contingenza

Il terzo comma dell'articolo 361, aggiunto in data successiva all'entrata in vigore del Codice del 1942, introduce una regola specifica che riflette le particolari vicende della retribuzione marittima nel periodo della scala mobile. A partire dal 1° febbraio 1977, gli aumenti dell'indennità di contingenza (o di emolumenti ad essa assimilabili) scattati dopo il 31 gennaio 1977 sono esclusi dal calcolo delle indennità ex articoli 351 e 352.

L'indennità di contingenza era una componente retributiva automaticamente adeguata all'inflazione, introdotta per proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori dal rincaro del costo della vita. La sua inclusione integrale nella base di calcolo delle indennità risarcitorie avrebbe potuto determinare un'escalation dei costi per gli armatori proporzionalmente al tasso di inflazione, generando distorsioni nel sistema. La norma del 1977 introduce pertanto un blocco temporale: solo l'indennità di contingenza cristallizzata al 31 gennaio 1977 entra nella base di calcolo degli artt. 351 e 352; gli aumenti successivi sono sterilizzati ai fini indennitari. Va notato che questa regola si applica specificamente agli articoli 351 e 352, e non all'insieme delle indennità del Capo.

Coordinamento sistematico

L'articolo 361 è norma trasversale rispetto all'intero sistema indennitario del Capo: ogni volta che gli articoli 352-360 commisurano un'indennità alla retribuzione, il criterio di calcolo da applicare è quello dell'art. 361. La norma non modifica la struttura o la misura delle singole indennità, ma ne individua la base monetaria di riferimento, garantendo uniformità e prevedibilità nel calcolo. Il rinvio alla contrattazione collettiva rende la norma 'a testo fisso ma a contenuto mobile', capace di aggiornarsi nel tempo senza necessità di interventi legislativi ogni qualvolta la contrattazione collettiva marittima ridefinisce la struttura retributiva.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo dell'indennità con retribuzione mista paga base e panatica

Tizio percepisce 2.000 euro di paga base mensile, 300 euro di panatica fissa e 200 euro di indennità di imbarco continuativa prevista dal CCNL; ai fini del calcolo dell'indennità ex art. 352, la retribuzione rilevante è di 2.500 euro mensili (2.000 + 300 + 200), mentre i premi di produzione occasionali non vengono inclusi.

Caso 2: Retribuzione a partecipazione al nolo: calcolo proporzionale

Caio è arruolato con partecipazione al nolo stimata in 9.000 euro per un viaggio di novanta giorni; il contratto si risolve al trentesimo giorno. L'indennità è determinata sulla quota proporzionale che sarebbe spettata a Caio in relazione alla durata residua prevedibile del viaggio (sessanta giorni su novanta = 6.000 euro di base di calcolo).

Caso 3: Indennità di contingenza: quota cristallizzata al gennaio 1977

Sempronio riceve nel 1978 una comunicazione di risoluzione del contratto; nel calcolo dell'indennità ex art. 352, l'armatore include l'indennità di contingenza solo nella misura vigente al 31 gennaio 1977, escludendo gli scatti automatici maturati nei mesi successivi, in conformità al terzo comma dell'art. 361.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'retribuzione' ai fini del calcolo delle indennità ex art. 361 del Codice della navigazione?

Si intende la somma di paga base, panatica e indennità accessorie di carattere fisso e continuativo indicate dai contratti collettivi di lavoro. Le componenti variabili od occasionali non entrano nella base di calcolo.

Come si calcola l'indennità se il marittimo è retribuito con una quota del nolo?

L'indennità è determinata sulla quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile al momento della stipulazione del contratto, proporzionalmente al periodo non completato.

La panatica rientra nel calcolo della retribuzione ai fini indennitari?

Sì: la panatica è espressamente inclusa nella nozione di retribuzione rilevante ai fini del calcolo delle indennità ex art. 361, comma 1.

Perché gli aumenti dell'indennità di contingenza dopo il 31 gennaio 1977 sono esclusi dal calcolo delle indennità ex artt. 351 e 352?

Perché una norma introdotta nel 1977 ha bloccato la base di calcolo alla quota di indennità di contingenza vigente a quella data, per evitare che l'escalation automatica della scala mobile si trasferisse proporzionalmente sull'ammontare delle indennità risarcitorie a carico dell'armatore.

Il rinvio ai contratti collettivi nell'art. 361 è statico o dinamico?

È dinamico: la norma rinvia alle indennità accessorie 'indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro', quindi si adatta automaticamente ogni volta che la contrattazione collettiva marittima modifica la struttura retributiva, senza necessità di aggiornamenti legislativi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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